Sentenze

Tribunale di Verona, sez. Civile – Sentenza n. 548/2016 del 5.03.2016 (dott. E. Da Cortà Fumei)

Vendita cose mobili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione 1A civile

Il G.O T. Dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: vendita cose mobili
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 11.10.13
DA
B. C. residente in via rappresentato e difeso dall’avv. F. C., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona in
OPPONENTE
CONTRO
B. F. residente in Verona , elettivamente domiciliata in Verona via del presso lo studio XXXXXXXX XX XX XXXXXX e XXXXX XX XXXXXXX che la rappresentano e difendono
OPPOSTA
CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Disporsi ai sensi dell’art 40 c.p.c. la riunione della presente causa a quella portante il . avanti il Tribunale di Verona, Giudice dott.ssa Virginia Manfrom per identità di soggetti e rientrando il bene oggetto della presente, nella massa ereditaria oggetto della divisione in quella causa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Accertarsi e dichiararsi la privata scrittura 04.03.2008 di cui al doc. 1) ? fascicolo di ingiunzione portata a titolo giustificativo del diritto di credito monitoriamente azionato simulata in via assoluta “entrando il bene de quo nella massa ereditaria da dividere fra i coerede Comunque e conseguentemente accertarsi e dichiararsi simulato il prezzo ivi esposto cosi come l’intestazione in capo ad uno soltanto degli XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, per le ragioni tutte esposte “.narrativa dell’atto di opposizione e negli atti ad esso successivi.
NEL MERITO; Dichiararsi nullo e/o annullabile e comunque inefficace o come meglio e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo . emesso dal Tribunale di Verona in data 18 06.2013, per i motivi tutti esposti in atto di opposizione nonché nella Prima Memoria ex art. 183, comma VI c.p.c c nelle successive. Conseguentemente revocarsi l’ordinanza 04.04.2014 di concessione della provvisoria esecuzione, con ordine di restituzione della somma versata a seguito di essa, oltre agli interessi su detta.
In ogni CASO: Spese e compenso professionale ex D.M. n. 55 del 10 03 2014, oltre conti, int. 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
5.- In VIA ISTRUTTORIA- Richiamati i documenti prodotti, si chiede di provare per interpello della XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX e per testi le circostanze capitolare a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2) c.p.c. depositata in data (16.06.2014, segnatamente:
1) Vero che in data XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX acquistava dalla “concessionaria G a ronzi di Verona” l’autovettura usata Lancia Mura immatricolata il , al prezzo e alle condizioni concordate con il responsabile vendite della XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, e sottoscritte nel contratto di cui al doc.
1) che si rammostra e chiede di confermare.
2) Vero che in esecuzione dei predetto contratto B. D. emise l’assegno di Euro 13.800,00, intestandolo alla predetta concessionaria di cui al doc. 17) che si chiede di confermare.
3) Vero che il era intestato a B. D., B. C., B. F. e P. E. come da dichiarazione resa dalla B. I. S. P. in data 24.01.2008 di cui al doc. 16) che si rammostra.
4) Vero che gli altri oneri assunti dalla Concessionaria vennero dalla stessa adempiuti come da pagamenti di cui ai docc. n. 20)-21) che si chiede di confermare.
5) Vero che le caratteristiche e i precorsi passaggi di proprietà {segnatamente
I quattro precedenti) dell’autovettura Lancia Musa sultano esposti nel libretto di circolazione doc. 18) e nel doc. 19) che si chiede di confermare.
I 6) Vero che la concessionaria XXXXXXX XXXXX. provvide a far rottamare l’autovettura Ford Mondeo di cui al libretto di circolazione doc, 22) che si chiede di confermare, essendo la stessa autovettura incidentata.
7) Vero che la rivista Eurotax (numero dt Maggio 2009) valutava il valore delle autovetture mod. Lancia Musa 1.3 Multijet ORO nel 1° semestre 2007 pari ad Euro 9.200,00 come da doc. 23) che si chiede di confermare.
8) Vero che sul mercato dell’auto viene attribuita al tipo di autovettura Lancia Musa 1.3 Miltijet ORO una svalutazione di Euro 500,00 ogni anno, a partire dal secondo anno di immatricolazione.
9) Vero che alla morte di B. D. intervenuta il 09.11.2007 gli eredi si decisero di mantenere la comunione tra essi e gestire i beni ereditari nelle medesime modalità usate vivente il defunto.
10) Vero che in data 13.03.2008 veniva a scadenza il premio dell’assicurazione della autovettura Lancia Musa intestata al defunto.
11) Vero che i membri della comunione ereditaria, posti di fronte alla scelta fra il rottamare l’autovettura ovvero venderla a terzi ad infimo prezzo o conservarla alla comunione, decisero unanimemente per quest’ultima soluzione.
12) Vero che i predetti eredi decisero di intestare l’autovettura formalmente ad uno di essi C. B., fermo restando che essa restava nella disponibilità della comunione ed usata per la gestione dei numerosi beni di essa e per la necessità di E. P. che deambula con la carrozzella.
13) Vero che C. B. era già intestatario di altra autovettura come da doc. 2) che si rammostra che utilizzava per le esigenze personali e continua a farlo anche successivamente alla intestazione della Lancia Musa.
14) Vero che gli eredi diedero incarico per la pratica di volturazione all’Agenzia di pratiche automobilistiche XXXXXXXXX XXXXX. di Verona.
15) Vero che le spese per tale incombente vennero pagate con assegno tratto dal conto presso Banca Intesa filiale Cso Milano coni testato ai tre eredi come da doc. 3) che si rammostra
16) Vero che il prezzo da esporre nella scrittura venne formulato dall’impiegata dell’agenzia la quale precisò essere ininfluente ai fini della volturazione e fittizio.
17) Vero che l’autovettura è rimasta nell’abitazione in , già residenza familiare del de cuius ed ora della vedova XXXXX XXXXXXXXX.
18) Vero che l’autovettura veniva utilizzata da C. B. e dal nipote S. A., figlio di F., cui all’epoca e prima che insorgessero contrasti all’interno della comunione ereditaria, era stato affidato dalla comunione l’incarico remunerato di seguire la gestione dei beni comuni.
19) Vero che la stessa autovettura viene tuttora utilizzata ordinariamente per gli spostamenti della XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX mediche e relazioni sociali ed amicali), accompagnata e guidata dalla collaboratrice domestica XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, per la sopravvenuta impossibilità della XXXXXX XXXXX di utilizzare la propria auto Fiat Panda a seguito della frattura del femore.
20) Vero che il premio di assicurazione anno 2008/09 di Curo 395,20 risulta pagato con assegno tratto sempre dal conto della comunione come da doc. 4) che si rammostra.
21) Vero che i premi di assicurazione per gli anni 2009/10 e 2010/11 sono stati pagati con bonifici tratti dal conto comune come da docc. un. 5)-6) che si rammostrano, avendo i coeredi deciso di estinguere il conto c regolare le operazioni di gestione dei beni comuni sul conto .
22) Vero che anche la tassa di circolazione riferita ai predetti anni venne regolata mediante bancomat (P.O.S.) con prelievi dal predetto conto comune come da docc. nn. 7)-8) che si rammostrano.
23) Vero che le spese di manutenzione della vettura e di carburanti venivano annotate sul “Libro Cassa” della comunione custodito presso i locali dove erano custoditi i registri contabili e l’archivio di tutti gli immobili appartenenti ai tre coeredi e gestiti in comunione come da doc. 9) che si rammostra.
24) Vero che 1 autovettura Lancia Musa continua ad essere nella disponibilità di tutti i tre coeredi, è custodita presso l’ultima residenza del defunto e circoscritto l’uso agli incombenti gestionali dei beni della comunione B. nonché ai movimenti dell’anziana madre sig.ra E. P.
25) Vero che il Comune di Verona ha rilasciato il “pass-disabili” n. 107563 ad E. P. assodandolo alla autovettura Lancia Musa come da doc. 12) che si chiede di confermare.
26) Vero che XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, titolare di altro “pass-disabili” ferito ad altra autovettura Volvo che usa in via esclusiva come da doc. 13) che si chiede di confermare.
Si indicano a XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, consulente di vendita c/o XXXXXXX XXXXX., Verona, sulle circostanze ai XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, direttore Cassa Risparmio del XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XX. C so Verona sulle circostanze ai XX|]XXXXX XXXXX XXX XXXXXX broker XXXXXX XXXXXX, via di sulle circostanze ai nn. 5-7-8-10-11-12-13-14-15-16-1718-19-20 21-22; XXXXXXX XXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX , via, D. P. di Grezzana sulle circostanze ai XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX e V. C. sulle circostanze di cui ai nn. 17-18 19-16-17-18-19-23-24 25-26.
Si chiede, altresì, di essere ammessi a provare le circostanze capitolate a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. depositata in data 25.06.2014, segnatamente:
27) Vero che presso i locali di di proprietà C. B. la “Comunione B.” fin al 02.01.2012 aveva la propria sede ove erano custoditi tutti gli archivi e la contabilità degli immobili, dove si recavano inquilini e fornitori per ogni rapporto con la stessa nella persona di C. B.
28) Vero che nel palazzetto di via ci sono appartamenti e due locali uso palestra/estetica al primo piano interrato di proprietà della “Comunione B.”, come da doc. 24)-25) che si rammostrano.
29) Vero che in via presso il Condominio speranza 72 ci sono n. 7 appartamenti, un negozio e un sottonegozio di cui la sig.ra E. P. detiene l’usufrutto, coma da doc. 24)-25) che si rammostrano.
30) Vero che in via “Condominio Scaligero VI” ci sono due locali negozi e due appartamenti di proprietà B. C. come da doc. 24)-25) che si rammostrano.
31) Vero che in via “Condominio Scaligero VI” ci sono sei appartamenti di proprietà B. F. che venivano gestiti dalla comunione ereditaria sino al 02.01.2012 come da doc. 24)-25) che si rammostrano.
32) Vero che B. C. gestisce i beni della madre avendo essa conferitogli espressa procura come da doc. 27) che si rammostra.
33) Vero che i quattro garage di cui alle foto doc. 26) in di proprietà B. C. sono sempre chiusi.
Atteso il rigetto dell’eccezione preliminare di connessione svolta da controparte e la concessione –  sussistendone i presupposti di legge – della provvisoria efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto; Atteso che, medio tempore, controparte ha provveduto al pagamento della somma ingiunta ed ha assunto l’impegno di pagare l’imposta di registro sul provvedimento monitorio;
– Atteso che ciononostante controparte si ostini ad eccepire la connessione tra il giudizio de quo con quello di divisione ereditaria rubricata al ,
– Non può che ribadirsi ogni più ferma opposizione e contestazione in merito a tale eccezione chiedendosene nuovamente il rigetto attestare l’infondatezza.
– Voglia, poi, il Giudice adito: in via principale e nel merito, accertare la piena validità ed efficacia della scrittura privata datata 04.03.2008 (con conseguente dichiarazione di infondatezza dell’eccezione di simulazione ex adverso formulata) e, per l’effetto, rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo formulata da B. C. – confermando il provvedimento monitorio – e condannare quest’ultimo a rifondere alla sig. B. F. le spese legali del presente giudizio.
In via istruttoria, ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale dell’opponente sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la scrittura privata a firme autenticate del 04.03.2008 (che si esibisce in copia al teste, affinché questi possa richiamarne alla memoria natura e oggetto della stessa) è stata sottoscritta dalle parti contraenti alla “sua presenza”
2. Vero che l’autenticazione delle sottoscrizioni è avvenuta con la contestuale presenza di C. B., F. B. e P. E.
3. Vero che prima di autenticarne le rispettive firme si è previamente verificata l’identità delle parti
4. Vero che tale scrittura privata è stata predisposta dall’Agenzia Cangrande s.a.s.
5. Vero che tale scrittura privata è stata formata nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge in materia
6. Vero che la Lancia Musa t
parcheggiata in nei pressi dei civici
7. Vero che C. B. abita in ?
8. Vero che C. B. ha un ufficio in ?
9. Vero che C. B. è anche proprietario di alcuni garage sotterranei al condominio presso cui abita
10. Vero che la Lancia Musa di sera è solitamente parcheggiata in uno di tali garage sotterranei
11. Vero che quando e visto alla guida della Lancia Musa C. B. è spesso solo od in compagnia della moglie
12. Vero che la Lancia Musa condotta da C. B. riporta solitamente il pass disabile sul parabrezza anteriore
13. Vero che per gli spostamenti della XXXXXX XXXXXXX XXXXX X – quelle rare volte che è costretta a spostarsi di casa – viene solitamente utilizzata l’autovettura Suv di marca Volvo di proprietà di C. B.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione
mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Rilevato che l’opponente, eccepita in via preliminare la connessione con la causa di divisione pendente tra le stessi parti, chiedeva che fosse accertata la simulazione assoluta dell’accordo del 4.3.08 e in
ogni caso che fosse dichiarato simulato il prezzo cosi come l’intestazione del bene in capo all’opponente; chiedeva nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il quale veniva condannato al pagamento della somma di € 5 580,62 a titolo di corrispettivo della cessione della quota di proprietà dell’autovettura in capo all’opponente.
L’opposta, contestate le eccezioni avverse, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Rilevato che l’art. 2722 c.c. esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleghi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo. Rilevato che il limite alla prova testimoniale è destinato ad operare in qualsiasi caso si sostenga esservi una divaricazione tra il contenuto di un contratto, formalmente consacrato in un documento, ed una diversa pattuizione, ugualmente pregna di contenuto negoziale, che nel documento medesimo non sia riportata e di cui, tuttavia, si assuma esservi stata una stipulazione anteriore o contemporanea ( Cass.S.U.26.3.07 n. 7246).
L’accordo simulatorio è riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c e la prova testimoniale è ammissibile nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 2724 c.c., salvo i casi in cui sia volta a dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 16021 del 2002 e del 1992).
Rilevata altresì l’operatività dei limiti di cui sopra anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell’allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l’assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti, come ad esempio nel caso in cui sia simulato il prezzo.
Rilevato altresì che anche tra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio i rapporti patrimoniali ed ereditari sono soggetti, inter del partes e con riguardo ai terzi, al regime previsto dagli art. 1414, 1415, 1417, 2722, 2723, 2724 e 2725 c.c. per le ipotesi di simulazione ed interposizione di persona.
Osservato che nella fattispecie non si configurano le ipotesi di esclusione alla limitazione della prova testimoniale sopra indicate e che pertanto le istanze volte a provare per testi la sussistenza di un accordo diverso da quello risultante dall’atto del 4.3.08 non sono ammissibili.
Ritenuto pertanto che l’opposta sia creditrice del corrispettivo della cessione della quota di proprietà del veicolo effettuata con la scrittura privata sopra indicata.
In ordine all’eccezione relativa alla decorrenza degli interessi si rileva che gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
Osservato che l’importo ingiunto pari ad € 5580,62 è comprensivo degli interessi maturati dalla data della scrittura privata e che pertanto il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Ritenuto che, per quanto sopra, l’opponente debba essere condannato al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell’opponente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale, quale Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 18.6.13;
b) condanna l’opponente al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano in complessivi € 2.187,00 oltre accessori di legge.
Verona, 5 febbraio 2016

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