Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 1466/2015 del 4.06.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Appalto: altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l’azione ex. 1669 cc)

TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n ??? /13 e promossa da: IMMOBILIARE R. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Verona elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. P. C. che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione

OPPONENTE

contro: R. E S. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Grezzana elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M. B.

OPPOSTO

CONCLUSIONI ATTORE: come da foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’alt. 132 c.p.c. ,
Il credito in esame ha titolo nella scrittura privata 26.11.2012 nella quale Immobiliare R. s.r.l. si è riconosciuta debitrice del complessivo importo di € 302.750,00 e si è impegnata a versare € 20.000,00 alla firma dell’accordo, € 45.000,00 al 21.12.2012, € 237.750 mediante quattro bonifici mensili di € 30.000,00 scadenti il 25.1.2013 ad aprile 2013 e l’importo finale di € 117.750,00 in cinque rate di € 23.550,00 scadenti il 25 di ogni mese a partire da maggio 2013 fino settembre 2013.

Con ricorso monitorio depositato il 2.5.2013 la creditrice ha contestato alla debitrice di aver versato le prime quattro rate di € 23.550,00 ed omesso il pagamento della quinta rata scadenza il 25 4.2015 ed ha quindi chiesto l’ingiunzione per l’intero credito riconosciuto.

La società Immobiliare R. s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 2282/13 eccependo l’inesigibilità del credito atteso che l’unica rata scaduta al momento del deposito del ricorso era quella di € 30 000,00, rata che poi era stata saldata con bonifico del 8 5.2013.

Tanto premesso occorre preliminarmente dar atto che, dopo la sospensione ex art 649 c.p.c., il credito ingiunto è stato interamente saldato con il puntuale pagamento delle rate indicate nella scrittura privata del 26.11 2013.

Ciò posto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre valutare se il decreto ingiuntivo fosse stato correttamente chiesto e cioè se, in quel momento, fosse fondata la richiesta di decadenza del beneficio del termine da ritenersi implicita con la richiesta dell’intero pagamento riconosciuto con la scrittura privata del 26.11.13.

In generale “l art. 1186 cod civ. faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato; c) non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si tratta di una normativa che intende tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore e il debitore contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell’adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine. La finalità perseguita dalla norma di cui all’art. 1186 cod. civ. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di far fronte ai propri impegni. Dato che la norma esprime una tutela bilanciata degli interessi del creditore e di quelli del debitore, la valutazione dello stato di insolvenza va effettuata con riferimento al momento della decisione. Tuttavia, va precisato che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma. Il debitore potrà far valere, anche in sede di opposizione se il creditore abbia chiesto decreto ingiuntivo le sue ragioni circa l’insussistenza della ritenuta insolvenza. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che: a) il mero inadempimento di un’obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato di insolvenza; b) il ritardo nel pagamento di alcune cambiali non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall’art. 1186 cod. civ.; c) il mero inadempimento di un’obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire ai debitore di far fronte ai propri impegni. Così, in particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 1186 cod. civ” (Cass. n. 24330 del 2011).

Orbene, il corretto pagamento delle rate pattuite dalle parti nelle more del procedimento e, dunque, la comprovata capacità della parte di far fronte agli impegni economici assunti escludono che, al momento della decisione, possa affermarsi lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 1186 c.c.

Ai fini della regolazione delle spese di lite, va precisato che, al momento della richiesta monitoria, vi erano alcuni elementi che potevano condurre il creditore a ritenere sussistente tale presupposto – il pagamento della terza, a seguito di messa in mora, con provvista proveniente da soggetto terzo, le preventiva messe in mora del 22.4.2013, del 24.34.2013 e del 27.4.2013 con pagamento intervenuto in ritardo il 9.5.2013 dopo il deposito del ricorso monitorio e il giorno stessa della notifica del decreto ingiuntivo. Ciò nondimeno l’opposizione della R. E S. s.r.l. all’istanza di sospensione e la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo, una volta verificato il pagamento di € 30.000,00, peraltro intervenuto prima che l’opponente fosse conoscenza dell’emissione del decreto ingiuntivo, conducono a ritenere la soccombenza in capo all’opposta con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo. Diversamente la situazione sopra descritta conduce a non ritenere sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 196 c.p.c. così come non si ritengono sufficienti i presupposti per disporre la cancellazione richiesta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Immobiliare Ristori s.r.l.
accoglie l’opposizione promossa da Immobiliare Ristori s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 2282/2013;
revoca per l’effetto il decreto ingiuntivo n. 2282/2013;
condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.796,86 di cui € 13.430,00 per compenso, oltre IVA e epa,

Verona 11.5.2015

Il Giudice

Dott.ssa S. Rizzuto

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