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È furto la sottrazione di fascicoli da parte del legale dello studio associato

Pronunciandosi su una vicenda in cui un avvocato, in rotta con gli altri associati dello studio, era intervenuto sulla banca dati dello studio, rimuovendo i dati concernenti una serie di clienti dell’associazione medesima, dopo avere comunicato ai colleghi la propria volontà di recedere, materialmente sottraendo una gran mole di fascicoli, per parte dei quali si era procurato le liberatorie solo in data successiva rispetto a quella in cui egli era stato convocato per l’accettazione eventuale della proposta di definizione dei rapporti con gli altri associati, la Cassazione -nell’accogliere la tesi del P.M., che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, sostenendo che fosse configurabile il furto e non il reato di ragion fattasi-, ha affermato che il comportamento posto in essere dal legale integrava furto e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto l’azione era stata svolta a fini di profitto, aggiungendo che la titolarità del fondo comune, e quindi dei beni che ne fanno parte, è dell’associazione quale soggetto di diritto e non dei singoli associati, con la conseguenza che il fascicolo sottratto è di proprietà dell’associazione professionale, quanto meno con riferimento a tutti quei documenti frutto del lavoro e delle spese degli associati.

(Cass. Pen., Sez. V, 23 luglio 2015, n. 32383)

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