Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 137/2015 del 29.07.2015 (Dott. Gesumunno)

Controversie in materia di previdenza obbligatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 11.10.2013

DA

V. M., comparsa in causa a mezzo dell’avv. L. M. e G. P. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Verona,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell’avv. M. L. per procura generale alle liti a rogito del Notaio P. C. di Roma n. 7778/19476 del 23.12.11 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona, Via C. Battisti n. 19

OGGETTO: fondo di garanzia DL 80/92 UDIENZA DI DISCUSSIONE: 3.3.2015 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia I.N.P.S., per il pagamento dei crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nella misura massima di legge, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque maggiore rispetto a quanto liquidato dall’I.N.P.S. con il provvedimento del 11.10.12; condannare l’I.N.P.S. a corrispondere alla ricorrente l’ulteriore somma lorda di € 2.417,31, ovvero la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, a titolo di crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione di ciascun rateo di credito al saldo.

Con rifusione dei compensi professionali relativi al presente procedimento in favore dei procuratori di parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

CONCLUSIONI DELL’INPS:
Voglia l’Ill.mo Giudice respingere il ricorso ex art. 442 c.p.c. in quanto infondato, per i motivi sopra esposti; spese, diritti ed onorari come per legge.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato l’11 ottobre 2013 V. M. conveniva in giudizio l’Inps nella qualità di gestore del fondo di garanzia esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Tesi srl con sede legale in Verona dal 13 novembre 2002 al 5 giugno 2009; di non aver ricevuto la retribuzione relativa alle mensilità di maggio e giugno 2009, le competenze di fine rapporto e il TFR; che la società datrice di lavoro non le aveva mai consegnato i relativi prospetti paga; che il Tribunale di Verona, con decreto ingiuntivo 431/10 aveva ingiunto alla società datrice di lavoro di corrispondere alla ricorrente per i titoli di cui sopra, la somma di euro 7741,16 di cui euro 3830,38 a titolo di TFR; che il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, non veniva opposto nei termini di legge; di essere stata ammessa al passivo del fallimento in via privilegiata per i titoli sopra indicati per la somma di euro 7741,16, oltre alle spese legali; di avere presentato domanda in data 28 febbraio 2012 all’Inps chiedendo l’intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR ed i crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, quantificati nell’importo di euro 3910,78; che l’Inps con provvedimento dell’11 ottobre 2012 accoglieva le domande del ricorrente (liquidando a titolo di crediti di lavoro diversi l’importo complessivo lordo in linea capitale di euro 105,12; che il ricorso amministrativo non aveva dato esito.)

Ciò premesso il ricorrente chiedeva la condanna dell’Inps al pagamento dell’importo maturato per crediti diversi dal TFR nei limiti del massimale di legge (2522,43), detratta la somma capitale lorda già erogata (105,12) si costituiva in giudizio l’Inps e si opponeva alle domande di parte ricorrente sostenendo che il fondo di garanzia era tenuto esclusivamente al pagamento di somme dovute a titolo di credito retributivo e che pertanto non erano dovute le somme richieste titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva delle ferie in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva. Sosteneva che non era dovuto neppure la somma richiesta titolo di indennità di maternità poiché si tratta di prestazione previdenziale per la quale l’obbligato principale non era il datore di lavoro ma l’Inps. Così pure l’Inps aveva liquidato esclusivamente le quote di 13a e 14a mensilità maturate nell’ultimo trimestre.

Per quanto concerne le somme maturate titolo di indennità per ferie non godute, la più recente giurisprudenza di legittimità, che meritano integrale condivisione, ha chiarito che le somme dovute dal datore di lavoro a tale titolo hanno una natura composita, in parte retributiva in parte risarcitoria Sez. L, Sentenza n. 20836 del 11/09/2013 (Rv. 627939) L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e social), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Pertanto non può essere negato il pagamento delle somme maturate a tale titolo a credito del lavoratore negli ultimi tre mesi del rapporto. Per quanto concerne il periodo di maturazione, è evidente che il mancato godimento delle ferie maturate nel corso dell’anno potrà essere verificato solamente alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi si tratta di crediti maturati nel momento in cui la lavoratrice è stata licenziata.

Il fondo di garanzia è tenuto a liquidare anche le somme integrali maturate titolo di 13a e 14a mensilità. L’Inps ha allegato di avere liquidato soltanto la quota maturata negli ultimi tre mesi. Ad avviso dello scrivente occorre tener distinta la data maturazione del diritto dalla data di effettiva esigibilità. Com’è noto il CCNL pubblici esercizi prevede il pagamento della 14a mensilità con la mensilità del mese di giugno mentre la 13a viene pagata con la mensilità di dicembre. La ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro il 5 giugno 2009 e pertanto non aveva ancora maturato il credito esigibile relativo al pagamento di tali voci retributive differite.

Anche l’indennità di preavviso non può essere considerata quale voce integralmente risarcitoria. Infatti essa spetta per il solo fatto che il lavoratore sia privato del diritto di lavorare durante il periodo di preavviso, a prescindere dal danno effettivamente subito per effetto dell’anticipata chiusura del rapporto (infatti l’indennità spetta anche nel caso in cui il lavoratore licenziato abbia trovato una nuova occupazione il giorno successivo).

Non spetta invece l’indennità di maternità. Infatti il datore di lavoro è solo un soggetto “adiectus solutionis causa” mentre l’unico soggetto obbligato è l’Inps. In ogni caso le somme riconosciute a titolo di ferie e festività e rol non goduti, 13 e 14 e indennità di preavviso sono già di importo tale da esaurire il massimale di legge indicato in ricorso (2417,31 al netto dell?acconto liquidato di € 105,12).

L’Inps, quale gestore del fondo di Garanzia deve pertanto essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 2.417,31 oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla domanda amministrativa sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna l’Inps a pagare alla ricorrente la somma di € 2417,31 oltre agli interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa sino al saldo
2) Condanna l’Inps a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.200 per compensi ed € 37 per esborsi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 3.3.2015

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

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