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RC Auto: i benefici delle classi di merito si applicheranno anche sulle unioni civili

Una buona notizia per le unioni civili e le convivenze di fatto. Anche per queste tipologie di coppia, infatti, sarà possibile usufruire della stessa classe di merito del veicolo “migliore” appartenente al proprio nucleo familiare anche per gli altri mezzi in uso in famiglia.
La novità è contenuta nel nuovo regolamento Ivass messo in pubblica consultazione a partire dal 10 gennaio per 45 giorni, periodo durante il quale verranno raccolti suggerimenti e valutate eventuali modifiche prima della sua stesura definitiva. Le norma, poi, entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La tipologia di classe si merito in esame, quella familiare, venne introdotta dalla legge 40/2007. Si trattava di un tentativo di “proteggere” i neo-patentati garantendogli l’assegnazione a una classe di merito che corrispondesse a quella più bassa tra i mezzi già intestati al nucleo familiare (evitando, così, di appartenere a quella più bassa in assoluto). Il beneficio, però, poteva essere applicato in base a quattro vincoli di base: 1) che i beneficiari figurassero nello stesso stato di famiglia, 2) che il nucleo familiare fosse basato sul matrimonio tra i due coniugi, 3) che, quando il beneficiario è un coniuge e acquista un veicolo, questo abbia diritto alla classe migliore solo se il matrimonio è in comunione dei beni, 4) che l’attribuzione della classe migliore venisse effettuata per tipo di veicolo (non si può beneficiare da auto a moto, ma solo da auto ad auto).
Le novità di cui sopra, sono le seguenti:

  1. il beneficio potrà essere fruito dal coniuge inserito in un regime di separazione dei beni;
  2. il legame alla base del nucleo potrà essere anche una convivenza di fatto o un’unione tra persone dello stesso sesso (unione civile), per come viene definita dalla legge 76/2016.

Il beneficio potrà essere fruito solo se prima il veicolo passerà di proprietà da un coniuge all’altro. L’acquirente acquisirà il diritto alla stessa classe che aveva il cedente, e quest’ultimo potrà mantenere tale classe anche su un altro veicolo dello stesso tipo e che sia già di sua proprietà (ma anche su quelli che verranno acquisiti in futuro).

Consulta il regolamento integrale su classi di merito Ivass

 

Fonte: IlSole24Ore
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