Sentenze

Tribunale Civile di Prato – Sentenza 27.04.2015 (Dott. F. Gottadauro)

Danni – valutazione e liquidazioni – contratti e obbligazioni – risoluzione del contratto per inadempimento

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PRATO

in persona del giudice onorario dott.ssa F. Guttadauro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 4114/09 R.G. TRA
Immobiliare La V. srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Co. Al. con sede in via Carmignano rappresentata e difesa come per mandato dagli Avv.ti S. B. e F. C. del foro di Prato presso il cui studio in Prato è elettivamente domiciliata

ATTRICE

E

L. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Brescia – Via rappresentata e difesa dall’avv. L. M. e dall’avv. F. B. ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima con studio in Prato come da mandato a margine dell’atto di citazione di cui appresso

CONVENUTA

avente ad OGGETTO: contratto di somministrazione
All’udienza del 22.05.13 la causa passava in decisione sulle conclusioni come precisate al verbale di udienza ed in atti
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Con atto ritualmente notificato la immobiliare La V. conveniva in giudizio la L. spa affinché fosse accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al contratto di fornitura di GPL intercorso tra le parti e per sentirla condannare al risarcimento di tutti danni patiti dalla attrice complessivamente stimati in euro 24750 di cui euro 5000 per danni all’immagine commerciale subita dalla immobiliare La V..
Parte attrice assumeva che in forza del contratto stipulato tra le parti L. spa doveva provvedere al rifornimento periodico del serbatoio di stoccaggio del GPL di proprietà della convenuta destinato a servire l’attività di agriturismo e ristorazione esercitata dalla attrice (Agriturismo La B.).
L’attrice lamentava che in data 2.6.2007 il serbatoio di stoccaggio rimaneva privo di gas per mancanza di tempestivo rifornimento da parte della convenuta e che in ragione di ciò l’agriturismo aveva avuto perdite pari ad euro 3600 per mancato guadagno della struttura ricettiva che non era stata in grado di somministrare i pasti oltre ad euro 980 per l’annullamento delle prenotazioni di soggiorno presso la struttura. L’episodio si era ripetuto dal 6 al 9 maggio 2009 con danni economici pari ad euro 7440 per mancato guadagno del ristorante ed euro 550 per l’agriturismo e poco dopo per i giorni dal 28 al 31 marzo 2009 con danni economici per il ristorante pari ad euro 6400 ed euro 780 per l’agriturismo. Parte attrice a causa dei numerosi disservizi cagionati da L. spa con raccomandata inviata a quest’ultima comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento chiedendo euro 20.000 a titolo di risarcimento danni alla convenuta che con missiva del 28.4.2009 declinava ogni addebito.
All’atto di citazione veniva allegata una perizia di parte nella quale si evidenziava il malfunzionamento di alcuni degli apparati tecnici di rilevazione della pressione del gas e del livello dello stesso nel deposito di stoccaggio cui la attrice imputava verosimilmente la ragione del mancato tempestivo rifornimento da parte della L..
L. spa si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo che nessun inadempimento si era mai verificato essendo stato rifornito periodicamente il deposito di stoccaggio di GPL presso i locali della attrice e che mai in occasione dei periodici rifornimenti la convenuta aveva trovato vuoto il serbatoio e che invero nel marzo 2009 risultava l’attrice inadempiente al pagamento delle forniture di gas per euro 5792,71 per le fatture n. 16457 dei 30.6.08, n. 22248 del 31.08.08, n 28724 del 31.10.08 e n.35962 31.12.08 i cui termini di pagamento erano scaduti e che in ragione del grave inadempimento la L. spa aveva legittimamente provveduto a sospendere la somministrazione avvalendosi della facoltà di cui all’art. 9 del contratto. Parte convenuta lamentava altresì che nonostante i solleciti di pagamento inviati la attrice al momento della instaurazione del procedimento rimaneva ancora creditrice dell’importo di euro 7804,87 per le fatture n. 3596 del 31.12.08, n. 797 del 30.1.09, n. 5594 del 28.2.09 e n. 7781 del 31.3.09 e n. 26.10.09 somme per le quali la convenuta proponeva domanda riconvenzionale chiedendo altresì che venisse dichiarato risolto ed in ogni caso cessato il contratto di somministrazione per grave inadempimento della attrice ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 10 del contratto di somministrazione chiedendo altresì il riconoscimento della legittimità del diritto di L. di interrompere l’erogazione del combustibile e che l’attrice venisse condannata a restituire il deposito di stoccaggio con tutti i suoi accessori essendo risolto il contratto di comodato collegato a quello di somministrazione.
La causa veniva istruita con le sole prove testimoniali ritenute superflue le CTU richieste dalle parti.
All’esito della istruttoria risulta provato da un lato l’inadempimento della L. nell’adempimento del contratto di somministrazione e come lo stesso abbia causati danni patrimoniali e non alla attrice e dall’altro come quest’ultima sia risultata inadempiente in relazione alle fatture n. 3596 del 31.12.08, n. 797 del 30.1.09, n. 5594 del 28.2.09 e n. 7781 del 31.3.09 e n.19410 del 26.08.09.
Sull’ inadempimento di L.
Le prove testimoniali assunte hanno consentito di. provare come l’agriturismo ed il ristorante della parte attrice nel complesso immobiliare La Borriana sia rimasto senza approvvigionamento di gas in data 2.6.2007 così come risulta dalle testimonianze del teste Sp. e del teste Ma. che confermano l’assenza di riscaldamento e di acqua calda presso l’agriturismo e dal teste Fa. cliente presso il ristorante che confermava l’impossibilità per la cucina di servire piatti caldi. Parimente provato risulta l’episodio dei giorni del 6, 7 ed 8 marzo 2009 con le testimonianze dei Sig. Gi. e Go. che confermano la mancanza di gas nelle cucine del ristorante e con quella del Sig. Lu. che constatava personalmente che il misuratore di gas del serbatoio era a zero. In tali occasioni risulta altresì provato tramite le testimonianze della Sp., della Ma. e del Sig. Be. e Sig. Pa. , quest’ultimo cliente dell’agriturismo, che vi furono degli annullamenti delle prenotazioni per le camere dell’agriturismo.
Anche l’interruzione della somministrazione del gas in relazione ai giorni 28, 29, 30 e 31 risulta provata per testimoni e poi di fatto ammessa dalla convenuta in comparsa e costituzione a pag. 5 al punto 12 nel quale si dice che la L. aveva legittimamente sospeso la fornitura avvalendosi della facoltà di cui all’art. 9 del contratto di somministrazione.
Risulta altresì provato per testimoni (deposizione Sig. Mo.) e comunque non contestato che il 26.3.2009 il titolare dell’agriturismo consegnava presso la sede della L. l’assegno bancario Carifirenze per euro 3307, 32 in pagamento del dovuto in relazione alle fatture n 16457 dei 30.6.08, n. 22248 del 31.08.08, n. 22724 del 31.10.08 postdatato al 30.4.2009 che L. spa accettava senza contestazione alcuna.
Ciò posto si osserva come le dichiarazioni del testimone Bo. dipendente della L. spa che ha affermato di non aver mai trovato il deposito di stoccaggio vuoto quando effettuava i periodici rifornimenti di GPL non risultano attendibili in quanto in contrasto con le molteplici dichiarazioni degli altri testimoni di senso contrario ed in ragione del fatto che le dichiarazioni dei testimoni della attrice sono altresì confermate dalla stessa produzione documentale allegata dalla convenuta consistente nelle bolle di consegna del carburante dalle quali si evince che mentre nell’anno 2006 L. aveva effettuato sin dal mese di giugno 6 rifornimenti nell’anno 2007 erano stati eseguiti solo 3 rifornimenti dunque verosimilmente nei primi 6 mesi dei 2007 era stato fornita una quantità minore di carburante a fronte delle immutate necessità dell’attore. Anche in relazione agli episodi del marzo 2009 è facile osservare dal raffronto delle bolle di consegna come nei primi tre mesi dell’anno sia stato eseguito un solo rifornimento a gennaio prima di quello del 9 marzo successivo alla mancanza di combustibile. Ciò posto si deve concludere per non ritenere provato come la convenuta abbia provveduto a somministrare con continuità secondo gli accordi e la stessa natura del contratto il carburante alla parte attrice.
Non appare invero fondata l’argomentazione della convenuta in base alla quale la stessa sarebbe stata legittimata nel marzo 2009 a sospendere la somministrazione a seguito del mancato pagamento delle precedenti fatture ai sensi dell’art.9 del contratto di somministrazione. Si osserva infatti che la L. mai ha messo in mora la parte attrice ed accettando senza contestazioni l’assegno consegnatole in data 26.3.2009 pur se postdatato accettava l’efficacia solutoria del titolo pur se post datato. Ciò posto alla data del 26.3.2009 rimaneva impagata scaduti i termini da meno di un mese un’unica fattura quella dei 31.12.08 con scadenza il 1.3.2009 e tale inadempimento non poteva certo ritenersi grave costituendo semmai un’ipotesi di inadempimento di lieve entità, anche a fronte del precedente inadempimento della controparte in relazione alla mancata erogazione della fornitura per i giorni del 6,7,8 e 9 marzo da parte della L., ciò posto ai sensi dell’art. 1565 c.c. la convenuta non poteva sospendere legittimamente l’esecuzione del contratto senza dare un congruo preavviso che mai è pervenuto alla parte attrice. La sospensione della erogazione effettuata da L. spa nei giorni dal 28 al 31 marzo 2009 fu dunque effettuata in assenza di legittimi presupposti vigente ancora il contratto di somministrazione che imponeva dunque a L. il rifornimento della cisterna pertanto anche in relazione a tali, circostanze la convenuta dovrà essere ritenuta responsabile dei danni causati.
Sulla quantificazione del danno
Ritenuti provati in termini di mancato guadagno la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla mancata erogazione del combustibile necessario alle attività ricettive dell’Agriturismo la Borriana dalla quale è facile desumere come la struttura sia stata costretta a revocare le prenotazioni ed avere una operatività assolutamente limitata si deve procedere in difetto di puntuale ed attendibile specifica allegazione contabile (insufficiente a tal fine la mail con la quale il titolare dell’agriturismo riepiloga semplicemente al legale i danni senza indicare documentazione a supporto) ad una valutazione equitativa del danno che si stima pari ad euro 1500 per ciascun giorno di mancata erogazione del gas in considerazione del numero dei coperti del ristorante ed il mancato guadagno dell’agriturismo dovuto alle prenotazioni revocate per un danno complessivo pari ad euro 9000 cui deve essere aggiunto il danno da immagine commerciale creatosi senz’altro nei confronti dell’agriturismo che nei giorni di mancata erogazione del gas ha dimostrato di fronte ai propri clienti di non poter fare fronte alle attività di ricezione turistica con conseguente discredito commerciale e che si liquida in via equitativa in euro 3000.
Sulle domande riconvenzionali del convenuto si osserva che quella in relazione alle somme richieste pari ad euro 7704, 87 per il mancato pagamento delle fatture non ancora saldate dalla attrice (n. 797, n. 5594; n. 7781, n. 19519 del 2009 e la n. 35962 del 31.12.2008) risulta fondata risultando peraltro incontestato dalla parte attrice il mancato pagamento mentre quella in relazione alla mancata restituzione del deposito di stoccaggio risulta infondata risultando in atti la richiesta della stessa parte attrice alla convenuta di provvedere al ritiro della cisterna così come previsto dal contratto.
Le somme oggetto della domanda riconvenzionale accolta dovranno essere compensate con il maggior avere della parte attrice a titolo di danno dovendosi pertanto condannare a titolo di danno la convenuta a pagare alla attrice la somma complessiva di euro 4296,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria (euro 12.000 – euro 7804,87).
Sebbene le parti siano risultate reciprocamente soccombenti in ragione della entità dei danni causati dall’inadempimento della convenuta e della gravità della condotta inadempiente da valutarsi tale anche in ragione della attività ricettiva svolta dalla attrice, si ritengono sussistenti giusti motivi per la condanna della L. a rifondere alla attrice le spese di lite che si liquidano in euro 3450 oltre iva e cap come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda istanza ed eccezione in accoglimento della domanda della domanda attrice
– accertato l’inadempimento della L. spa al contratto di somministrazione intercorso con la immobiliare La V. srl dichiara la, risoluzione del contratto e condanna a titolo di risarcimento danni la L. spa a corrispondere alla Immobiliare La V. la somma di euro 4296,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta al saldo compensato il maggior aver con le somme di cui la Immobiliare La V. risulta ancora debitrice nei confronti della L. spa pari ad euro 7804, 13 oltre interessi;
– condanna L. spa a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 3450 oltre iva e cap come di legge.

Prato, 27.04.15

Depositata in cancelleria il 13/05/2015.

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