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Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona?

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CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 4 dicembre 2012, n. 21725 – Pres. Massera – Est. Cirillo – P.m. Destro- S.n.c. Ministero della Giustizia

Non sussiste un diritto fondamentale al “tempo libero”, poiché l’impiego del tempo a fini lavorativi o a fini diversi è rimesso all’esclusiva autodeterminazione della persona. Ne consegue che la lesione di tale diritto “immaginario” non è risarcibile quale danno non patrimoniale. (Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione di merito che ne aveva rigettato la domanda contro il Ministero della giustizia per il risarcimento della “perdita del tempo libero” imputata a disservizi degli uffici giudiziari).

Da I Contratti, 9-2013

Per ricevere il PDF della sentenza e del commento a cura di Angelo Viglianisi Ferraro
In oggetto: I Contratti 9/2013, 10-29
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