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Nessun mantenimento al figlio che non vuole trovare un’occupazione

Corte di Cassazione – sentenza n. 38366/2021, sez. Prima Civile

Il figlio che raggiunge una certa età e non è ancora riuscito a rendersi indipendente non può contare sul mantenimento dei genitori. Egli deve attivarsi per trovare un’occupazione o, altrimenti, fare affidamento su aiuti sociali.

È quanto si evince dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 38366/2021.

I giudizi di merito

La Corte d’Appello aveva già ridotto l’importo di mantenimento per la figlia maggiorenne e convivente con la madre a 300 euro al mese più il 50% delle spese straordinarie. Questo perché, sentendo le parti coinvolte, si era concluso che la figlia non percepiva un reddito adeguato che le consentisse il raggiungimento dell’indipendenza economica. Inoltre, si era sottolineato che spetta alla parte opponente dimostrare l’autonomia del figlio o il fatto che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa sia dovuto a inerzia o rifiuto ingiustificato di una o più offerte lavorative.

Le motivazioni

Il padre è ricorso in Cassazione contestando quanto segue:

  1. l’onore probatorio dello svolgimento di un’attività lavorativa da parte della figlia;
  2. l’attendibilità di uno dei teste in quanto interessato alla lite;
  3. il dovere da parte sua di dimostrare i guadagni della figlia;
  4. il riconoscimento dell’assenza di indipendenza economica;
  5. la mancata valutazione della pensione percepita, insufficiente per rispettare le cifre stabilite;
  6. la mancata motivazione per quanto riguarda la quantificazione dell’assegno.

I giudici di Cassazione hanno accolto il secondo e terzo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri.

È vero che l’obbligo di mantenimento non scade in automatico con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole. Questo è il caso in cui, non per colpa sua, il figlio non riesca a raggiungere la propria indipendenza economica; prova, quella che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza, che spetta al genitore.

Se, però, il figlio non ha trovato un’occupazione stabile spendendo il titolo professionale conseguito, non può in alcun modo aspirare al mantenimento perpetuo da parte dei genitori. In questo caso il figlio può avvalersi degli strumenti sociali si ausilio/sostegno al reddito messi a disposizione dello Stato.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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