SentenzeSuccessioni e donazioni

Tribunale di Venezia – sentenza n. 886/2020 (Dott. Bruni)

Successioni, occupazione abusiva di immobile

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 9824/2008 R.G. (ex R.G. 8030/2018 e R.G. 8069/2018 sez. distaccata di Chioggia) N. 2219/2009 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni – Presidente
dott.ssa Tania Vettore – Giudice
dott. Fabio Doro – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nelle cause riunite N. 9824/2008 (ex R.G. 8030/2018 e R.G. 8069/2018 sez. distaccata di Chioggia) e 2219/2009 R.G. promosse da:

quanto al giudizio n. 8030/2008 R.G. sez. distaccata di Chioggia, poi riunito al n. 8069/2008 R.G. e divenuto n. 9824/2008 R.G. Tribunale di Venezia da

B. B. L., rappresentata e difesa dall’avv. S. F. e dall’avv. C. V.

Attrice

Contro

T. B. R., rappresentata e difesa dal prof. avv. S. G.,
B. B. R., rappresentata e difesa dall’avv. S. G. e dall’avv. C. C.

convenute

in punto: successione;

quanto al giudizio n. 8069/2008 R.G. sez. distaccata di Chioggia, poi riunito al n. 8030/2008 R.G. sez. distaccata Chioggia e divenuto n. 9824/2008 R.G. Tribunale di Venezia da

B. B. R., rappresentata e difesa dall’avv. S. G. e dall’avv. C. C.

attrice

contro

P. D., rappresentato e difeso dall’avv. S. F.

Convenuto

e con l’intervento di

B. B. L., rappresentata e difesa dall’avv. C. V.

Interveniente

in punto: occupazione abusiva di immobile;

quanto al giudizio n. 2219/2009 R.G. Tribunale di Venezia da

B. B. L., rappresentata e difesa dall’avv. S. F. e dall’avv. C. V.

attrice

contro

T. B. R., rappresentata e difesa dal prof. avv. S. G., B. B. R., rappresentata e difesa dall’avv. S. G. e dall’avv. C. C.

convenute

in punto: successioni.

CONCLUSIONI

Conclusioni di B. B. L.:

Come da foglio depositato telematicamente: “Piaccia all’Ill. mo Tribunale di Venezia, reietta ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Giudizio 9824/08. […] [D] Accertare e dichiarare la nullità, per mancanza di causa, delle seguenti vendite, tutte a favore di B. R. e conseguente acquisizione alla massa dei beni oggetto dei rispettivi atti: 1. [.] 2. [.] 3. Compravendita, in data 17.05.2007, quota immobiliare del 50% relativa all’appartamento in Chioggia, via V. P., n. 46, al piano 2 e 3 (doc. 18); 4. Compravendita, in data 17.05.2007, quota immobiliare del 50% relativa al garage in Chioggia, via V. P. n. 46, al piano terra (doc. 20) o, in subordine Accertare e dichiarare la donazione mista a favore di B. R. in relazione ai suddetti 4 trasferimenti […]

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertato e dichiarato quanto sopra chiesto in via preliminare di merito ai fini dell’individuazione del relictum e del donatum, unito al primo (relictum) il secondo (donatum) e così quantificato il valore fittizio della massa relictum + donatum) Determinare l’entità della quota disponibile e accertare conseguentemente, ex art. 737, II comma, c.c., se vi è capienza per la dispensa dalla collazione delle 3 donazioni dirette di cui sopra e, in caso negativo Procedere alla collazione delle medesime per la parte che ecceda la quota disponibile, oltre che alla collazione delle donazioni indirette o miste così come saranno accertate e dichiarate in via preliminare di merito, il tutto secondo le norme dell’art. 737 c.c. e ss. e, infine Dividere la comunione ereditaria ai sensi dell’arte. 713 c.c. e ss. secondo le quote della successione legittima di cui agli artt. 566 e 581 c.c., che nella fattispecie sono di 1/3 alla madre e di 1/3 a ciascuna figlia, curando che a ciascun condividente siano assegnati beni in natura sino alla corrispondenza del valore della sua quota di diritto sull’intero e realizzando lotti il più possibile omogenei secondo il concetto legale di “comoda divisibilità”, quale limite al frazionamento materiale degli immobili.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato quanto sopra chiesto in via preliminare di merito anche ai fini dell’individuazione del relictum e del donatum, unito al primo (relictum) il secondo (donatum) e così quantificato il valore fittizio della massa (relictum + donatum); Quantificare il valore della quota disponibile e di conseguenza quello della quota di riserva in capo alla sig. ra B. L., pari a 1/4 dell’intero ai sensi dell’art. 542 c.c. e assegnare alla medesima, previa imputazione ex se della donazione indiretta dalla stessa ricevuta (così come sarà accertata in via preliminare di merito), tanti beni in natura sino alla concorrenza del valore della sua quota di riserva, previa loro divisione dalla massa e qualora non vi sia capienza sul relictum Procedere alla riduzione delle donazioni dirette, indirette, miste o dissimulate, a favore dei coeredi, sino ad integrale soddisfacimento della quota di riserva, partendo dall’ultima e risaldo, via via, alla prima e conseguentemente Condannare il donatario alla restituzione dei beni oggetto delle donazioni che sarà necessario ridurre per la reintegrazione della quota di riserva, nonché condannarlo alla restituzione dei relativi frutti.

SULLE RICONVENZIONALI AVVERSARIE
Rigettarsi tutte le domande riconvenzionali svolte sia dalla convenuta T. R. B. che dall’altra convenuta B. R. B., nei confronti dell’attrice B. L. B., in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa.

IN VIA ISTRUTTORIA
Ai fini delle domande svolte in via preliminare di merito, si chiede C. T. U volta ad accertare, al momento della vendita e al momento dell’apertura della successione: il valore patrimoniale della società E. B. s.n.c. trasferimento in data 13.04.2007 (doc. 16); [richiesta istruttoria sulla quale si insiste ai fini dell’appello]

SPESE
Spese di causa rifuse”.

Conclusioni di T. B. R.:

Come da foglio depositato telematicamente: “nel merito: respingersi le domande tutte svolte dall’attrice nei confronti della convenuta R. T. B. siccome destituite di fondamento fattuale e giuridico e perché non provate; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l’atto di compravendita a rogito Notaio Noto di data 31.5.2007, rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090, sottoscritto tra L. B. B. e la società I. S. di B. A. B. s.a.s., in realtà integra una donazione indiretta del de cuius in favore della figlia L. B. B., accertarsi e dichiararsi che A. B. B. ha pagato, in nome e per conto della parte acquirente, con danari esclusivamente propri, il 100% del prezzo di vendita degli immobili de quibus, pari ad 301.600,00, per tutte le ragioni di cui in narrativa; disporsi la collazione degli immobili e/o dell’intero valore degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti: Comune di Chioggia N.C.E.U. – Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla figlia L. B. B., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 737 e segg. c.c.; disporsi l’imputazione alla quota di legittima di L. B. B. degli immobili e/o dell’intero valore degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti: Comune di Chioggia N.C.E. U. – Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla figlia L. B. B., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 564, II comma, c.c.; accertata e dichiarata la lesione della quota di legittima della convenuta R. T. B. a causa della donazione disposta dal de cuius in favore della figlia L. B. B. ridursi l’atto di compravendita (rectius donazione) a rogito Notaio Noto di data 31.5.2007, rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090 con cui sono stati donati gli immobili catastalmente censiti Comune di Chioggia N.C.E.U. – Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6 e, per l’effetto, condannarsi la donataria L. B. B. alla restituzione in natura all’asse degli immobili ricevuti in donazione, oltre ai frutti; in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato che il prezzo di compravendita degli immobili di cui all’atto di compravendita (rectius donazione) a rogito Notaio Noto di data 31.5.2007, rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090, sottoscritto tra L. B. B. e la società I. S. di B. A. B. s.a.s., fosse stato pagato per l’importo di 260.000,00 da R. T. B. e/o con danari del de cuius, condannarsi L. B. B. alla restituzione a R. T. B. e/o della massa della somma di 260.000,00, ovvero della maggiore e/o minore somma che sarà accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla data del rogito sino al saldo effettivo; in ogni caso: disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra le eredi di A. B. B. secondo le quote di ciascuna”. In via Istruttoria […] come nella II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 22.12.2009 e come nella III memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 11.1.2010; si richiama quanto dedotto a verbale di udienza del 30.6.2017 e nella memoria difensiva di replica depositata in data 25.7.2017, oltre che a verbale di udienza del 27.10.2017 e del 10.11.2017. […] si riporta alle osservazioni del proprio CTP geom. V. alla CTU arch. B. ed alle note autorizzate depositate in data 5.10.2011, nonché alle osservazioni del proprio CTPgeom. B. alla CTU dott. B..

[.] dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto alle domande nuove e/o diverse e/o inammissibili già svolte e formulate in giudizio, nonché rispetto ad eventuali altre domande nuove e/o diverse e/o inammissibili che Controparte avesse a formulare anche in sede conclusiva.

[.] chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.

Conclusioni di B. B. R.:

Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente: quanto al giudizio R.G. n. 9824/2008: “nel merito: respingersi tutte le domande formulate dall’attrice in via preliminare di merito, nel merito in via principale ed ancora nel merito in via subordinata nei confronti della coerede R. B. B. siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, ad eccezione della domanda di divisione dell’asse ereditario secondo la consistenza che sarà accertata e provata in corso di causa cui dichiara di prestare adesione; nel merito in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l’atto di compravendita di data 31.5.2007 rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090 Notaio Noto, sottoscritto tra L. B. B. e la società I. S. di B. A. B. s.a.s., in realtà integra una donazione indiretta del de cuius in favore della figlia L. B. B., accertarsi e dichiararsi che A. B. B. ha pagato, in nome e per conto della parte acquirente, con danari esclusivamente propri, il 100% delprezzo di vendita degli immobili de quibus pari ad 301.600,00, per tutte le ragioni di cui in narrativa; procedersi alla collazione degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti al NCEU Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla figlia L. B. B. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 737 e segg. c.c.; procedersi all’imputazione alla quota di legittima di L. B. B. degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti al NCEU Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla figlia L. B. B. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 564, II comma, c.c.; accertata e dichiarata la lesione della quota di legittima della convenuta R. B. B. a causa della donazione disposta da de cuius in favore della sorella L. B. B. con atto di data 31.5.2007 rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090 Notaio Noto con cui sono stati donati gli immobili catastalmente censiti Comune di Chioggia N.C.E. U. – Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, disporsi la riduzione della donazione medesima nella misura necessaria alla reintegrazione della quota di legittima della Signora R. B. B. e, per l’effetto, condannarsi la Signora L. B. B. alla restituzione alla massa ed in natura degli immobili de quibus e dei relativi frutti”. quanto al giudizio R.G. n. 8069/2008: “nel merito: accertato e dichiarato che il S. D. P. occupa senza titolo il piano secondo dell’immobile sito in Comune di Chioggia, V. V. P., 46 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 37 Mappale 1591 – sub12, condannarsi, per l’effetto, il S. D. P. al rilascio immediato dell’Unità immobiliare illegittimamente detenuta, libera e sgombera da persone e/o cose, anche interposte; respingersi la domanda riconvenzionale formulata da D. P. in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.7.2008 e respingersi le domande tutte formulate da L. B. B. in via riconvenzionale nella comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata in data 10.7.2008, perché inammissibili ai sensi dell’art. 36 e 100 c.p.c. e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte”. quanto al giudizio R.G. n. 2219/2009: “nel merito: respingersi tutte le domande formulate dall’attrice in via preliminare di merito, nel merito in via principale ed ancora nel merito in via subordinata – nei confronti della coerede R. B. B. siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, ad eccezione della domanda di divisione dell’asse ereditario secondo la consistenza che sarà accertata e provata in corso di causa – cui dichiara di prestare adesione; nel merito in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l’atto di compravendita di data 31.5.2007 rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090 Notaio Noto, sottoscritto tra L. B. B. e la società I. S. di B. A. B. s.a.s., in realtà integra una donazione indiretta del de cuius in favore della figlia L. B. B., accertarsi e dichiararsi che A. B. B. ha pagato, in nome e per conto della parte acquirente, con danari esclusivamente propri, il 100% del prezzo di vendita degli immobili de quibus pari ad 301.600,00, per tutte le ragioni di cui in narrativa; procedersi alla collazione degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti al NCEU Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla figlia L. B. B. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 737 e segg. c.c.; procedersi all’imputazione alla quota di legittima di L. B. B. degli immobili siti in Sant’Anna di Chioggia (VE), Via X R., 39, e catastalmente censiti al NCEU Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, siccome donati dal de cuius alla f. B. B. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 564, II comma, c.c.; accertata e dichiarata la lesione della quota di legittima della convenuta R. B. B. a causa della donazione disposta dal de cuius in favore della sorella L. B. B. con atto di data 31.5.2007 rep. n. 98.247/98.254 e racc. n. 24.090 Notaio Noto con cui sono stati donati gli immobili catastalmente censiti Comune di Chioggia N.C.E. U. – Fg 69 Mapp. 704 sub 5 cat. A/2 e Fg 69 Mapp. 704 sub 4 cat. C/6, disporsi la riduzione della donazione medesima nella misura necessaria alla reintegrazione della quota di legittima della Signora R. B. B. e, per l’effetto, condannarsi la Signora L. B. B. alla restituzione alla massa ed in natura degli immobili de quibus e dei relativifrutti”. In via Istruttoria […] precisa le conclusioni come nella II memoria ex ari. 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 22.12.2009 e come nella III memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 11.1.2010; richiama quanto dedotto a verbale di udienza del 30.6.2017 e nella memoria difensiva di replica depositata in data 25.7.2017, oltre che a verbale di udienza del 27.10.2017 e del 10.11.2017. [.] si riporta alle osservazioni del proprio CTP geom. V. alla CTU arch. B. ed alle note autorizzate depositate in data 5.10.2011, nonché alle osservazioni del proprio CTP geom. B. alla CTU dott. B..

[…] dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto alle domande nuove e/o diverse e/o inammissibili già svolte e formulate in giudizio, nonché rispetto ad eventuali altre domande nuove e/o diverse e/o inammissibili che Controparte avesse a formulare anche in sede conclusiva.

[.] chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

Conclusioni di P. D.:

Non è stata formulata alcuna conclusione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione del relictum dell’eredità di B. B. A., deceduto senza lasciare testamento in data 15.6.2007 in Chioggia (VE), l’accertamento di quanto donato in vita dal medesimo, la verifica di eventuali lesioni della quota di legittima spettante alle eredi T. B. R. (moglie del de cuius), B. B. L. e B. B. R. (figlie del de cuius) e le conseguenti azioni di restituzione e, infine, la divisione della comunione ereditaria tra le eredi.

Vi era, inoltre, una domanda di rilascio promossa da B. B. R. nei confronti di P. D., figlio di B. B. L., per l’occupazione abusiva di un immobile che aveva formato oggetto di una compravendita intercorsa tra il de cuius e la moglie da una parte e la figlia B. B. R. dall’altra, della cui validità e qualificazione giuridica si discute nel presente giudizio.

Questo Tribunale si è già pronunciato su alcune domande formulate dalle parti con le sentenze non definitive n. 189/2017 del 24.1.2017, poi corretta con ordinanza del 24.11.2017, e n. 1841/2018 del 5.10.2018. Per effetto di tali sentenze, il relictum dell’eredità, allo stato, è composto dai seguenti beni: 1. immobile situato in Gorgonzola (MI), alla via Trieste n. 147/B, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 12, mapp. n. 211, sub. n. 32; 2. 357.050,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo pari al 50% della somma girata dal libretto di risparmio cointestato tra il de cuius e T. R. ad un conto corrente esclusivamente intestato a quest’ultima; 3. 50.000,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo pari al 50% della somma prelevata dal libretto di risparmio cointestato tra il de cuius e T. R. e girata su un conto corrente esclusivamente intestato a quest’ultima; 4. 32.500,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo pari al 50% della somma di 65.000,00, che il de cuius aveva donato a T. R., con prelievo dal libretto di risparmio cointestato e bonifico ad un conto corrente esclusivamente cointestato alla moglie, ritenuta donazione e dichiarata nulla per difetto di forma in quanto di non modico valore; 5. 77.000,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo pari al 50% della somma di 154.000,00, che il de cuius aveva donato a B. B. R., con prelievo dal libretto di risparmio cointestato e bonifico ad un conto corrente esclusivamente cointestato alla figlia, ritenuta donazione e dichiarata nulla per difetto di forma in quanto di non modico valore; 6. 265.000,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo che il de cuius aveva incassato da una vendita immobiliare con dieci assegni, versati sul conto corrente esclusivamente cointestato alla moglie, ritenuta donazione e dichiarata nulla per difetto di forma in quanto di non modico valore; 7. 70.000,00, oltre interessi legali dall’apertura della successione: importo che il de cuius aveva incassato da una vendita immobiliare con dieci assegni, versati sul conto corrente esclusivamente cointestato alla moglie, ritenuta donazione e dichiarata nulla per difetto di forma in quanto di non modico valore; 8. 494.405, 54: importo che il de cuius aveva incassato da compravendite stipulate con B. B. R. con otto assegni, versati su un conto corrente esclusivamente intestato alla moglie, ritenuta donazione e dichiarata nulla per difetto di forma in quanto di non modico valore Il donatum, invece, è, sempre allo stato, costituito dai seguenti cespiti: 1. immobile ubicato in Sant’Anna di Chioggia, alla via X R., n. 39, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia, al foglio n. 69, mapp. n. 704, subb. nn. 4 e 5: bene oggetto di donazione indiretta dal de cuius alla figlia B. B. L., in quanto oggetto di compravendita in data 31.5.2007 con corrispettivo pagato con denaro del de cuius; 2. usufrutto successivo dell’immobile ubicato in Chioggia, al viale V. P., n. 46, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia, al foglio n. 37, mapp. n. 1591, subb. nn. 7 e Il: appartamento al primo piano e garage al piano interrato, il cui usufrutto successivo era stato oggetto di donazione diretta dal de cuius a T. B. R. in data 3.5.2007, con espressa dispensa dalla collazione e dall’imputazione; 3. quota del 50% della nuda proprietà dell’immobile ubicato in Chioggia, al viale V. P., n. 46, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia, al foglio n. 37, mapp. n. 1591, subb. nn. 7 e Il: appartamento al primo piano e garage al piano interrato, la cui quota del 50% della nuda proprietà era stato oggetto di donazione diretta dal de cuius a B. B. R. in data 3.5.2007, con espressa dispensa dalla collazione e dall’imputazione; 4. quota del 50% della piena proprietà dell’immobile ubicato in Chioggia, al viale V. P., n. 46, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia, al foglio n. 37, mapp. n. 1591, sub. n. 10: appartamento al piano terra, la cui quota del 50% della piena proprietà era stato oggetto di donazione diretta dal de cuius a T. B. R. in data 3.5.2007, con espressa dispensa dalla collazione e dall’imputazione.

L’immobile di cui al n. 4 era adibito a residenza familiare, con ogni conseguenza ai fini dell’art. 540, secondo comma, c.c.. La sentenza n. 1841/2018 del 5.10.2018, inoltre: a) rigettava altre domande proposte da B. B. L. tese ad ottenere l’accertamento della nullità per mancanza di causa di taluni atti stipulati dal de cuius con B. B. R. e l’accertamento della natura di donazione mista delle cessioni delle quote delle società E. V. s.n.c. e E. s.n.c. stipulate tra sempre tra il de cuius e B. B. R.; b) condannava P. D. al rilascio dell’appartamento situato al secondo piano dell’immobile situato in Chioggia, viale V. P., n. 46, libero da persone o cose, anche interposte.

La causa veniva rimessa in istruttoria in relazione alla domanda con la quale B. B. L. chiedeva fosse accertato che due compravendite immobiliari stipulate tra B. B. A. e B. B. R. in data 19.4.2007 e 17.5.2007 avevano natura di donazione mista, nonché per la verifica del rispetto delle quote di legittima e per le operazioni divisionali.

Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 7.11.2019, alla quale le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra indicato.

* * * Ciò premesso, prima di procedere ad analizzare le domande che residuano, occorre dare atto che, come accertato dal C.T.U., rientravano nel relictum anche i seguenti beni: 9. quota del 50% della piena proprietà di soffitte situate in Comune di Chioggia, viale I., n. 84, piano sesto, censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 37, part. 81, subb. 38, 45, 46 e 47; 10. partecipazione della società P. s.r.l. in liquidazione, con sede in Chioggia (VE), viale I., n. 118/D, giusta sentenza n. 1318/2010 del 7.6.2010 di questo Tribunale, che aveva accertato l’effettiva titolarità in capo a B. B. A. dell’intera partecipazione sociale di tale società e che, a seguito del decesso del medesimo, essa era divenuta proprietà, secondo i diritti di ciascuna, di B. B. L., T. B. R. e B. B. R.; 11. cambiali “B.”. per un importo pari ad 250.000,00; 12. cambiali “C.”per un importo pari ad 75.650, 55. Le soffitte di cui al punto 9 sono state vendute in data 31.7.2018 per un corrispettivo di 1.700,00, riferito alla piena proprietà, mentre le cambiali di cui al punto Il sono già state suddivise dalle parti.

* * * L’ultima questione che deve essere affrontata prima di passare alle operazioni di verifica della lesione della quota di legittima e di divisione attiene alla natura di due atti di compravendita stipulati tra B. B. A. e B. B. R., che peraltro vedevano parte anche T. B. R..

Si tratta, in particolare: a) dell’atto di compravendita del 19.4.2007, rep. n. 18.115, racc. n. 7513 del Notaio R. I. di Chioggia, con il quale B. B. R. aveva acquistato dal padre B. B. A. e dalla madre T. B. R. le rispettive quote del 50% della piena proprietà dell’Unità abitativa ubicata al piano secondo e terzo, con cantina dell’immobile situato in Chioggia, in viale V. P., n. 46; b) dell’atto di compravendita del 17.5.2007, rep. n. 18.158, racc. n. 7544 del Notaio R. I. di Chioggia, con il quale B. B. R. aveva acquistato dal padre B. B. A. e dalla madre T. B. R. le rispettive quote del 50% della piena proprietà di un garage situato in Chioggia, in viale V. P., n. 46. B. B. L. aveva chiesto in via principale che fosse accertata la nullità di tali compravendite per mancanza di causa e, in via subordinata, che fosse accertato che esse, con riferimento ovviamente alla quota del 50% spettante al de cuius, costituivano donazione mista.

La sentenza n. 1841/2018 di questo Tribunale aveva rigettato la Prima domanda, mentre per quanto riguardava la seconda aveva rimesso la causa in istruttoria, ritenendo necessario accertare il valore di mercato dei due immobili.

Il C.T.U. ha valutato il valore dell’intero complesso in 524.000,00 (quota del 100%), precisando, su istanza della convenuta B. B. R., che, laddove si debba tenere in considerazione anche che il secondo piano era occupato sine titulo da P. D., il valore dovrebbe essere rettificato in 446.000,00 (decurtazione del 15%, sempre riferito al 100%). Un primo problema che si deve affrontare riguarda, dunque, la necessità o meno di considerare l’occupazione abusiva da parte di P. D. e, in caso di risposta positiva, la correttezza della percentuale di decurtazione applicata dal C.T.U., che le convenute assumono come incongrua.

Sul punto, va osservato che nel giudizio n. 8069/2008, relativo all’occupazione sine titulo di P. D., quest’ultimo ammette che occupava l’immobile sin dalla sua nascita (1988) e la circostanza è dimostrata anche dal certificato di residenza dimesso in quel giudizio sub doc. n. 5 da B. B. L., che conferma tali circostanze anche nei propri scritti difensivi; altrettanto pacifico è che tale occupazione si sia protratta sino al maggio 2019, quando è stata eseguita la condanna al rilascio contenuta nella sentenza n. 1841/2018 di questo Tribunale (all. A, B e C alla comparsa conclusionale di B. B. R., documenti ammissibili in quanto sopravvenuti). dimostrato, dunque, che al momento della compravendita del secondo e del terzo piano dell’immobile di via V. P., n. 46, P. D. occupasse l’immobile oggetto dell’atto, e, considerato che tale occupazione è stata ritenuta sine titulo, di essa si deve tener conto nella valutazione del valore di mercato dell’immobile.

Il fatto che nell’art. 3 dell’atto di compravendita del 19.4.2007 sia scritto che l’immobile viene alienato “con pieno possesso immediato” non consente di giungere a conclusioni diverse, perché non si tratta di una circostanza che il Notaio rogante ha dichiarato di aver appurato personalmente, e dunque non vi è l’efficacia di prova legale tipica dell’atto pubblico.

L’esistenza di un’occupazione, come correttamente rilevato dalle convenute, incide sull’astratto valore di mercato del bene, che dunque va decurtato; nondimeno, la percentuale di abbattimento del valore proposta dal C.T.P. delle convenute (40%) appare eccessiva, mentre appare certamente congrua quella applicata dal C.T.U. (15%). Si è al cospetto, infatti, di un’occupazione sine titulo, che è una situazione che il proprietario del bene può rimuovere con un’azione in giudizio tesa ad ottenere il rilascio e che ingenera in capo al medesimo un diritto ad ottenere un risarcimento del danno pari al valore locativo dell’immobile.

Tenuto conto della puntualità delle questioni da affrontare in un giudizio di occupazione abusiva e dell’alea del medesimo, nonché del fatto che colui che subisce l’occupazione può ottenere il risarcimento del danno e la refusione delle spese di lite relative al giudizio che ha instaurato, la percentuale ipotizzata dal C.T.U. non appare manifestamente irragionevole né eccessivamente contenuta, e merita conferma.

Un secondo problema che deve essere affrontato è dato dalle critiche formulate dal procuratore di parte attrice alla stima del C.T.U., che nella comparsa conclusionale sono riproposte con esclusivo riferimento al valore del terzo piano.

Sotto questo profilo, appare ancora una volta condivisibile l’operato del C.T.U., che nel valutare complessivamente il secondo e il terzo piano dell’immobile, nonché la taverna e il garage, ha proceduto tenendo conto delle caratteristiche delle unità immobiliari, e della difficile praticabilità della soluzione ipotizzata da parte attrice, ossia la vendita separata di ciascuna delle componenti del complesso immobiliare.

Le conclusioni appaiono evidenti per quel che concerne il garage e la taverna (di altezza contenuta), mentre meritano un maggiore approfondimento per quanto riguarda il terzo piano.

A tal proposito, il ragionamento di parte attrice, che propone l’eliminazione della percentuale di abbattimento del 14% applicata dal C.T.U. per la “superficie eccedente l’ordinaria”, muove da un presupposto di fatto non condivisibile, ossia dalla possibilità di far diventare il terzo piano un’unità autonoma a costi limitatissimi (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale B. B. L.) e dalla conseguente esclusione della sua natura accessoria.

Senonché, dalle fotografie scattate dal C.T.U. e dal rilievo compiuto dal medesimo (cfr. allegato 1.1 all’elaborato peritale), emerge che, trattandosi di un sottotetto, il terzo piano ha una porzione che si trova al di sotto delle altezze consentite dalla normativa urbanistica e soprattutto dal punto di vista progettuale era privo di cucina.

Vero è che, successivamente, al posto del ripostiglio è stata realizzata una cucina, ma essa, così come è costruito e assentito il terzo piano, non è sanabile dal punto di vista urbanistico, proprio per il mancato rispetto del limite minimo di altezza; un’eventuale regolarizzazione, invero, richiederebbe una consistente diminuzione della superficie del locale da destinare a cucina, che così assumerebbe dimensioni ridotte, o l’ampliamento della medesima verso il locale soggiorno, con importanti lavori interni di redistribuzione degli spazi e impiantistici, il cui valore non appare potersi dire limitato (vedi pag. 16 delle risposte del C.T.U. alle osservazioni del procuratore di parte attrice). Resterebbero, inoltre, necessari dei lavori di sistemazione delle camere, del bagno e dello Studio che presentano anch’essi in parte un’altezze inferiore al limite consentito e che pertanto, allo stato, sono fortemente limitati nell’uso.

Va confermata, pertanto, la natura accessoria del locale al terzo piano e la riduzione operata dal C.T.U., e di conseguenza il valore da prendere a riferimento per la verifica della sussistenza di una donazione indiretta è 446.000,00, ossia, discutendosi esclusivamente della quota del 50% spettante al de cuius, 223.000,00. Ciò premesso, va osservato che, essendo stato corrisposto da B. B. R. un prezzo di 320.000,00, alla quota del 50% del de cuius è riconducibile l’importo di 160.000,00, e la differenza ammonterebbe ad 63.000,00. Ritiene il Collegio che tale differenza costituisca una sproporzione significativa, essendo superiore ad un quarto del valore di mercato (circa il 28, 25%, quasi un terzo dunque), e dovendosi altresì tener conto del contesto familiare in cui l’atto è stato stipulato e che l’immobile, pur essendo occupato, era stato considerato dalle parti come libero.

Non vi è nemmeno prova che il de cuius e la figlia, nel determinare il prezzo, avessero ritenuto di applicare la decurtazione che si è vista per l’esistenza della situazione di occupazione sine titulo.

Sotto altro profilo, la consapevolezza in capo a B. B. A. dell’esistenza di tale sproporzione e l’animus donandi appaiono effettivamente dimostrati per presunzioni, giacché: a) il de cuius era un imprenditore edile, e dunque era certamente a conoscenza del probabile valore di mercato degli immobili alienati; b) le parti erano legate da rapporti di stretta parentela; c) gli atti sono stati stipulati in un’epoca di molto vicina alla data della morte di B. B. A. e con la presenza di testimoni; d) le compravendite sono state contratte in un contesto complessivo di atti e donazioni con i quali il de cuius ha inteso disporre, prima di morire, del proprio patrimonio, e ha compiuto altre donazioni di considerevole entità a favore della moglie e delle figlie.

In conclusione, in accoglimento della domanda di parte attrice, va accertato che le compravendite stipulate tra il de cuius e la figlia B. B. R. costituiscono un negotium mixtum cum donatione per l’importo di 63.000,00 e, come tali, anche esse rientrano nel donatum, con la precisazione che non vi è dispensa da collazione e da imputazione.

* * * Passando alle domande con le quali le parti chiedono sia verificata l’esistenza di una situazione di lesione di legittima alle rispettive quote, è sufficiente richiamare quanto osservato dal C.T.U. alle pagg. da 50 a 56 dell’elaborato peritale per l’ipotesi A2. Il C.T.U., in particolare, ha accertato che, tenuto conto del valore del relictum e del donatum, le donazioni con dispensa dall’imputazione e dalla collazione effettuate dal de cuius alla moglie T. B. R. e alla figlia B. B. R. in data 3.5.2007, atto rep. n. 18137 del Notaio R. I. di Chioggia (VE), sono coperte dalla quota disponibile, cosicché non sono lesive di alcuna quota di riserva.

In secondo luogo, come danno atto le stesse parti nelle rispettive comparse conclusionali, non vi è alcuna vera e propria lesione di legittima, ma semplicemente vi sono dei crediti della massa nei confronti delle convenute T. B. R. e B. R. per effetto della declaratoria delle nullità per mancanza di forma delle donazioni effettuate nei loro confronti dal de cuius. Ne consegue che le domande di reintegrazione delle rispettive quote di legittima formulate dalle parti vanno respinte e può procedersi con la divisione.

* * * Per quanto concerne la divisione, atteso che tutte le parti sono concordi nel chiederla e accertato che non vi sono particolari ragioni ostative in tal senso, va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria da B. B. L., T. B. R. e B. B. R..

La Massa da dividere, secondo i valori accertati dal C.T.U ., è composta così come segue, per quanto concerne il relictum: a) immobile situato a Gorgonzola: valore attuale 78.000,00; b) somme dovute da T. B. R., comprensive di interessi al 10.6.2019: 1.399.196, 72, oltre interessi ulteriori fino alla restituzione; c) somme dovute da B. B. R., comprensive di interessi al 10.6.2019: 90.345, 26, oltre interessi ulteriori fino alla restituzione; d) cambiali “C.”: 75.650, 55; e) quote della società P. s.r.l.: 0,00, il tutto per un totale, al 10.6.2019, di 1.643.192, 53, e fermi restando agli ulteriori interessi sulle somme dovute da T. B. R. e B. B. R..

Non rientrano nel relictum le cambiali “B.”., in quanto già divise dalle parti, e le soffitte situate in Chioggia (VE), in quanto cedute per un valore irrisorio, che le parti hanno accettato di stimare pari a zero. Nella massa da dividere rientrano, inoltre, anche le donazioni prive di dispensa da collazione, e quindi: a) la donazione in favore di B. B. L. dell’alloggio situato al piano rialzato situato a Sant’Anna di Chioggia (VE), alla via X, n. 39, per l’importo di 326.146,00; b) la donazione mista in favore di B. B. R. accertata nella presente sentenza, per l’importo di 63.000,00, il tutto per un totale di 389.146,00. Il valore complessivo della massa da dividere ammonta al 10.6.2019 ad 2.032.338, 53, fermi restando gli ulteriori interessi sulle somme dovute da T. B. R. e B. B. R.

Ne consegue che, al 10.6.2019, prendendo a riferimento l’importo arrotondato di 2.032.338,00, il valore della quota spettante a ciascuna delle coeredi ammonta ad 677.446,00. Ai fini delle operazioni divisionali viene in rilievo quanto previsto dagli artt. 724, secondo comma, e 725 c.c., che prevedono che ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, e che, a fronte di tale imputazione, gli altri coeredi hanno diritto di prelevare dalla massa ereditaria beni in proporzione alle rispettive quote.

Nel caso di specie, i debiti di T. B. R. e B. B. R. verso la massa costituiscono dei crediti del de cuius, e quindi della massa e degli altri coeredi, nei loro confronti, dal momento che si tratta di restituire all’asse ciò che esse avevano ricevuto in virtù di negozi nulli.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, e prendendo a riferimento i valori dei cespiti al momento di stima da parte del C.T.U ., T. B. R. deve imputare alla sua quota l’importo di 1.399.197,00 (arrotondamento di 1.399.196, 72), che però eccede il valore della quota che le spetta; ne consegue che da un lato ella deve ritenersi già completamente soddisfatta in virtù del denaro ricevuto e dall’altro che essa dovrà restituire alla massa l’importo di 721.751,00. B. B. L., previa imputazione alla sua quota del valore della donazione ricevuta (326.146,00), preleverà dalla massa, e dunque vedrà assegnati in suo favore: a) l’immobile di Gorgonzola, di cui ha chiesto l’assegnazione in sede di memoria di replica per evitare che la causa venga rimessa in istruttoria (domanda tempestiva, in quanto sottratta alle preclusioni proprie del giudizio ordinario: cfr., ex multis e con diverse declinazioni, Cass. n. 15926/2019, n. 14756/2016 e n. 9367/2013), per un valore di 78.000,00; b) metà delle “cambiali C.” per un valore di 37.825,00 (valore arrotondato); c) metà della partecipazione nella società P. s.r.l., per un valore pari a 0,00; d) la somma di 235.475,00. Il valore dell’immobile di Gorgonzola viene considerato in 78.000,00 perché tale è il valore attuale e la divisione deve tener conto del valore attuale dei cespiti.

La convenuta B. B. R. sostiene che l’immobile dovrebbe essere computato con il valore al momento dell’apertura della successione e quindi per 96.000,00, richiamando a sostegno del suo assunto un principio giurisprudenziale che riguarda i prelevamenti che vengono effettuati dagli altri coeredi a fronte della collazione per imputazione effettuata dall’erede che ha ricevuto donazioni, che devono essere appunto effettuati secondo il valore che il bene prelevato aveva al momento dell’apertura della successione. Sul punto si osserva che la ratio di tale operazione è quella di applicare lo stesso criterio valutativo (valore al momento dell’apertura della successione) alla collazione per imputazione e al prelevamento, onde evitare distorsioni; nel caso di specie, tuttavia, la T. B. imputa alla propria quota il debito che ha verso la massa al suo valore attuale (è comprensivo, infatti, degli interessi), cosicché anche il corrispondente prelevamento che l’attrice ha il diritto di effettuare deve essere computato al valore attuale e il principio giurisprudenziale richiamato dalla convenuta B. B. R. non trova applicazione.

Per quanto concerne la quota di B. B. R., questa dovrà preventivamente imputare alla propria quota l’importo della donazione indiretta ricevuta (63.000,00) e del debito verso la massa (90.345,00, arrotondato), e quindi preleverà dalla massa e vedrà assegnati in suo favore: a) l’altra metà delle “cambiali C.” per un valore di 37.825,00 (valore arrotondato); b) l’altra metà della partecipazione nella società P. s.r.l., per un valore pari a 0,00; c) la somma di 486.276,00. I calcoli sin qui eseguiti tengono conto del valore stimato dal C.T.U. fino al 10.6.2019, e dovranno essere opportunamente rettificati tenendo conto degli ulteriori interessi sulle somme dovute da T. B. R. e da B. R. alla massa.

Essi dovranno essere portati in aumento del valore della massa da dividere, e quindi si dovrà procedere come sopra.

* * * Per quanto concerne le spese di lite, il convenuto P. D. va essere condannato a rifondere a B. B. R. le spese del giudizio di rilascio n. 8069/2008 R.G., che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione, per quanto riguarda i compensi, dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa (scaglione tra 26.000, 01 ed 52.000,00), in ragione della puntualità delle questioni affrontate e della rilevanza tutto sommato marginale nell’economia dell’intero giudizio.

Le anticipazioni relative al quel giudizio si liquidano come da nota spese depositate dal procuratore di B. R..

Le spese di lite dei giudizi di merito e cautelari, invece, vanno compensate tra B. B. L., B. B. R. e T. B. R., tenuto conto della soccombenza reciproca, della notevole complessità del contenzioso dal punto di vista fattuale e dell’oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate.

Per i medesimi motivi non si ravvisano i presupposti per l’applicazione a carico di nessuna delle parti in causa dell’art. 96 c.p.c.. Le spese delle C.T.U. dell’arch. B. e del dott. B., siccome redatte nell’interesse comune, vanno suddivise per 1/3 tra B. B. L., B. B. R. e T. B. R..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 9824/2008 R.G. (ex giudizi riuniti nn. 8030/2008 e 8069/2008 R.G. sez. distaccata Chioggia) e n. 2219/2009 R.G., ogni altra diversa domanda, eccezione e istanza respinta:

1. accerta che le compravendite stipulate tra B. B. A. e B. B. R. in data 19.4.2007 (atto rep. 18115, racc. 7.513 del Notaio R. I. di Chioggia) e 17.5.2007 (atto rep. 18115, racc. 7.513 del Notaio R. I. di Chioggia) costituiscono donazione mista per l’importo di 63.000,00, assoggettata ad imputazione e a collazione;

2. accerta l’inesistenza di lesioni alle quote di legittima delle parti e, per l’effetto, rigetta le rispettive domande di reintegrazione;

3. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra B. B. L., B. B. R. e T. B. R.;

4. dispone che T. B. R., previa imputazione alla sua quota dell’importo dovuto alla massa, versi al relictum la somma di 721.751,00, oltre agli ulteriori interessi legali dovuti dal 10.6.2019 all’effettivo versamento;

5. dispone che B. B. L. imputi alla sua quota il valore della donazione indiretta ricevuta da B. B. A. (alloggio al piano rialzato situato in Sant’Anna di Chioggia, alla via X, n. 39, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al foglio 69, particella 704, sub. 4 e 5, oggetto di contratto di compravendita del 31.5.2007, rep. n. 98.247 del Notaio N. Noto di Chioggia), per l’importo di 326.146,00;

6. assegna a B. B. L. l’immobile situato in Gorgonzola (MI), alla via Trieste, n. 147, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12, particella n. 211, sub. n. 32;

7. assegna a B. B. L. la quota di 1/2 del credito portato dalle cambiali “C.”;

8. assegna a B. B. L. la quota di 1/2 della partecipazione alla società P. s.r.l. in liquidazione, con sede in Chioggia (VE), viale I., n. 118/D, partita iva, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. XX;

9. assegna a B. B. L. la somma di 235.475,00, oltre la quota di pertinenza degli ulteriori interessi legali dal 10.6.2019 all’effettivo versamento sulle somme dovute alla massa da T. B. R. e B. B. R.;

10. dispone che B. B. R. imputi alla sua quota il valore della donazione ricevuta da B. B. A. (quota del 50% di piena proprietà dell’Unità abitativa al secondo e al terzo piano con garage e cantina dell’immobile situato in Chioggia, alla via V. P., n. 46, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al foglio 37, particella 1591, sub. 12 e 13, oggetto di contratti di compravendita del 19.4.2007, rep. n. rep. 18.115, racc. n. 7513 del Notaio R. I. di Chioggia, e del 17.5.2007, rep. n. 18158, racc. n. 7.544 del Notaio R. I. di Chioggia), per l’importo di 63.000,00, nonché l’importo di quanto da lei dovuto alla massa, pari ad 90.345,00 (al 10.6.2019), oltre agli ulteriori interessi legali dovuti dal 10.6.2019 all’effettivo versamento;

11. assegna a B. B. R. la quota di 1/2 del credito portato dalle cambiali “C.”;

12. assegna a B. B. R. la quota di 1/2 della partecipazione alla società P. s.r.l. in liquidazione, con sede in Chioggia (VE), viale I., n. 118/D, partita iva, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. XX;

13. assegna a B. B. R. la somma di 486.276,00, oltre la quota di pertinenza degli ulteriori interessi legali dal 10.6.2019 all’effettivo versamento sulle somme dovute alla massa da lei e da T. B. R.;

14. compensa tra B. B. L., B. B. R. e T. B. R. le spese di lite dei giudizi di merito e dei procedimenti cautelari;

15. condanna P. D. a rifondare a B. B. R. le spese di lite del giudizio n. 8069/2008 R.G., che si liquidano in 3.500,00 per compensi, 357, 40 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;

16. pone definitivamente le spese delle C.T.U. dell’arch. B. e del dott. B. a carico di B. B. L., B. B. R. e T. B. R., per la quota di 1/3 ciascuna.

Venezia, 20 maggio 2020

Il Giudice estensore
dott. Fabio Doro

Il Presidente
dott.ssa Daniela Bruni


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