Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2125/2015 del 27.07.2015 (Dott.ssa Roberti)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Il giudice onorario, dott.ssa Roberta Roberti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /13 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con atto di citazione notificato il
23.11.2011

da

IMMOBILIARE O. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA , rappresentata e difesa giusta delega a margine dell’atto di citazione, dagli avv. G. G. e S. R., domiciliata presso il cui studio in San Bonifacio,

– parte attrice opponente –

contro

GENERAL SCAVI E SERVIZI DI M. A., in persona del titolare, P.IVA , rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. M. C., domiciliata

presso lo studio dell’avv. A. B. in Verona,
– parte convenuta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.365/12 ING; 668/12 CONT.; 1994 CRON emesso in data 3.10.2012.
Conclusioni per parte attrice opponente:

“In via pregiudiziale: 1. Dichiararsi inefficace ex art. 188 disp. att. epe il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, n.365 del 2012 per tutti i motivi indicati nell’atto di citazione e nel presente atto. 2. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, dichiararsi in via ordinaria inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, n.365 del 2012, per tutti i motivi indicati nell’atto di citazione e nel presente atto. In via preliminare: omissis. Nel merito: 1. Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.365 del 2012 eventualmente emesso dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui nell’atto di citazione e al presente atto. 2. Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, che IMMOBILIARE O. srl nulla deve a General Scavi e Trasporti di M. A., e ciò per i motivi tutti addotti nell’atto di citazione e nel presente atto. 3. Dichiararsi tardiva, e quindi, rigettarsi, la domanda di controparte di accertamento del diritto di credito in capo a General Scavi e Trasporti di M. A. nei confronti dell’opponente. In ogni caso: spese e competenze di causa rifusi, oltre IVA e.CPA. In via istruttoria: omissis”.

Conclusioni per parte convenuta:

“In via principale: 1. Dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo n.365/12 per mancata notifica dello stesso; 2. Rigettarsi la domanda di accertamento negativo del credito ex adverso azionata. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui si intendesse dar seguito alle verifiche di merito sviluppate dall’attrice opponente, rigettarsi le domande da quest ultima formulate perché infondate in fatto e in diritto ed anzi, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto di credito indicato in narrativa, di cui alle fatture n.53 del 31.10.2011 e n.62 del 28.11.2011 in capo alla ditta General Scavi e Trasporti di M. A. per i lavori eseguiti su ordine dell’attrice opponente e formanti oggetto di causa. In ogni caso: Con condanna di parte attrice opponente alla rifusione di tutti gli oneri di causa, ivi compresi CPA ed IVA”.

General Scavi e Servizi di M. A. chiedeva ed otteneva in via monitoria la condanna di IMMOBILIARE O. Srl al pagamento dell’importo di € 20.726,94 oltre accessori quale corrispettivo per lavori eseguiti e documentati nelle fatture allegate. General Scavi e Servizi di M. A. provvedeva alla notifica del solo ricorso per decreto ingiuntivo a seguito della quale IMMOBILIARE O. Srl proponeva opposizione al fine di sentire dichiarare l’inefficacia del decreto eventualmente emesso e, nel merito, accertare che nulla è dovuto per difetto di incarico di alcuna prestazione.

Si costituiva la convenuta che chiedeva fosse dichiarata l’inefficacia del decreto ingiuntivo emesso stante l’omessa notifica nei termini e, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda di accertamento negativo stante l’effettivo incarico ed esecuzione delle opere oggetto della domanda monitoria.

Assunta prova testimoniale, la causa, all’udienza del 22 ottobre 2014 passava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

* * * * * *

Richiamato l’orientamento della Suprema Corte a mente del quale “Ove l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto dell’avversa pretesa ma proponga, come nei caso, domanda riconvenzionale per conseguire il diritto negato dalla controparte, sia luna che l’altra parte hanno l’onere di provare esaustivamente le rispettive contrapposte pretese…. (omissis) … nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione, i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata, con accertamento negativo, dal debitore, spettando comunque al creditore dare dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3374 del 2007).

Ed ancora (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012) “In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”.

Al riguardo, invero, al Suprema Corte ha precisato quanto segue: “… (omissis) Preliminarmente è appena il caso di sgomberare il campo dell’equivoco che la questione verta sull’astratta possibilità di provare fatti negativi (consentita mediante dimostrazione di fatti positivi contrari) anziché sul parametro interpretativo da adottare per identificare la parte gravata dell’onere probatorio”. A tal fine, tra le due opzioni di fondo – l’una che vede come dirimente la posizione processuale delle; parti, l’altra che invece ne valorizza la collocazione nel rapporto sostanziale negato od affermato, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della lite – non può trascurarsi (e non è obiezione di poco conto, considerato il carattere essenzialmente pragmatico più che dogmatico del diritto processuale civile) che la prima si rivela sostanzialmente inaccessibile (al di là di artifici dialettici) quando le posizioni processuali siano reciproche, come avviene quando alla domanda principale di accertamento negativo d’un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l’attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto da lui negato.

Analoga reciprocità si presenta quando due domande meramente dichiarative (una negativa, l’altra positiva) siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza (per la sussistenza dell’ipotesi della litispendenza anche fra due azioni dirette l’una all’accertamento negativo; l’altra a quello positivo di uno stesso diritto, proposte in opposizione reciproca dalle stesse parti davanti a giudici diversi, v. Cass. 26.6.65 n. 1337).

Evidentemente, nell’ambito del medesimo processo e di un’unica questione di fatto non può applicarsi un criterio di ripartizione dell’onere probatorio che conduca ad esiti antitetici, facendo sì che entrambe le parti risultino gravate (o, se si preferisce, il 1 contrario) del medesimo onus probandi.

Del pari è innegabile che non può essere il dato meramente casuale della prevenzione – con le sue conseguenze ex art. 39 1 c.p.c., comma 1, in termini di litispendenza e cancellazione dal ruolo della causa pendente innanzi al giudice successivamente adito – a decidere della suddivisione dell’onere probatorio.

D’altro canto, la giustificazione del rilievo preminente – sempre a fini di ripartizione dell’onere della prova – alla mera posizione processuale (e non sostanziale) delle parti non può rinvenirsi neppure in una finalità di contrappeso (come pure in passato è stato asserito in dottrina) rispetto alla ritenuta ammissibilità delle azioni di accertamento, la cui proposizione potrebbe rivelarsi vessatoria nei confronti del convenuto: in realtà, è improprio affidare al regime dell’onere probatorio la funzione di contenere la proposizione di azioni di accertamento negativo, giacché a tal fine opera ex art. 100 c.p.c., quale condizione dell’azione la necessità d’un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, di per sé sufficiente ad escludere azioni meramente vessatorie, emulative o comunque prive di qualsivoglia pratica esigenza…………… (omissis) Nel caso che ne occupa non è decisivo neanche l’approccio relativo alla maggiore o minore vicinanza alla prova, che altre volte questa S.C. ha seguito nel ripartire l’onere probatorio tenendo conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass. 25.7.08 n. 20484) … (omissis) Bisogna, dunque, volgere lo sguardo altrove, cioè dare preferenza al criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale rispettivamente negato od invocato, che poi è quello che – a ben vedere – è consacrato proprio nel tenore letterale dell’art. 2697 c.c. (“Chi vuoi far valere un diritto in giudizio …”), che adotta come punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto e non per negare un diritto altrui, come invece accade nel caso di chi, promuovendo un’azione di accertamento negativo, non fa valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l’inesistenza, mentre è il convenuto che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, in quanto parte controinteressata.

Né valga ribattere che anche chi agisce in via di accertamento negativo esercita il “diritto” a non subire le conseguenze giuridiche dell’altrui pretesa: l’obiezione resta prigioniera di una reciprocità di posizioni attive e passive che finisce per restituire all’infinito immagini uguali e contrarie, come in un gioco di specchi contrapposti.

Pertanto, si deve muovere dal rapporto giuridico che è all’origine del contrasto sfociato in lite, di guisa che diritto oggetto di controversia sarà quello che trova la propria immediata scaturigine in tale rapporto e non quello, meramente consequenziale, di opporvisi.

Ebbene, adottando tale ottica e rilevando che nella vicenda sottoposta all’esame di questo Tribunale è indubbio che il soggetto che assume essere creditore è la G. Scavi e Servizi di M. A. e non già la IMMOBILIARE O. Srl, non può che darsi continuità alla giurisprudenza richiamata e concludere nel riconoscere a capo del convenuto l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, ancorché convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti v, altresì, Cass. 18.2.85 n. 1391). Ciò posto, esaminato l’esito dell’istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che la netta contraddittorietà delle prove testimoniali assunte (cfr. le deposizioni, in netto contrasto tra loro, rese da Rigon Francesco e Adami Matteo) non consenta di ritenere raggiunta la prova a carico della General Scavi e Servizi di M. A..

Il decreto ingiuntivo opposto andrà quindi dichiarato inefficace e, in accoglimento della domanda svolta dalla IMMOBILIARE O. Srl, dovrà dichiararsi che l’attrice nulla deve alla convenuta relativamente alle prestazioni indicate nelle fatture n.53 del 31.10.2011 e n.62 del 28.11.2011.
Le spese di procedura, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa,
– dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.668/12 Cont.; n.1994 Cron.; n.365/12 D.I. del 30.10.2012;
– dichiara che IMMOBILIARE O. Srl nulla deve alla convenuta relativamente alle prestazioni indicate nelle fatture n.53 del 31.10.2011 e n.62 del 28.11.2011;
– condanna la convenuta General Scavi e Servizi di M. A. a rifondere all’attrice le spese di lite che si quantificano nella somma di € 4.500,00 per compensi oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Verona, 24 luglio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Roberti

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