Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2138/2015 del 27.07.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Lesione personale in seguito ad incidente stradale

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.3308 2013 e promossa

da

D. G. J. nato a Villafranca (VR) il 26.2.1972 c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. B. che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione

attore

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv A. R. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta

convenuta

contro: Q. E. G. e Q. F. nata a Negrar (VR) il 17.6.1981

Convenuti contumaci

conclusioni per l’attore: come da atto di citazione e, in via istruttoria, come da memoria dimessa ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 2 epe in data 15.10.2013, in via istruttoria di replica come da memoria dimessa ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 1 epe in data 17.09.2013.

conclusioni per il convenuto: Nel merito: tenuto conto degli importi già erogati da UnipolSai Ass.ni S p A. all’attore, respingersi ogni ulteriore sua domanda, così come formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Vittoria di spese e competenze di causa con IVA, CPA ed accessori, rimborso di eventuali costi ed anticipazioni per CTU e CTP.

In via istruttoria

Si insiste per la chiamata a chiarimenti del CTU come da verbale del 10 luglio 2014.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata dall’attore D. G. J. nei confronti di Q. E. G., Q. F. e Unipol Assicurazioni s.p.a.

Nel merito deve darsi atto che non è contestata l’esclusiva responsabilità della conducente Q. F. dell’autovettura Audi A4 di proprietà del convenuto Q. E. G. della convenuta Mercedes Benz Charterway s.p.a., che ante causam la compagnia di assicurazioni ha versato la somma di € 6.585,00 e che in giudizio si controverte sulla richiesta di ristoro delle spese mediche sostenute e non riconosciute in fase stragiudiziale.

In particolare, sono contestate la riconducibilità delle lesioni al setto nasale all’incidente per cui è causa e non ad un precedente incidente subito dall’attore nel 2001 e la congruità dei costi sostenuti per l’intervenuto eseguito in libera professione anziché in regime convenzionato.

Per quanto concerne il primo punto, il CTU ha precisato che nel pregresso incidente del 2001 l’attore non aveva riportato fratture nasali e nella perizia a suo tempo redatta dal medico legale interessato non emerge alcun danno di tipo respiratorio. Nell’incidente del 2011 l’attore ha riportato fratture delle ossa nasali e difficoltà respiratorie. Da quanto sopra non vi sono elementi per ritenere che le lesioni al setto nasali non siano diretta conseguente del trauma facciale subito nell’incidente in esame e la consulenza sul punto appare scevra da vizi e viene pertanto fatta propria da questo giudice.

Il secondo tema sollevato dalla convenuta investe la discussa questione della congruità delle spese sostenute per un intervento eseguito in regime di libera professione. Sul tema si scontrano due diverse visioni, la prima ancorata ai principi civilistici e, in particolare, su una lettura dell’art. 1227 II comma c.c. secondo la quale prevede il diritto al risarcimento delle spese mediche affrontate per interventi e prestazioni di cura resi al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale può essere riconosciuto soltanto se ricorrono i requisiti della infungibilità, urgenza di esecuzione e rischio di irragionevoli ritardi. A tale tesi si contrappone una diversa visione ancorata alla libera determinazione della persona in un settore particolarmente rilevante e costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute.

Nella specie, occorre tuttavia evidenziare che l’operazione in oggetto è stata in effetti eseguita presso la struttura pubblica seppur in regime di libera professione e ciò in ragione della volontà dell’attore di risolvere il problema respiratorio nel minor tempo possibile. Non risultano allegate né provate le tempistiche dell’operazione in regime convenzionato al fine di valutare se possa ritenersi integrata l’ipotesi di cui all’art. 1227 II co c.c.

Tutto ciò premesso, preso atto del già intervenuto pagamento del danno biologico, la domanda di ristoro dei danni patrimoniale relativi alle spese mediche sostenute deve essere accolta nei limiti dell’importo ritenuto congruo dal CTU e pari ad € 15 740,25 (€ 16.940,25 – € 1.200), oltre rivalutazione dal 30.12.2011 alla data della presente sentenza e interessi dal 30.11.2011 sull’importo annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento delle domande promosse da parte attrice, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

condanna i convenuti in solido tra solo a pagare all’attore la somma di € 15.740,25 oltre rivalutazione dal 30.12.2011 alla data della presente sentenza e interessi dal 30.11.2011 sull’importo annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo.

condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.353, di cui € 4.835 per compenso oltre rimborso forfetario, IVA e epa;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Verona 24.7.2015

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Rizzuto

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