Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza 2214/2015 del 3.08.2015 (Dott. Platania)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione
SECONDA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. ??? /2013 R.G. promossa da:
NEO ENERGY SAS DI L. G. & C. con il patrocinio degli avv. F. E. e O. F., con elezione di domicilio presso avv. F. E. (rinuncia al mandato)

Opponente

contro

AERMEC SPA, con il patrocinio degli avv. B. L. e , con elezione di domicilio in LEGNAGO, presso e nello studio dell’avv. B. L.;

Opposta

CONCLUSIONI

Parte opposta ha concluso come da verbale d’udienza del 30 aprile 2014.

MOTIVAZIONE

Con citazione del 18 aprile 2013 la società Neo Energy di Livia Gargano e C. sas proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/13 emesso il 28 febbraio 2013 dal Tribunale di Verona per il pagamento di euro 9.999,56 assumendo di avere subito danni in ragione del ritardo con cui le era stato fornito il macchinario ordinato, essendo stata costretta a noleggiarne un altro sostitutivo per procedere alla tempestiva consegna al suo cliente dell’impianto di riscaldamento.

La pompa di calore ordinata alla Aermec inoltre presentava vizi e difetti a meno di un anno dalla consegna.

Si costituiva in giudizio la Aermec che eccepiva l’improponibilità della domanda in ragione della sottoscrizione da parte della società ricorrente della clausola solve et repete. I vizi erano stati tardivamente contestati.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non venivano ammesse le prove in quanto occorreva esaminare immediatamente la eccezione di improponibilità della domanda per effetto del mancato pagamento del decreto ingiuntivo.

Va innanzitutto premesso che in tutti gli ordini posti a fondamento del decreto monitorio risulta essere stata espressamente sottoscritta dalla società ricorrente la: clausola solve et repete, clausola ritenuta legittima dalla cassazione in plurime occasioni ( da ultimo Cass. 21 febbraio 2008 n. 4446).

Ne consegue che non avendo parte attrice dato alcuna dimostrazione dell’avvenuto I pagamento dell’importo dovuto neppure dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’opposizione deve considerarsi improponibile.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando:

dichiara improponibile l’opposizione proposta dalla società Neo Energy di Livia Gargano e C sas avverso il decreto ingiuntivo n. 119/13 emesso il 28 febbraio 2013 dal Tribunale di Verona su istanza della Aermec spa;
condanna
la società Neo Energy di Livia Gargano e C sas a rifondere ad Aermec spa le spese di lite liquidate in euro 4.835,00 (oltre iva epa e rimb. forf 15%).
Verona,27 luglio 2015

Il Giudice

Dott. Fernando Platania

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