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Capitali a società fiduciaria e responsabilità solidale: le massime di Cassazione

Corte di Cassazione – sentenza n. 13143/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 13143/2022, sez. Unite Civile
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: F. Terrusi
Materia: Responsabilità civile

RESPONSABILITÀ SOLIDALE EX ART. 2055 C.C. – IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO A PIÙ PERSONE – NECESSITÀ – AUTONOMIA DELLE CONDOTTE E DEI TITOLI DI RESPONSABILITÀ – ININFLUENZA – FONDAMENTO – ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ – CRITERI

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione.

CONFERIMENTO DI CAPITALI A SOCIETÀ FIDUCIARIE DI CUI ALLA L. N. 1966 DEL 1939 – RAPPORTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE – INADEMPIMENTO PER CATTIVA GESTIONE DEL CAPITALE CONFERITO – INADEMPIMENTO DELL’ORGANO DI VIGILANZA – SOLIDARIETÀ EX ART. 2055 C.C. – CONFIGURABILITÀ

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza.

SOCIETÀ FIDUCIARIA IN L.C.A. – CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO EX ARTT. 207 E 208 L.FALL. – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – MODALITÀ – ART. 1310 C.C. – APPLICABILITÀ – ESTENSIONE ALL’ORGANO DI VIGILANZA COOBBLIGATO (MISE) – CONFIGURABILITÀ

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di società fiduciaria posta il l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207, comma 1, l.fall, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 della stessa legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

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