Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2/2015 del 8.1.2015 (Dott. Coltro)

Vendita di cose immobili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

il Giudice unico, dottor Massimo Coltro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 11775/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa

da

Giancarlo B., quale amministratore di sostegno di Giovanni B., rappresentato e difeso dall’avvocato I. A., per mandato a margine dell’atto di citazione e domiciliato presso il suo studio in Verona

– attore –

contro
C. M., rappresentato e difeso dall’avvocato D. C., per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso il suo studio in Verona

-convenuto-

e contro
M. C., rappresentato e difeso dall’avvocato F.O., per mandato a margine della comparsa e domiciliato presso il suo studio in Verona

– convenuto –

Oggetto: annullamento contratto – esecuzione specifica dell’obbligo di concludere – usucapione
Conclusioni per l’attore

Voglia il Tribunale di Verona, previa ogni e più utile declaratoria, rigettata ogni contraria, istanza ed eccezione, così giudicare:

  1. previo accertamento dei fatti ora dedotti in narrativa dell’atto di citazione, annullarsi il contralto preliminare redatto dal geom. M. C. e sottoscritto in data 7 settembre 2008 dal beneficiario di Ads Giovanni B. e da C. M.: con ogni conseguente provvedimento giudiziale derivante da detto annullamento contrattuale a carico dei convenuti, secondo l’entità delle loro responsabilità, in ordine ai fatti intercorsi;
  2. rigettarsi tutte le domande proposte dai convenuti, anche in via pregiudiziale, in via riconvenzionale ed ex art. 96 comma 1 e comma III cod. proc. civ. e dichiararsi specificatamente l’inammissibilità dell’azione surrogatoria e dell’azione ex art. 2932 cod. proc. civ. proposte dal convenuto C. M. sub numeri 3 e 4 della sua comparsa di risposta;
  3. condannarsi i convenuti C. M. e M. C., anche in via solidale fra di loro, a rifondere al FAds Giancarlo B. le spese, i diritti e gli onorari di causa oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali al c.p,a. e all’i.v.a. come per legge, oltre ai rimborso delle spese di c.t.u. sostenute in questo procedimento;
  4. stante la circostanza che i convenuti hanno costretto l’Ads Giancarlo B. a promuovere questo giudizio per l’annullamento del contratto – omettendo di a ciò procedevi direttamente, in via consensuale e stragiudiziale – si chiede che il Tribunale condanni gli stessi convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della parte attrice, ex art. 96 III cod. proc. civ. introdotto con la legge 69/2009.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dai convenuti.
Conclusioni per il convenuto C. M.
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie formulate dalle controparti, precisa così le conclusioni nell’interesse di C. M.:

  1. in via preliminare accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e comunque del potere dell’amministratore di sostegno di svolgere la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. non essendo stato a tal fine autorizzato dal Giudice tutelare;
  2. nel merito: respingersi le domande attorce perché infondate in fatto e diritto;
  3. in via riconvenzionale, accertata l’autenticità delle sottoscrizioni che compaiono nel contratto preliminare di compravendita 17 settembre 2008; accertato che il valore di mercato, al momento della sottoscrizione del predetto contralto preliminare, della quota di Vi dei beni distinti al n.c.t. del comune di Sant’Anna d’Alfaedo, foglio 57 particelle 602, 3, 390 e 4 ammontava ad E. 8.731,65, considerato che su di essa gravava l’usufrutto in favore di Giuseppina L., o nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non considerare tale usufrutto ad E. 10.272.53 o alla diversa somma ritenuta di giustizia; accertato che C. M. ha corrisposto a Giovanni B. la somma di E. 20.000 contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare sopra citato a titolo di principio di pagamento; emettersi sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e conseguentemente disporsi il trasferimento da Giovanni B. c.f. nato a , in favore di C. M. nato a , dei seguenti beni: quota di 1/2 del terreno denominato “Saline” censito al catasto del comune di Sant’Anna D’Alfaedo al foglio 57 particelle 602 (di mq 5833) n. 3 (di mq. 4284) n. 390 (di mq 2793) eo.4 (di mq 696).Ordinandosi al conservatore dei rr.ii. di Verona di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza. Con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la restituzione del maggior imporlo pagato da C. M. a Giovanni B. in virtù del preliminare di compravendita 17 settembre 2008 oltre gli interessi di legge dal 17 settembre 2008 al saldo.
  4. In via riconvenzionale subordinata, per l’ipotesi in cui venisse disposto l’annullamento del contratto, condannarsi G. B. e/o l’amministratore di sostegno a restituire al convenuto la somma di € 20.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dal 17 settembre 2008 e fino al saldo. In ogni caso: spese e compenso di lite oltre rimborso forfettario 15% contr. Prev. 4% ed iva 22% interamente rifusi.In via istruttoria: come da verbale di precisazione delle conclusioni.

Conclusioni per M. C.
Voglia l’ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione, previo ogni necessario accertamento, cosi giudicare nel rito in via pregiudiziale

  • Accertato che i) G. B. ha qui agito nella sua qualità di amministratore di sostegno del fratello G. B.; ii) il Giudice tutelare ha autorizzato il predetto A.d.S ad agire nell’interesse di Giovanni B. solamente per l’annullamento del contratto preliminare del 17 settembre 2008; rii) il contratto preliminare del 17 settembre 2008 fu sottoscritto unicamente da G. B. e
  1. M. iv) nessuna ulteriore autorizzazione fu chiesta dall’attore o concessa dal Giudice tutelare per la citazione del convenuto M. C., accertare e dichiarare l’inesistenza/nullità/inefficacia dell’atto di citazione per cui è causa e della relativa procura ad litem per difetto sia della capacità processuale in capo all’attore, sia della relativa legittimazione attiva, e ciò per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010;
  2. Accertato che i) Giancarlo B. ha qui agito nella sua qualità di amministratore di sostegno del fratello Giovanni B.; ii) il Giudice tutelare ha autorizzato il predetto A.d.S ad agire nell’intercsse di Giovanni B. solamente per l’annullamento del contratto preliminare del 17 settembre 2008; iii) il contratto preliminare del 17 settembre 2008 fu sottoscritto unicamente da Giovanni B. e C. M., iv) nessuna ulteriore autorizzazione fu chiesta dall’attore o concessa dal Giudice tutelare per la citazione del convenuto M. C., accertare e dichiarare la carenza di legittima passiva di M. C. rispetto alle domande tutte colà svolte, e ciò per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010;

  3. Accertato che i) Giancarlo B. ha qui agito nella sua qualità di amministratore di sostegno del fratello Giovanni B.; ii) il Giudice tutelare ha autorizzato il predetto A.d.S ad agire nell’interesse di Giovanni B. solamente per l’annullamento del contratto preliminare del 17 settembre 2008 iii) nessuna ulteriore autorizzazione fu chiesta dall’attore o concessa dal Giudice tutelare per la citazione dei convenuto M. C., accertare e dichiarare la inesistenza, nullità inefficacia della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. comma 3, svolta nell’atto di citazione per cui è causa e della relativa procura ad litem per difetto della capacità processuale in capo all’attore, nonché la carenza di legittimazione passiva di M. C. rispetto a tale domanda;, e ciò per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010.Nel merito in via principale
  4. dichiarare inammissibili, rigettare o come meglio tutte le domande formulate nei confronti di M. C. con l’atto di citazione per cui è causa siccome completamente infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010.
  5. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfetario iva e epa come per legge;
  6. condannarsi inoltre l’attore ai sensi dell’art. 96 comma 3 cod. proc. civ. al pagamento a favore del Geometra M. C. di una somma equitativamente determinata c comunque non inferiore ad € 1.000 e ciò per i motivi meglio descritti nella narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010.
  7. Accertato e dichiarato infine che l’attore, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione dimessa il 14 gennaio 2010 ha agito in giudizio con colpa grave e che quanto asserito da Giancarlo B. a proposito di M. C. alla pag. 3 della propria citazione non corrisponde a verità e che ciò costituisce grave lesione della reputazione e dell’immagine professionale del geometra M. C. condannare l’attore ai sensi dell’art. 96 cod. proc, civ. 1 comma, al risarcimento di tutti i danni anche non patrimoniali, da ciò derivati all’odierno convenuto, da liquidarsi anche in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad E. 2.000. Il convenuto dichiara infine di non accettare il contraddittorio su domande nuove o per le quali sia spirato il termine decadenziale per la loro proposizione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    i. La domanda proposta da Giancarlo B., quale amministratore di sostegno del fratello Giovanni B., è infondata e va rigettata e questo tanto nel rapporto col convenuto C. M. quanto nei confronti di M. C..
    Infatti, come eccepito, Giovanni B. è stato sottoposto alla misura del ramini lustrazione di sostegno aperta con decreto del Giudice tutelare di Verona in data 2 agosto 2008 ed amministratore di sostegno è stato nominato l’attuale attore e fratello del beneficiario: Giancarlo B.. Ma il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 404 cod. civ., ha autorizzato l’amministratore di sostegno a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione senza la necessità di ulteriori autorizzazioni e questo per conto del beneficiario. In particolare è stato attribuito all’amministratore di sostegno il compito di riscuotere le mensilità delle pensioni e dei sussidi, il compito di aprire, ove non esistente, un conto corrente con facoltà di gestione in capo all’amministrazione; il compito di utilizzare le relative somme per le esigenze del beneficiario; il compito di presentare istanze presso uffici pubblici; il compito di provvedere alla gestione ordinaria delle proprietà mobiliari e immobiliari del beneficiario ed il compito di interpellare l’ente per le verifiche sulla idoneità alla guida.
    Tenuto conto del fatto che il decreto è stato pubblicato il 2 agosto 2008 col relativo deposito in cancelleria devono essere tratte le necessarie conseguenze.
    ii. – L’attore ha agito in giudizio quale amministratore di sostegno del fratello, per ottenere l’annullamento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 17 settembre 2008 da Giovanni B. con C. M. e con l’intervento, quale tecnico, di M. C. precisando ulteriormente che il Giudice tutelare, all’udienza del 14 maggio del 2009, aveva rilevato che il contralto in questione rientrava tra quelli che avrebbero dovuto essere stipulati dall’amministratore di sostegno previa autorizzazione del G.T. e che invece era stato sottoscritto da soggetto incapace. Quindi, sempre seguendo le prospettazioni attoree, il Giudice tutelare, aveva invitato l’amministratore di sostegno a procedere per l’annullamento dell’atto.
    In realtà nel decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno alcun potere era stato accordato dal Giudice tutelare all’amministratore di sostegno e quindi a Giancarlo B. in merito all’annullamento del contratto preliminare. Anzi, l’amministratore di sostegno era stato incaricato di compiere, per il beneficiario, solo gli atti di ordinaria amministrazione anche relativi a beni immobili, come sopra, ma null’altro. In secondo luogo occorre osservare che a norma dell’art. 409 cod. civ. il beneficiario – nel caso Giovanni B. – ha indubbiamente conservato la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno e pertanto quando è stato stipulato. Fatto in questione (il 17 settembre 2008) il beneficiario, tanto in forza del precedente decreto del 2 agosto 2008 che, per la natura e la pubblicità relativa, non aveva in alcun modo limitato i diritti del beneficiario consentendogli quindi la legittima stipula del contratto preliminare. Come sopra detto, però, l’amministratore di sostegno ha agito in giudizio chiedendo la pronuncia dell’annullamento del contratto perché stipulato da soggetto incapace a nonna dell’art. 412 cod. civ. con domanda inammissibile in quanto svolta da soggetto privo dei relativi diritti. È per altra parte vero che potrebbe assumersi che il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, avendo limitato la capacità di agire del beneficiario per gli atti di ordinaria amministrazione – attribuendoli all’amministratore di sostegno – implicitamente potrebbe aver escluso la capacità di agire dello stesso in merito agli atti di straordinaria amministrazione con la conseguenza che il medesimo beneficiario non avrebbe potuto stipulare il contratto preliminare di compravendita. Tuttavia è pur sempre vero che tale ablazione – soprattutto al fine di garantire i terzi che erano venuti in contatto col beneficiario e che avrebbero dovuto confidare sulla situazione risultante dai pubblici registri – non è stata resa col decreto dell’agosto del 2008 con la conseguenza che il beneficiario – anche per la tutela dei terzi – ha conservato il relativo potere ex art. 409 cod. civ.. Né può ammettersi un vuoto di tutela laddove si consideri da un lato che l’attore avrebbe potuto sin da subito chiedere la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria anche per gli atti di straordinaria amministrazione e, successivamente, agire a norma dell’art. 428 cod. civ. per la tutela del beneficiario, cosa non fatta.
    La domanda va quindi rigettata tanto nei confronti del contraente C. M. quanto nei confronti del C. che, in effetti, risulta solo destinatario di una domanda di accertamento chiaramente infondata in quanto il medesimo non è stato parte del contratto preliminare di compravendita ed in quanto non risulta allegazione in merito ad un suo coinvolgimento “lesivo” nelle trattative e nella stipula del contratto. Ulteriore motivo di rigetto si rinviene nella mancanza del potere di rappresentanza processuale in capo ai difensore e per quanto sopra detto non avendo infatti agito il medesimo con i relativi poteri non trasmessi da Giancarlo B..
    iii. – Accertato così che il contratto preliminare di compravendita che occupa è stato legittimamente (salvo quanto di seguito) stipulato dal beneficiario Giovanni B. con C. M., lo stesso dovrà essere adempiuto e, pertanto, non resta che accogliere la domanda riconvenzionale del convenuto C. M. tesa ad ottenere la pronuncia giudiziale che tenga luogo del contratto non concluso – il tutto a condizione che sussista la proprietà dei beni promessi in vendita in capo a Giovanni B.. Intatti la domanda sub 3 delle conclusioni della comparsa, non giustificata da apposite allegazioni e neppure provata (anche considerato che l’attore in riconvenzionale non ha articolato mezzi di prova a dimostrare l’intervenuto acquisto per effetto dell’usucapione), induce a ritenere che il cedente non è proprietario esclusivo di tutti i beni.
    Per effetto di quanto sopra va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da C. M. ed intesa ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in capo a Giovanni B. e per effetto dell’usucapione, della quota di 1/2 dei terreni di cui al foglio 57 particelle 28, 475 e 476 in comune di Sant’Anna D’Alfaedo. Va conseguentemente rigettata, per carenza del requisito della proprietà in capo ai disponente, la domanda ex art. 2932 cod. civ, proposta dal C. M. e con riguardo a tali beni. Per il resto, in accoglimento della riconvenzionale subordinata di parte convenuta C. M. va accertata l’autenticità – non contestata – delle sottoscrizioni che compaiono nel contratto preliminare di compravendita 17 settembre 2008 e dato atto che C. M. offre per il pagamento del residuo prezzo va emessa sentenza ex att. 2932 cod. civ. disponendo il trasferimento in capo a C. M. della proprietà dei seguenti beni: quota di Vi del terreno denominato “Saline” censito al catasto del comune di Sant’Anna D’Alfaedo al foglio 57 particelle 602 (di mq 5833) n. 3 (di mq 4284) n. 390 (di mq 2793) e n. 4 (di mq 696).
    Il valore del terreno, come risulta dalla puntuale, chiara ed approfondita c.t.u. predisposta dall’architetto Zorzi, non oggetto di specifiche contestazioni dalle parti contraenti, risulta indicato motivatamente in € 17.463,11 al momento della stipula del preliminare, tenuto conto della natura dei beni, della ubicazione, delle possibilità di accesso e dell’usufrutto gravante. Tale importo dovrà essere quindi corrisposto da C. M. a Giovanni B. quale controprestazione per il contratto definitivo. In tal senso va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta ex ari. 2932 cod. civ..
    iv- Ogni ulteriore e diversa eccezione, istanza e domanda va rigettata evidenziandosi che la domanda del convenuto C. M. per far accertare l’intervenuto acquisto per effetto dell’usucapione non è stata in alcun modo provata e, d’altra parte, la stessa risulta infondata alla luce di quanto sopra.
    Le ulteriori domande di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. vanno disattese. Innanzi tutto, per quella articolata da Giancarlo B., stante gli esiti del giudizio e la mancanza di specifica autorizzazione del G.T.; per quella del convenuto M. C. in mancanza di dimostrazioni sulla colpa o sul dolo non essendo certo traibili tali stati soggettivi dal fatto che l’attore aveva prospettato tesi anche giuridiche riconosciute errate all’esito.
    Le spese processuali, in forza della soccombenza, vanno addebitate all’attore Giancarlo B. ed a favore del convenuto M. C.. Nel rapporto tra l’attore ed il convenuto C. M., per il parziale accoglimento della domanda, le spese processuali vanno compensate per 14 e per la restante parte vanno addebitate al Giancarlo B..
    A carico di parte attrice Giancarlo B. e di parte convenuta C. M., al 50% per ciascuna ed in via tra loro solidale, vanno poste le spese della c.t.u..
    Va disposto che la sentenza sia trascritta presso l’Agenzia del territorio.

P.Q.M.

Il Giudice unico, dr. Massimo Coltro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Giancarlo B. quale amministratore di sostegno di Giovanni B. contro C. M. e M. C., cosi provvede:
– rigetta tutte le domande attoree contro il C. M. ed il M. C.;
– in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata proposta da C. M., accertato che il contratto preliminare di compravendita è stato legittimamente stipulato dal beneficiario Giovanni B. con C. M., accerta, dichiara e dispone ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento a favore di C. M. della proprietà dei seguenti beni: quota di Vi del terreno denominato “Saline” censito al catasto del comune di Sant’Anna D’Alfaedo al foglio 57 particelle 602 (di mq 5833) n. 3 (di mq 4284) n. 390 (di mq 2793) e n. 4 (di mq 696) dietro pagamento del corrispettivo di € 17.463,31 entro 6 mesi dalla pronuncia c da parte di C. M.;
– rigetta le ulteriori domande riconvenzionali del convenuto M.;
– rigetta ogni diversa eccezione, istanza e domanda:
– condanna Giancarlo B. a rifondere a M. C. le spese processuali che si liquidano in € 4.835 per compensi oltre ad € 20 per spese, oltre ad i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre alle spese generali;
– compensa per le spese processuali nella misura di 1/2 tra Giancarlo B. e C. M. e condanna il primo a rifondere al M. la rimanente parte che si liquida in € 2.417,50 per compensi oltre ad € 350 per spese, oltre ad i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre alle spese generali;
– pone le spese della c.t.u. a carico di parte attrice e del convenuto M. al 50% per ciascuna parte ed in solido tra loro;
– rigetta ogni diversa eccezione, istanza e domanda;
– dispone che la sentenza venga trascritta presso l’agenzia del territorio.
Così deciso in Verona il 7 novembre 2014

Il Giudice

Dr. Massimo Coltro

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