Sentenze

Tribunale di Rimini, Sez. Civile – Sentenza n. 1104/2016 del 09.09.2016 (Dott. R. L. Rossino)

VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. XXX/2014 tra

G. B.
ATTORE
e
C. S.
CONVENUTO
Oggi 9 settembre 2016 ad ore 12.05 innanzi al dott. Rosario Lionello Rossino, sono comparsi: Per G. B. l’Avv. P. M.
Per C. S. nessuno compare.
L’Avv.P. conclude come in atti..
Alle ore 17.14,il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione,dando atto che,al momento della lettura,nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Rosario Lionello Rossino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Lionello Rossino ha pronunciato,ex art.281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2014 promossa da:
B. G. nata a Crocetta del Montello(TV) il 8 giugno 1942 e residente in Rimini , con il patrocinio degli avv.ti M. P.,M. P. e A. S.,elettivamente domiciliata in Riccione(RN) presso lo studio dei difensori predetti.

ATTRICE

contro

S. C. nato a Torricella in Sabina(RI) il e residente in Rimini

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

B. G. ha concluso come da memoria depositata il 25 maggio 2016.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
B. G. ha convenuto in giudizio S. C. per ottenere pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto di opzione del 3 dicembre 2012,intercorso con il convenuto,avente ad oggetto l’acquisto di appartamento di proprietà di essa attrice ,sito in Riccione , e di condanna dello S. al risarcimento dei danni subiti , quantificati in 6250,00 Euro(4850,00 Euro quale residuo corrispettivo della opzione e 1.400,00 Euro per ritardato rilascio dell’immobile suddetto),con gli interessi.
Non si è costituito in giudizio S. C. e il G^ lo ha dichiarato contumace.
La domanda di B. G. è fondata e merita,perciò,accoglimento.
Sulla scorta delle risultanze della documentazione in atti deve ,invero,considerarsi provato :
-che,con contratto del 3 dicembre 2012,B. G. ha concesso a S. C. il diritto di opzione per l’acquisto di un appartamento sito in Riccione
-che il prezzo dell’opzione è stato fissato in 11.400,00 Euro,non costituenti acconto sul prezzo di vendita,di cui 600,00 Euro versati al momento della sottoscrizione del contratto e 10.800,00 Euro da corrispondersi in 18 rate mensili da 600,00 Euro ciascuna,a decorrere dal 3 gennaio 2003,entro e non oltre il giorno tre di ogni mese;
-che le parti hanno previsto che il mancato o tardivo pagamento anche di una sola delle rate predette avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto e l’obbligo di versare l’intero prezzo del diritto di opzione al netto delle rate già versate;
-che lo S. è stato immesso nella detenzione dell’appartamento predetto,a titolo di comodato gratuito, a decorrere dal 3 dicembre 2012 e fino al 30 giugno 2014,data nella quale l’immobile ,nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione,avrebbe dovuto essere restituito alla odierna attrice.
Orbene,B. G. ha allegato che il convenuto non aveva corrisposto le rate di novembre -dicembre 2013 e di gennaio -febbraio 2014,nonché quella di settembre 2013 per un residuo di 50,00 Euro, ed ha, pertanto,invocato la risoluzione del contratto,in forza della clausola risolutiva espressa nello stesso contenuta, alla quale si è fatto in precedenza riferimento.
S. C., non costituendosi in giudiziosa rinunciato a provare l’avvenuto pagamento delle rate suddette.
Giova,in proposito,ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite n.13533/01 ha statuito, in tema di onere della prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento, che il creditore -che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento- deve dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza relativa all’inadempimento, ovvero all’inesatto adempimento, della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto esatto adempimento.
Il contratto di opzione deve, pertanto, considerarsi risolto ai sensi dell’art.1456 cc, avendo B. G. manifestato a S. C. la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso,con raccomandata ricevuta dal convenuto il 20 febbraio 2014.
In ragione della risoluzione del contratto del 3 dicembre 2012, S. C.,per espressa previsione contrattuale,è tenuto al pagamento, in favore della B.,del residuo prezzo dell’opzione,pari a 4850,00 Euro.
Nel contratto del 3 dicembre 2012 è stato,poi,previsto che,nell’ipotesi di inadempimento ,da parte del concessionario del diritto di opzione,degli impegni assunti(e,dunque,pure nel caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo di opzione),si sarebbe risolto di diritto anche il contratto di comodato avente ad oggetto il medesimo appartamento ,con obbligo per S. C. di rilasciare immediatamente l’immobile in favore dell’attrice.
Ebbene,l’attrice ha intimato al convenuto il rilascio dell’immobile concessogli in comodato entro il 28 febbraio 2014,con raccomandata ricevuta da quest’ultimo il 20 febbraio 2014.
S. C. ha,però, rilasciato l’immobile solo il 14 marzo 2014,consegnando in tale data le chiavi dell’immobile a B. E.,segretaria dello studio dell’Avv.S.,legale della B.(vedi deposizione testimoniale della predetta B. E.).
Lo S. ,in ragione del ritardo nel rilascio dell’immobile,è tenuto al pagamento della penale,prevista in contratto, di 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo e,dunque,al pagamento dell’ulteriore somma di 1400,00 Euro.
S. C. deve essere,pertanto,condannato al pagamento,in favore dell’attrice,della complessiva somma di 6250,00 Euro,oltre interessi di legge dalla data della domanda(in assenza della indicazione,da parte della B., di diversa decorrenza).
Le spese devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore della controversia(da 5.200,01 a 26.000,00 Euro) e ai parametri di cui all’art.4 del Decreto Ministeriale 55/2014,il compenso di avvocato può essere liquidato in 4835,00 Euro(875,00 Euro per la fase di studio,740,00 Euro per la fase introduttiva,1600,00 Euro per la fase di trattazione,1620,00 Euro per la fase decisoria).
Ai sensi dell’art.2 del DM 10 marzo 2014 n.55,spetta,poi,a B. G. il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
All’attrice spetta,infine,per rimborso delle spese vive,l’ulteriore somma di 279,95 Euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così dispone:
Dichiara risolto il contratto di opzione del 3 dicembre 2012,intercorso tra B. G. e S. C.;
Condanna S. C. al pagamento,in favore di B. G.,della somma di 6250,00 Euro,oltre interessi di legge dalla data della domanda giudiziale;
Condanna il convenuto a rimborsare all’attrice le spese di lite,liquidate in 5114,95 Euro,di cui 279,95 Euro per spese e 4835,00 Euro per compenso di avvocato,oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ,allegazione al verbale di udienza e trasmissione alla cancelleria con modalità telematica.
Rimini,9 settembre 2016
dott. Rosario Lionello Rossino

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