Diritto di famigliaMassime AIAFNews giuridiche

La mancata consegna della documentazione economica richiesta dal CTU viola il dovere di lealtà processuale e comporta l’addebito integrale delle spese di CTU

10 NOV 2020 – VERONA
Tribunale di Verona – Sentenza n. 1667/2020 pubblicata il 27.10.2020 – Giudice est. Dott. Marco Nappi Quintiliano

DIVORZIO – MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – VIOLAZIONE DOVERE DI LEALTÀ PROCESSUALE – ARGOMENTI DI PROVA EX ART. 116 C.P.C. – ADDEBITO SPESE DI CTU (artt. 5 comma 9 legge divorzio – art. 116 c.p.c.)

In sede di consulenza tecnica d’ufficio, il mancato deposito da parte del ricorrente dell’analitica documentazione reddituale come richiesta dal perito – che impedisce lo svolgimento di qualunque tipo di indagine  – è una condotta che si pone in palese contrasto con quanto prescritto dall’art. 5, comma 9, l. divorzio e indicato, altresì, nel Protocollo di famiglia; la violazione del dovere di lealtà processuale che la suddetta norma pone a carico di entrambe le parti, al fine di consentire l’adozione di una pronuncia che sia il più possibile aderente all’effettiva condizione economica delle stesse, trova una specifica sanzione, per l’ipotesi della sua inosservanza, nella possibilità per il Giudice di trarre dal contegno processuale delle parti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e comporta anche l’addebito integrale delle spese di CTU in capo al coniuge inosservante.

Massima a cura dell’avv. Francesca Borin

Per consultare il testo integrale della sentenza, iscriviti ad AIAF Veneto

Banner Top Ebook AIAF
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button