Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona – Sentenza n. 5/2015 del 8.01.2015 (Dott.ssa Granito)

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Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica,
– ritenuta la causa matura per la decisione,
– visto l’art. 281 sexies epe pronuncia la seguente sentenza:

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Maria Elena Granito

SENTENZA

Nella causa promossa da VIS CLUB SRL Con gli Avv.ti C. S. e M. C., quest’ultimo del Foro di Verona

-oppontente-

Contro

A. L. con l’Avv. D. T.

-opposto-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-Richiamato il contenuto dell’atto di citazione in opposizione e le conclusioni ivi riportate;

-richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e le conclusioni ivi riportate;

-premesso che il Dott. L. A. (di seguito A.) otteneva ingiunzione di pagamento a carico di Vis Club Srl per la somma di E. 11.952,00, per competenze professionali descritte nelle fatture azionate in via monitoria;

-premesso che A. D. A., in qualità di legale rappresentante di Vis Club Srl (d’ora in poi Vis Club), si opponeva al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la restituzione della somma di E. 248,00, pagata in eccedenza rispetto al dovuto;

-premesso che A. si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’opposizione e chiedendo, nel merito, la conferma del decreto ed il rigetto dell’opposizione;

-premesso che con ordinanza del 5.10.2012 veniva rigettata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata dalla difesa di parte opposta, qui da intendersi ritrascritta ed alla quale ci si riporta integralmente per la motivazione;

Valutate le risultanze processuali, ritiene il decidente infondata l’opposizione. Infatti, posto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo è onere dell’opposto provare il fondamento del proprio credito come azionato in via monitoria e onere dell’opponente provare il fondamento delle proprie eccezioni, ritiene questo decidente che le complessive emergenze probatorie e processuali consentono di ritenere provato il credito azionato in via monitoria e non provate le eccezioni sollevate da parte opponente.

L’istruttoria orale e la documentazione in atti hanno confermato la ricostruzione dei fatti come esposti dall’opposta attraverso l’assunzione dei testi V. M. e M. T., mentre l’eccezione di estinzione del debito formulata dall’opponente è risultata priva di riscontro probatorio.

I testi escussi, consulenti contabili e finanziari di D. A., hanno confermato l’esistenza del debito di ASD Unica Fitness, sia di Vis Club, delle quali D. A. ha rivestito il ruolo di legale rappresentante, nei confronti di Ambrosi per l’attività di assistenza amministrativo-fiscale-contabile svolta per suo conto e che D. A. ha utilizzato le risorse economiche (conti correnti) di Vis Club per pagare i debiti di ADS Unica Fitness.

Ciò trova riscontro negli estratti bancari dei conti correnti della Vis Club prodotti in giudizio dall’opponente, da cui emerge che i pagamenti effettuati da D. A. si riferiscono al debito contratto con l’opposto da ADS Unica Fitness, dato che i versamenti eseguiti vengono imputati, con specifica annotazione da parte di D. A., a saldo delle competenze di A., ma relativamente alla ASD Unica Fitness ed al rimborso del costo delle tessere CSEN, con applicazione della regola dell?Imputazione ex art.1193 c.c..

L’opposizione andrà, quindi, respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Verona, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, respinta ovvero assorbita ogni diversa domanda ed eccezione:
1. Respinge l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2976/2011 Ing.;
2.Per l’effetto condanna Vis Club Srl a rimborsare a L. A. le spese di lite, che liquida in complessive E. 4.500,00, oltre spese, rimborso forfetario, IVA e CPA.
Udienza terminata alle ore 14.10.
Così deciso in Verona il 7.01.2015.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Elena Granito

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