Sentenze

Tribunale di Lucca – Sentenza 6.05.2015 (Dott.ssa S. Morelli)

Responsabilità Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. nella seguente causa:
– R.G. N. 785/2012
– giudice: Silvia Morelli
– attore: D.P.A., cod. fisc. …, rappresentato e difeso dall’Avv. G. C. ed elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell’avv. F. D. C., come da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione
– convenuta:

IL CIOCCO INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE S.R.L., cod. fisc. …, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, Sig. S.M., elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio degli Avv.ti N. G. e I. O., che la rappresentano e difendono come
da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– terza chiamata: SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, P.IVA …, in persona del Direttore Sinistri A.B., elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio dell’Avv. A. M., che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di chiamata in causa

* * * * * *

Udienza del 6 maggio 2015

Sono presenti l’Avv. Giuseppe Calogiuri, per l’attore, l’Avv. G. D. P. a Quarto, in sostituzione degli Avv.ti N. G. e I. O., per la convenuta e l’Avv. F. L., in sostituzione dell’Avv. A. M., per la terza chiamata.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l’art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa. I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni precisate in atti.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura con contestuale deposito in cancelleria.

Fatto
Posizione delle parti

D.P.A. ha citato in giudizio la società Il Ciocco International Travel Service S.r.l. allegando che: in data 01.08.2007, nel corso di una vacanza presso l’Hotel College organizzata e bandita dall’INPDAP per i figli dei propri dipendenti, appaltata alla società Il Ciocco International Travel Service S.r.l. mediante contratto di affidamento e fornitura del 23.06.2007, l’attore (all’epoca minorenne) si infortunava durante una partita di basket giocata presso il campo ubicato presso detta struttura, cadendo a terra e riportando gravissime lesioni; la caduta era stata provocata da “difformità e disconnessioni del campo da gioco assolutamente non visibili, né prevedibili, sì da costituire insidia e trabocchetto”, nonché da “una evidente cattiva manutenzione del campo, reso assolutamente incompatibile sia con ogni normativa CONI, sia con il tipo di gioco tenutosi in occasione dell’occorso”; in data 03.10.2009, durante una lezione di educazione fisica presso il Liceo Scientifico Stampacchia di Tricase, giocando a pallamano, riportava un “grave trauma distorsivo al ginocchio sinistro”; tale secondo episodio era da porsi in relazione causale con il primo, in quanto il Pronto Soccorso dell’ospedale di Tricase diagnosticava una “lussazione recidivante di rotula sx”; il dr. F., in conseguenza dell’infortunio del 01.08.2007 e della recidiva del 03.10.2009, ravvisava una invalidità permanente del 12% e un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, di inabilità parziale al 50% di 80 giorni e di inabilità parziale al 25% di 80 giorni; la società convenuta doveva ritenersi responsabile in virtù del generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., nonché ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c., in quanto custode dell’impianto ed inoltre tenuta alla sorveglianza e vigilanza delle attività svolte dai minori.

L’attore ha, pertanto, chiesto la declaratoria di responsabilità della società convenuta nella determinazione del sinistro de quo e la condanna di quest’ultima al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, da lui subiti in conseguenza del sinistro, quantificandoli in complessivi euro 47.197,07, o nella somma maggiore o minore risultante di giustizia.

Si costituiva in giudizio la società Il Ciocco International Travel Service S.r.l. (inde cit. Il Ciocco), controdeducendo che: l’impianto sportivo in cui si era verificato l’infortunio era ed è di proprietà della società Il Ciocco S.p.A., che ne aveva ed ha anche la gestione, di talché alcun obbligo di custodia poteva far carico alla convenuta; il campo da gioco era idoneo e privo di difformità ed inoltre, trattandosi di campo polivalente destinato alle sole attività ludico-ricreative, non sottostava alla normativa del CONI, dettata soltanto per i campi in cui si pratica sport agonistico; l’infortunio de quo si era verificato in maniera del tutto accidentale, alla presenza di un esperto istruttore, sotto la cui vigilanza era sottoposto l’attore (all’epoca minore) durante lo svolgimento della partita di basket; nessun rapporto contrattuale era intercorso tra l’attore e la società convenuta.

Il Ciocco International Travel Service S.r.l. ha quindi chiesto, in tesi, il rigetto della domanda attorea ed, in ipotesi, di essere garantita e tenuta indenne dalla Società Reale Mutua Assicurazioni in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile con quest’ultima stipulato.

La terza chiamata Società Reale Mutua Assicurazioni si è costituita in giudizio non contestando la garanzia assicurativa, ma l’infondatezza della domanda principale sia in ordine all’an che al quantum debeatur.

Nella memoria conclusionale l’attore ha modificato (inammissibilmente) le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di responsabilità nella determinazione dell’infortunio de quo della società convenuta in solido con la sua compagnia assicuratrice e la condanna delle medesime, sempre in via solidale, al risarcimento dei danni da lui subiti.

Motivi della decisione

In rito, occorre rilevare d’ufficio l’inammissibilità delle domande di accertamento della responsabilità nella determinazione dell’infortunio e di condanna al risarcimento dei danni avanzate dall’attore nei confronti della compagnia assicuratrice nella comparsa conclusionale, in quanto, ancorché infondate nel merito, attesa l’insussistenza di un rapporto di garanzia diretto tra l’asserito danneggiato e l’assicuratore, costituiscono una mutatio libelli non consentita dal nostro ordinamento.

Ciò premesso, la domanda attorea di declaratoria della responsabilità della convenuta nella determinazione dell’infortunio non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto anche della connessa domanda risarcitoria, per le ragioni di cui infra.

L’attore assume una generale responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c. ed una specifica responsabilità della medesima ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode del campo da gioco, citando (genericamente) anche l’art. 2050 c.c., norma quest’ultima che tuttavia non appare pertinente in relazione alle deduzioni dell’attore, incentrate su un’asserita irregolarità della superficie del campo da gioco e, quindi, sull’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., nonché su una generica omissione di vigilanza sui minori ex art. 2043 c.c. Nessuna dinamica dell’infortunio è infatti allegata dall’attore, assumendosi essere stato causato ad un’asperità della pavimentazione del campo da gioco, cioè cagionato da cosa in custodia, di talché non è configurabile, neppure in astratto, un’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., la quale presuppone un nesso causale tra l’evento dannoso e lo svolgimento dell’attività pericolosa (ad esempio un contrasto di gioco anomalo, ovvero l’uso di attrezzi pericolosi).

Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie non è configurabile nemmeno un’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la società convenuta non è proprietaria, né detentrice ad alcun titolo, del campo di gioco nel quale si è verificato l’infortunio occorso all’attore.

Risulta infatti per tabulas che proprietaria del bene in questione è la società Il Ciocco S.p.A., persona giuridica diversa dalla società Il Ciocco International Travel Service S.r.l. (v. doc. 4 fascicolo convenuta, non contestato), né risulta provato che la convenuta avesse in gestione il campo de quo.

Il rilievo che precede è dirimente sul punto, tuttavia si osserva che la domanda attorea non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, atteso che il D.P.A. si è limitato ad asserire di essersi infortunato cadendo a terra durante una partita di basket, senza individuare specificatamente il punto del campo in cui è caduto. Non è stato cioè allegato, né provato che il ragazzo sia atterrato, durante una fase di gioco, su una porzione di campo con pavimentazione disconnessa. L’attore ha soltanto dedotto (genericamente) che il campo da gioco presentava disconnessioni, ma non ha provato, né chiesto di provare di essere caduto in corrispondenza di una di esse.

Al riguardo si osserva che le prove richieste dalla parte attrice mediante rinvio alla narrativa di cui all’atto di citazione sono inammissibili, in quanto siffatta formulazione non rispetta il precetto di cui all’art. 244 c.p.c., poiché si rimanda, appunto, alla narrativa di un intero atto, e non si procede alla indicazione specifica dei fatti formulati in articoli separatati (con la conseguenza di mescolare in modo indistinguibile narrazione e valutazione, cioè fatti rilevanti e fatti irrilevanti). Sono parimenti inammissibili i capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. dell’attore, atteso che in parte sono valutativi (quelli relativi al nesso di causalità tra il primo ed il secondo episodio infortunistico), ed in parte pacifici, ma irrilevanti (quelli relativi alla individuazione del campo da gioco), in quanto in alcuno di essi viene chiesto al teste di indicare il punto del campo da gioco in cui l’attore è caduto, al fine di stabilire se ci fosse o meno una disconnessione o una irregolarità della pavimentazione che ne abbia provocato la caduta. Deve peraltro ed in modo assorbente rilevarsi che l’attore in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nelle proprie istanze di prova orale già rigettate dal giudice, sicché le medesime devono ritenersi implicitamente rinunciate (v., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 10748/2012).

La mancata dimostrazione da parte dell’attore di essere caduto in corrispondenza di una disconnessione e/o irregolarità della pavimentazione del campo da gioco esclude, pertanto, in radice qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta nella determinazione dell’evento dannoso, poiché manca la prova del fatto dannoso in sé.

Il rilievo che precede è dirimente di ogni ulteriore considerazione di merito, tuttavia, per completezza espositiva si osserva, quanto all’invocata responsabilità ex art. 2043 c.c., che nel caso di specie la convenuta avrebbe potuto essere ritenuta responsabile soltanto ove fosse stata ravvisabile nella sua condotta una culpa in vigilando, per omissione di vigilanza da parte del personale addetto alla sorveglianza dei minori, o una culpa in eligendo, per avere scelto, da un lato, del personale manifestamente inadeguato allo svolgimento dell’attività di vigilanza sui minori, dall’altro lato, per avere proposto una struttura alberghiero-sportiva inidonea.

Per quanto concerne la struttura alberghiero-sportiva, si rileva che dalla documentazione in atti emerge chiaramente come il campo da gioco fosse un campo polivalente posto all’aperto, destinato alla pratica di diversi sport e, quindi, rientrante nella categoria degli impianti multifunzionali destinati allo svolgimento di attività ludico-ricreative non soggette alla normativa del CONI, dettata esclusivamente per i campi da gioco in cui si praticano le discipline sportive a livello agonistico. Non è dunque rinvenibile una inidoneità del campo sportivo de quo.

Riguardo poi agli istruttori preposti alla sorveglianza dei minori, non risulta provata (né è stato chiesto di provare) alcuna inadeguatezza e/o imperizia dei medesimi, sicché alcuna culpa in eligendo è ravvisabile nella fattispecie.

Quanto infine all’obbligo di vigilanza sui minori, risulta per tabulas che al momento dell’evento l’attore e gli altri ragazzi coinvolti nella partita di basket erano sotto la sorveglianza dell’istruttore F.M., il quale aveva prontamente relazionato ai familiari del D.P.A. la dinamica dell’infortunio come del tutto causale e fortuita (v. doc. 6 fascicolo della convenuta, non specificatamente contestato).

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda attorea non può dunque che essere respinta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, per cui fanno carico all’attore sia quelle sostenute dalla convenuta, che quelle sostenute dalla terza chiamata. Al riguardo si richiama il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, “Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 13556 del 13.06.2014).

Le spese di lite sono liquidate con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014, essendosi l’opera difensiva conclusa dopo l’entrata in vigore del citato D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.04.2014 (in applicazione del principio espresso dalla Cassazione SS.UU. n. 17405/2012). La determinazione del compenso viene effettuata secondo il valore medio di liquidazione stabilito nei nuovi parametri forensi, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisionale, con diminuzione del 70%, quanto alla fase istruttoria, in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell’opera prestata (non è stata espletata prova orale e rigettate tutte le istanze istruttorie), nonché della complessità delle questioni giuridiche dedotte.

PQM

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

1) rigetta ogni domanda proposta da D.P.A.;

2) condanna l’attore D.P.A. a rimborsare alla convenuta Il Ciocco International Travel Service S.r.l. le spese di lite, liquidandole in complessivi euro 6.957,50, di cui euro 6.050,00 per compenso di avvocato ed euro 907,50 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge;

3) condanna l’attore D.P.A. a rimborsare alla terza chiamata Società Reale Mutua Assicurazioni le spese di lite, liquidandole in complessivi euro 7.012,04, di cui euro 6.050,00 per compenso di avvocato, euro 907,50 per rimborso spese generali ed euro 54,54 per spese, oltre CAP e IVA come per legge.

Lucca, 6 maggio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Morelli

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