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La donazione modale

Nella sentenza n. 19/2018 del Tribunale di Treviso la parte attrice richiede la risoluzione dell’atto con cui il loro padre trasferì una pluralità di immobili a due loro fratelli, verso l’obbligo di mantenimento nei suoi confronti.
Preso atto che il contratto venne definito come negozio traslativo e preso atto che fu violato l’obbligo di mantenimento, gli attori richiedono «che venga dichiarata la natura simulata dell’ atto, dissimulante in realtà una donazione modale».
Cos’è la donazione modale? Essa è un contratto con il quale una parte arricchisce l’altra per spirito di liberalità, gravandola di un onere.
Sebbene possano sorgere dei dubbi sulla liceità di una liberalità condizionata, in realtà la Cassazione, con la sentenza n. 1668/1973, ha chiarito che «in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato».
La parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione in capo agli attori ma il giudice chiarisce come questa tesi sia da rigettare in quanto, secondo la sentenza n. 1036/00 della Cassazione, « possono agire anche gli eredi per la richiesta di risoluzione della donazione».
Per completezza si deve aggiungere che non sia configurabile un onere più gravoso della liberalità senza far venire meno la causa donandi.
Chiarito tutto ciò, il giudice del caso di specie non rileva una simulazione bensì un negozio atipico di rendita vitalizia; tra l’altro, essendo rilevato che «i figli convenuti hanno assicurato ai genitori assistenza economica e morale», la domanda attorea sarebbe stata comunque respinta.
Leggi il testo integrale
Tribunale di Treviso, sentenza n. 19/2018
 

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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