Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona, III Sez. Civile – Sentenza n. 7/2015 del 8.1.2015 (Dott. Sigillo)

Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

TERZA SEZ. CIVILE

Il giudice istrutture
Dott. Carmelo Sigillo
nella funzione di giudice unico
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con intimazione di sfratto per morosità notificata il 1° settembre 2014 e iscritta, dopo il mutamento di rito, al n. 12574 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l?anno 2014 da P. M.

col Proc. Avv. dom. L. L. in forza di mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio

– INTIMANTE –

contro

I.M.
D. C.

-RESISTENTE contumace-

decisa all’udienza del 08/01/2015 a norma dell’art. 429 comma 1 cpc mediante lettura del dispositivo e delle seguenti:

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzanoalla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ciò premesso, nella fattispecie può osservarsi quanto segue.

Anche l’ordinanza di mutamento di rito è stata notificata sia pure nelle forme degli irreperibili.

Mediante la produzione del contratto registrato l’attore ha esaurito il suo onere probatorio. Spettava al conduttore dimostrare l’avvenuto pagamento del corrispettivo come pattuito e delle altre obbligazioni contrattuali, ma nulla risulta in questo senso. Il grave inadempimento, protrattosi da marzo 2014 in poi, legittima senza dubbio la risoluzione del contratto.

La gravità dell’inadempimento e il tempo trascorso impongono che sia fissato il rilascio in tempi molto ravvicinati.

Spese a carico del conduttore e liquidate come in dispositivo alla luce del DM 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, pronunzia la risoluzione del contratto di locazione tra le parti 17 ottobre 2012 per inadempimento del conduttore I. M. e D. C., che condanna al rilascio dell’immobile; fissa per l’esecuzione a norma dell’art. 56 L. 392/78 il giorno 15 febbraio 2015; condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 di cui 90 per anticipazioni, oltre accessori di legge.
Verona, 8 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Carmelo Sigillo

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