Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Civile – Sentenza n. 2230/2016 del 07.09.2016 (Dott. F. Platania)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N XXX/2013 R.G. promossa da:
B. A. SRL. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. S. G. e con elezione di domicilio presso avv. S. G.;

ATTORE

contro:

S. I. L., (C.F. ) con il patrocinio degli avv. T. P. e , con elezione di domicilio in 37129 VERONA, presso lo studio dell’avv. T. P.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 4 febbraio 2016.
MOTIVAZIONE
Con citazione del 24 ottobre 2013 la B. A. srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3370 emesso dal Tribunale di Verona il 24 luglio 2013 su istanza della S. I. spa, società consortile, con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 170.963,41 assumendo che il credito azionato non era in realtà esistente sussistendo molteplici ragioni di controcredito fondate sul contratto stipulato tra le parti ed in ragione degli ulteriori crediti maturati a seguito dei danneggiamenti provocati dai lavoratori della medesima società nell’esecuzione delle opere di facchinaggio.
Si costituiva in giudizio la S. I. contestando la pretesa della società opponente che eccepiva la nullità del rapporto per abuso di posizione dominante.
Nel corso della fase istruttoria venivano assunti diversi testi ed i procuratori delle parti precisavano le conclusioni all’udienza del 4 febbraio 2016.
Va innanzitutto osservato che la mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo non produce nella specie inammissibilità dell’opposizione in quanto la difesa della S. I. non ha contestato, ed anzi fatto propria, la dichiarazione della B. srl, secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta il 20 settembre 2013 così dando conferma della tempestività della proposizione dell’opposizione ( vedasi Cass. 1 ottobre 2012 n. 16673).
Va immediatamente respinta la eccezione ( peraltro non coerente con la richiesta di pagamento delle prestazioni avanzata con il ricorso monitorio) di nullità del contratto per violazione delle norme sulla sub fornitura perché è del tutto evidente come non possa ritenersi avere natura vessatoria la richiesta della B. di ottenere garanzie da parte di chi doveva svolgere il delicato compito della preparazione della merce destinata agli invii ai vari supermercati della catena, avendo a disposizione la materiale disponibilità di beni di grandissimo consumo, facilmente occultabili e deteriorabili.
Passando al merito della domanda riconvenzionale, si deve osservare che la B. ha avanzato una serie piuttosto articolata di ragioni di credito collegate alle pattuizioni contrattuali che regolavano il rapporto tra le parti. Appare necessario premettere che i documenti prodotti dall’opponente danno dimostrazione dell’elevato grado di conflittualità che ha contrassegnato lo svolgimento del contratto essendo emersa la impossibilità da parte della cooperativa opposta di adeguarsi allo standard qualitativo ed organizzativo richiesto dalla B..
In particolare è emersa l’evidente impossibilità della S. I. di prestare la cauzione prevista in contratto per l’adempimento delle varie obbligazioni contrattuali ed anche di rispettare adeguatamente l’impegno della comunicazione preventiva dei lavoratori effettivamente impiegati nello stabilimento; il mancato assolvimento di tali impegni era sanzionato rispettivamente con la previsione del pagamento di una penale di euro 1.000 al giorno e di euro 500 al giorno. ; ,
Proprio l’evidente incapacità della cooperativa ( sia per ragioni finanziarie sia per insufficienza amministrativa) di adempiere alle indicate obbligazioni aveva indotto le parti a modificare e sopprimere ( con l’accordo integrativo del 1 ottobre 2012 ) le clausole del contratto che si erano rivelate di impossibile rispetto da parte della opposta, anche in cambio della predisposizione di un adeguato tempo per provvedere alla sostituzione della S..
E’ vero, però, che la modifica della clausole di difficile adempimento da parte della S. era a sua volta subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria prevista dall’alt. 8 del contratto integrativo che poi, ancora una volta ( e come era peraltro facilmente prevedibile essendo evidente che l’insufficienza patrimoniale della cooperativa non le avrebbe mai permesso di ottenere una garanzia bancaria o finanziaria a prima richiesta fino alla concorrenza di 300.000 euro) non è stata adempiuta. Tuttavia ad avviso meditato del Tribunale il principale interesse della B. sotteso alla stipula dell’accordo integrativo era collegato, come già specificato, alla cessazione nel tempo tecnico più breve possibile del rapporto con la cooperativa e non tanto al mantenimento delle penali per la violazione degli altri impegni tanto più che il rapporto era in fase di conclusione e considerato che per molti mesi era stata di fatto tollerata l’inadempienza della cooperativa.
Non va dimenticato che di fatto la B. ha potuto poi eterogarantirsi non procedendo al pagamento degli importi richiesti nel decreto ingiuntivo per 170.000 euro cosi predisponendosi autonomamente una tutela adeguata alle sue ( diverse e fondate) ragioni di credito direttamente basate su inadempimenti specifici e sostanziali del contratto Alla luce quindi delle argomentazioni superiori e facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale ( di cui è esempio Cass. 4 ottobre 2013 n. 22747) per cui la penale può essere d’ufficio ridotta quando emergano chiari motivi per ritenerla eccessiva, le penali, complessivamente richieste nella cifra complessiva di euro 758.500, devono essere ridotte alla ben diversa cifra di euro 10 000 non emergendo un interesse effettivo al rispetto delle clausole sanzionate con la previsione di penali di così pesantissima entità tanto più che è evidente che la tolleranza manifestata dalla B. durante tutto il rapporto ( perfino culminata con le modifiche contrattuali indicate) rende chiaro che ciò che interessava maggiormente alla committente era lo svolgimento del lavoro ed alla fine la conclusione anticipata del rapporto.
Non va dimenticato che tra la data di ultima modifica e la conclusione del contratto dovevano trascorrere soltanto tre mesi per cui l’omessa consegna della fideiussione ( cui era subordinata la modifica delle clausole sulle penali) non può ritenersi particolarmente significativa e grave.
Sussistono, invece, alcune altre inadempienze segnalate dall’opponente e che concernono lo svolgimento effettivo del rapporto ed in particolare la perdita o la scomparsa di merci.
Quanti agli ammanchi è emerso che i tabulati indicanti la merce non più rinvenuta ed ovviamente diversa da quella regolarmente lavorata dalla cooperativa, sono stati formati in pieno contraddittorio delle parti secondo le modalità contrattuali e quindi certificano in modo adeguato le ragioni di credito della B.; complessivamente la merce mancante è stata valutata sulla base dei prezzi di acquisto da parte della stessa attrice in euro 200.019,75 come da tabulati prodotti e confermati nel corso dell’istruttoria da dipendenti B..
Non vi sono, invece, prove sufficienti per riconoscere l’ulteriore danno di circa euro 45.000 alle strutture. In primo luogo sono stati prodotti solo dei preventivi che non sono sufficientemente analitici per comprendere la loro portata; inoltre i danni alle strutture ( scaffalature) ben possono essere considerati dipendenti dall’ordinario impiego dei mezzi meccanici considerato che sono pressocché integralmente rappresentati dalla distruzione di paracolpi destinati evidentemente proprio a protezione ordinaria degli scaffali; le attrezzature devono poi considerarsi oggetto di ordinario ammortamento per l’impresa sicché anche da tale punto di vista viene meno l’esistenza del danno.
Non è stata data prova che nel termine di due anni dalla conclusione dell’appalto la B. abbia dovuto pagare alcunché ai lavoratori della cooperativa in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 29 comma secondo del d.lgs 276 del 2003.
La B., poi, ha posto in compensazione delle fatture emesse dalla S. dei crediti che trovavano fondamento in costi dipendenti da errata esecuzione di ordini e poi da manutenzione di carrelli e da merce deteriorata.
Per quanto riguarda la prima di tali pretese tra le molte fatture dimesse agli atti ( senza una separata indicazione rendendo cosi oltremodo difficile la valutazione della documentazione prodotta da parte del giudicante) solo la prima, per euro 871,20, è collegata ad addebiti per trasporti straordinari eseguiti in ragione di errori della Cooperativa; l’importo, però, addebitabile va ridotto di euro 50,00 e quindi ad euro 821,20 per la franchigia prevista in contratto.
Vi sono poi molte fatture per manutenzione di carrelli elevatori.
Non è, però, chiara la ragione della richiesta in quanto non emerge dall’istruttoria che le manutenzioni ed i noleggi riguardino materiali della cooperativa e non quelli in uso alla B. ( non corrispondendo i numeri di matricola indicati nelle fatture S. allegate al ricorso monitorio a quelli indicate nelle fatture prodotte dalla B. e mancando ogni indicazione in ordine ai carrelli in uso o di proprietà della S.). Non è forse inutile osservare che le fatture emesse e di fatto poste in compensazione rispetto a quelle emesse dalla Cooperativa risultano tutte datate in prossimità della scadenza del rapporto; appare quindi singolare che nell’arco di soli due mesi risultino addebitati costi per riparazione e manutenzione carrelli elevatori per decine di migliaia di euro.
Non è stato poi neppure effettivamente provato che i danni ai singoli carrelli sia stato provocato dai lavoratori della S..
Quanto alla merce deteriorata, non vi è prova adeguata in tal senso emergendo i danni di fatto solo dalla unilaterale fattura per di più emessa solo in gennaio 2013 a pochi giorni dalla conclusione del contratto senza il rispetto delle regole sulla contestazione in precedenza rispettate.
Non emerge in alcun modo che il saldo della fattura 650 del 30 giugno 2012 attenga a costi per l’esecuzione dell’Inventario e non per le lavorazioni eseguite ordinariamente.
Piuttosto incomprensibile è poi la contestazione in ordine alla fattura n. 1340 del 31 dicembre 2012 secondo cui non sarebbe stata fornita dalla S. la prova che tali prestazioni siano state effettuate nell’orario di lavoro. O si lamenta che lo sforamento dell’orario di lavoro abbia determinato un qualche danno alla B. oppure non vi sono ragioni per contestarne il pagamento. ;
Ciò posto la pretesa della S. deve ritenersi integralmente assorbita dalla domanda riconvenzionale ( fondata nel limiti di cui sopra) ed anzi la stessa S. va condannata al pagamento dell’Importo di euro 39.877,54 ( pari alla differenza tra la somma richiesta di euro 170.963,41 ed il credito riconvenzionale della B. pari ad euro 210.840,95 derivante dalla somma di euro 10.000 + 200.019,75 + 821,20) oltre gli interessi legali dal 24 ottobre 2013.
Alla soccombenza segue la condanna della S. alla rifusione delle spese di lite in favore della B. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;
revoca
il decreto ingiuntivo n. 3370 emesso dal Tribunale di Verona il 24 luglio 2013; –
condanna
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla B. A. srl, S. I. spa a pagare alla B. A. srl l’importo di euro 39.877,54 oltre gli interessi dal 24 ottobre 2013;
condanna .
S. I. spa a rifondere alla B. A. srl le spese di lite liquidate in euro 13.430 per compensi ed euro 1.478 per spese oltre iva epa e rimb. spese forf 15%.
Verona, 10 giugno 2016 .

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