Sentenze

Tribunale Treviso, Sez. Civile – Sentenza 300/2016 del 04.02.2016 (Dott.ssa M. T. Cusumano)

Assicurazione contro i danni
Tribunale di Treviso
nella causa – dott. Cusumano
PROMOSSA DA
R. R.
CONTRO
UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA
Verbale dell’udienza del 4.2.2016
Oggi , avanti al Giudice designato, sono comparsi:
– L’Avv. L. C. in sostituzione degli Avv.ti N. e B.
per l’attore, la quale precisa le conclusioni come da foglio già depositato in via telematica, e dimette nota spese giudiziale.
– L’Avv. S. in sostituzione dell’Avv. M. per la convenuta,
la quale si riporta alle note conclusive , precisando le conclusioni come da foglio già depositato in pct.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Ad ore 11.52, fuoriuscendo dalla camera di consiglio, il Giudice dà pubblica lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c
Nel procedimento promosso da “R. R.” con l’Avv. N. A. , B. P.
in punto: Assicurazione contro i danni
Causa discussa e decisa all’udienza del 4.2.2016, con le seguenti conclusioni precisate nell’interesse delle parti:
R.R.:
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione reietta, Nel merito: – accertare l’episodio di furto in abitazione sita a Casier, , avvenuto presumibilmente fra i giorni 25-27 del maggio 2013, descritto in narrativa nonché la presenza di idonea e regolare copertura assicurativa e, per l’effetto, condannarsi la Unipol-Sai Assicurazioni s.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patrimoniali patiti dal signor R. R. in conseguenza del sinistro sopra descritto, quantificati nella somma pari a circa € 16.113,61=, ovvero quella differente somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da computarsi sulla somma complessiva, dalla data del dovuto al saldo effettivo.
– Spese e competenze interamente rifuse.
In via istruttoria: si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze.
1. vero che in data 27 maggio 2013, verso le ore 20.00, il signor R. R. rincasava con la signora R. G. presso l’abitazione sita in Casier, da , di rientro dal matrimonio del fratello;
2. vero che, all’atto di rientro in abitazione, il signor R. e la signora R. ritrovavano l’appartamento a soqquadro e constatavano la mancanza di una serie di oggetti, di cui all’elenco in denuncia 29.5.2013 e nelle dichiarazioni rese presso il Centro Investigazioni Sile (doc.ti 2 e 3) che si rammostrano al teste;
3. vero che fu l’assicuratore dell’Agenzia di Treviso della Milano Assicurazioni, oggi Unipolsai Ass.ni SpA a consigliare al signor R. di fotografare e conservare le foto dei beni preziosi presenti in casa, a corredo della polizza assicurativa per il furto.
convenuta
attore
contro
UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA con l’Avv. M. G.
Si indicano a testi sui capitoli: R. G., residente a Casier (TV) e, sul solo capitolo 3), l’assicuratore dell’Agenzia di Treviso della Milano Assicurazioni, oggi Unipolsai Ass.ni SpA.
Prova contraria come da memoria 183, co. 6A nr. 3 CPC 29.5.2015.
UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA:
Unipolsai precisa come segue le proprie conclusioni:
nel merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria di spese di lite;
in istruttoria:si ribadisce l’opposizione al capitolo di prova n. 3 di parte attrice per le
ragioni di cui alla propria terza memoria ex articolo 183 c.p.c., nonché ai due capitoli di
prova formulati dalla stessa parte attrice nella propria terza memoria ex articolo 183 c.p.c.,
per le ragioni verbalizzate all’udienza del 5 novembre 2015, ribadendosi inoltre
l’inammissibilità delle produzioni documentali effettuate con quest’ultima memoria, in
quanto anch’esse tardive.
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’odierno attore ha fatto valere in giudizio il proprio diritto-contrattuale al risarcimento del danno patrimoniale subito in occasione del furto perpetrato da ignoti all’interno del proprio appartamento e constatato la sera del 27.5.? 13. Ciò sul presupposto dell’ avvenuta stipula della polizza “DifesaPi-Casa” con l’odierna Unipol-Sai s.p.a., già compagnia assicurativa Milano s.p.a.
Unipol-Sai s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha in primis dichiarato non provato il furto; quindi ha manifestato perplessità per il tortuoso ed impervio percorso che è dato il documentato stato dei luoghi – i malviventi avrebbero dovuto fare per asportare dall’appartamento tutta la refurtiva denunciata; quindi ancora ha invocato la clausola di perdita del diritto all’indennizzo per esagerazione dolosa del danno, dichiarando di ritenere sospetto il progressivo ampliamento dell’elenco della refurtiva (senza immediata denuncia di trafugamento dei preziosi), con inclusione ritardata anche di oggetti dei quali l’attore
non ha provato né chiesto di provare vuoi l’intervenuto pregresso acquisto, vuoi il possesso.
È pacifico che la sera del 27 maggio 2013 il R. ebbe a sollecitare l’intervento dei carabinieri avendo trovato a soqquadro il proprio appartamento dopo una permanenza fuori residenza di alcuni giorni. Non è contestata l’effettiva intervenuta effrazione della finestra, ciò che porta a ritenere – non essendo stata ipotizzata alcuna simulazione di reato a carico dell’odierno attore – che effettivamente ignoti ebbero ad introdursi dentro casa.
Non è contestato in atti che – ai militi della pattuglia della Stazione di Casale sul Sile intervenuta la sera del 27 maggio 2013 – il R., alla presenza della propria convivente G. R., dichiarò di aver constatato il furto di un televisore LED 40/42 pollici, di un altro televisore plasma di 46 pollici, di un IMAC APPLE di colore bianco e di una consolle Play Station 3 (ciò che porta a ritenere verosimile che quella sera il R. effettivamente constatò la mancanza dei predetti oggetti).
Leggendo la denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Casier due giorni dopo, l’elenco della refurtiva si allunga fino a ricomprendere, tra l’altro, una scatola di piccole dimensioni al cui interno vi erano monili in oro meglio documentati da una foto che l’odierno attore si riservava di esibire al più presto; leggendo l’integrazione di denuncia presentata il 30.5.? 13, vengono aggiunti altri oggetti tra cui un apple i-pad di colore nero ed un I-phone 4 s di colore nero sprovvisto di SIM CARD.
Nel valutare se vi sia stata esagerazione dolosa del danno, va evidenziato come sia sicuramente possibile che, nei giorni successivi alla scoperta di un furto con scasso, il proprietario dell’appartamento violato possa – mano a mano che procede la sistemazione degli ambienti di casa – rendersi conto della mancanza anche di oggetti meno vistosi rispetto a quelli di primo acchito individuati come mancanti. Nondimeno, nel caso di specie, nella denuncia progressiva dell’attore ci sono alcuni elementi che non convincono. Anzitutto il fatto che la sera del sopralluogo della volante l’odierno attore non si sia minimamente preoccupato di verificare se dall’appartamento fossero o meno stati trafugati i preziosi, e ci? bench? ? stipulata la polizza antifurto solo due mesi prima, l’8.3.?13 – fosse stata sua cura fotografarli, sostanzialmente a ridosso dell’evento, su suggerimento dello stesso Assicuratore (ciò che avrebbe indotto qualunque padrone di casa a controllarne, nell’immediatezza della constatata violazione dell’ambiente domestico, la presenza o meno in casa). Quindi il fatto che, all’atto della denuncia, l’attore non abbia ritenuto quanto meno di esibire il file (o una stampa non fotografica del file) della fotografia dei preziosi asseritamente scattata successivamente alla stipula del contratto di assicurazione.
Ancora: nella propria I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., l’attore non ha replicato alcunché alle precise e circostanziate allegazioni mosse dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta (al cui contenuto si rinvia per relationem) in ordine alla totale implausibilità dell’asserita sottrazione di un apple I-pad di colore nero ed un I-phone 4 s di colore nero sprovvisto di SIM CARD. N?, a fronte della contestazione – specifica – della Compagnia di Assicurazioni convenuta per cui l’attore avrebbe “tentato di farsi indennizzare i beni asseritamente sottrattigli a dei valori semplicemente improponibili anche per l’acquisto di quegli stessi oggetti nuovi”, così ponendo in essere “ipervalutazioni chiaramente speculative”, l’attore ha ritenuto di illustrare i parametri/le fonti della propria stima, o di chiedere una ctu estimativa, limitandosi ad articolare – a comprova del solo possesso – un unico capitolo di prova del tutto generico1.
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, appare fondata la difesa della convenuta nel punto in cui sostiene come il comportamento tenuto dall’attore sia stato intenzionalmente e consapevolmente finalizzato ad una indebita esagerazione del danno. Ciò che, per clausola contrattuale, esclude il diritto al risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
a) Respinge ogni pretesa attorea.
b) condanna l’attore al pagamento delle spese di lite della controparte liquidate in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
“vero che, all’atto del rientro in abitazione, il signor R. e la signora R. ritrovavano l’appartamento a soqquadro e constatavano la mancanza di una serie di oggetti, di cui all’elenco in denuncia 29.5.2013 e nelle dichiarazioni rese presso il Centro Investigazioni Sile (doc.ti 2, 3) che si rammostrano al teste”.
Treviso, 04/02/2016
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano

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