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Test di riconoscimento paternità – Tribunale di Vicenza, sentenza n. 195/2018, giudice Caparelli

PATERNITÀ – ATTO DI NASCITA – TEST DI RICONOSCIMENTO
– ACCOGLIMENTO
La presunzione di paternità, di cui all’art. 231 c.c., non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato; deve essere riconosciuta la paternità del figlio, anche se all’atto di nascita era stato registrato un solo genitore, se successivamente i test di riferimento ne attestavano la genitorialità con un tasso di certezza del 99,98%.

CASSAZIONE 24649/2014
PRESUNZIONE DI PATERNITÀ – INGIUSTIFICATO RIFIUTO – DICHIARAZIONE CONVERGENTE – RIGETTO
L’ingiustificato rifiuto di sottoposizione del convenuto alla prova genetica della paternità configura la presunzione della paternità stessa, qualora sia riscontrata, già dall’inizio del provvedimento, una dichiarazione convergente in tal senso.

ARTICOLO 243BIS CODICE CIVILE: «L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità».



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda CIVILE, composto dai seguenti magistrati:

Dott. ssa Marina Caparelli – Presidente
Dott. ssa Elena Sollazzo – Giudice
Dott. Dario Morsiani – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato

T. A., nata a D. (VE) il X, C.F. X, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio T. E. (CF: X), parte rappresentata e difesa dagli avv. E. Z. e D. B. di Padova

Attore

CONTRO

L. B., nata a VIGONZA (PD) il X, C.F. X parte rappresentata e difesa dall’avv. A. R. di Vicenza, la quale interviene anche in veste di amministratore di sostegno della convenuta

Convenuto

E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Oggetto: Dichiarazione Giudiziale di paternità

Conclusioni conformi delle parti private

Voglia il Tribunale adito, per le motivazioni suesposte, accertare e dichiarare che il signor M. B. è il padre del minore E. T. e, conseguentemente, pronunciare la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. Ordinare all’ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigonovo (Ve) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.

Spese di lite compensate tra le parti.

Conclusioni del Pubblico Ministero

Per l’accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.

MOTIVAZIONE

T. A. è stata sposata dal 26.5.2002 all’8.10.2012 con B. M.. In data 10.9.2005, in pendenza del processo per separazione personale dei coniugi, quando erano decorsi meno di 300 giorni dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice della separazione, è nato a Padova T. E.. Al momento della registrazione della nascita presso il Comune di Vigonovo E. è stato registrato come figlio della sola T. A.. Il 21.7.2014 B. M. è deceduto.

Con atto di citazione notificato il 1.9.2017 T. A. ha citato in giudizio L. B., madre di B. M., in qualità di unica erede del figlio, chiedendo che il Tribunale dichiari ex art. 269 c.c. che B. M. è padre di T. E.. L’attrice deduce che: 1. riguardo ad E. operano le presunzioni di paternità e di concepimento durante il matrimonio di cui agli artt. 231-232 c.c. e B. M. non ha disconosciuto la propria paternità; 2. in effetti il minore è figlio di B. M., come dimostrato anche dall’esame del DNA svolto presso il Laboratorio di Identificazione personale dell’Azienda Ospedaliera di Padova – Università di Padova nel 2006, il cui esito è riportato nella relazione 27.3.2006 a seguito del prelievo del sangue cui si sono volontariamente sottoposti i genitori; 3. sia nella sentenza di separazione, pronunciata su conclusioni congiunte dei coniugi, che nella sentenza di divorzio, pronunciata sul ricorso congiunto dei coniugi, è stato disposto l’affidamento condiviso di E. ad entrambi i genitori, come da essi richiesto; 4. vi sono quindi una serie di fatti che dimostrano, ex artt. 236 e 237 c.c., il possesso di stato di figlio nel minore.

La convenuta L. B. è ospite di una casa di Riposo di Valdagno ed è assistita da un amministratore di sostegno. Si è costituita, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dichiarandosi erede del figlio B. M. e attestando la verità di tutto quanto dedotto in citazione.

Nell’udienza del 1.12.2017 le parti hanno concluso congiuntamente. Hanno chiesto che il minore mantenga il cognome T., che ha portato fino ad ora e con il quale è conosciuto, e che il Tribunale, viste le concordi richieste delle parti, ometta di sentire il minore ex art. 262 ultimo comma c.c. LLI Diritto T. E. è nato da T. A. durante il suo matrimonio con B. M., ai sensi dell’art. 232 c.c. Come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 8059/97, rv. 507183), la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato. Nel caso in esame la madre ha registrato all’anagrafe il figlio E. solo come figlio proprio, omettendo il riferimento al padre del bambino. Purtuttavia E. ha goduto del possesso di stato di figlio di B. M. di cui agli artt. 236 e 237, tanto che, come riferito in citazione, sia la sentenza di separazione che quella di divorzio hanno regolato l’esercizio della potestà parentale sul minore considerandolo figlio di B. M. e recependo l’istanza di questi di essere genitore affidatario del minore, congiuntamente con la madre. Inoltre sussiste .5 un’inequivoca prova scientifica della paternità, giacché l’attrice e B. M. si sono sottoposti volontariamente a test genetico nel 2006 e da tale test, svolto presso un laboratorio dell’Università di Padova, è emerso che B. M. era il padre di T. E. (con una probabilità del 99, 99998%). Deve quindi essere accolta la domanda di dichiarazione di paternità, proposta ai sensi dell’art. 276 c.c. avverso l’erede del genitore defunto.

In relazione al cognome del minore operano le regole di cui all’art. 262 c.c. Concordemente le parti hanno chiesto che E. conservi il cognome della madre, senza assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, in considerazione del fatto che egli ha 12 ani e porta dalla nascita il cognome T., con il quale è da tutti conosciuto. Vista la concorde istanza delle parti e l’evidente opportunità l’istanza sul cognome può essere accolta anche senza procedere all’ascolto del minore.

Le spese, come concordemente chiesto, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa: 1) dichiara che T. E. è figlio di B. M.; 2) dispone che T. E. conservi il solo cognome “T.” della madre; 3) dispone la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile di Vigonovo (VE) per le annotazioni di legge; 4) spese compensate;

Vicenza, 16/01/2018

L’ESTENSORE
dott. Dario Morsiani

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Caparelli

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