CivileContratti e obbligazioniNews giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Decesso in piscina. Responsabilità del gestore o del bagnino?

Un uomo si immerge nella piscina olimpionica gestita da S. Spa. Colpito da un malore, viene soccorso da uno dei bagnanti (il bagnino interviene solo in seguito) e trasportato in coma al pronto soccorso; muore due settimane dopo.

I familiari sottolineano il nesso causale tra l’eccessivo ritardo nell’intervento del bagnino e il decesso, anche grazie alle testimonianze rese dai presenti e la consulenza medico-legale del tecnico nominato dal PM.

Parte attrice, quindi, chiede la condanna del gestore del centro natatorio (S. Spa) e del bagnino al risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale.

Qual è stata la chiave che ha permesso ai familiari di ottenere il risarcimento da entrambi i convenuti?

Prima di tutto, il giudice sottolinea il rapporto contrattuale che si instaura tra il deceduto e i gestori della struttura nel momento stesso in cui avviene pagamento del biglietto; il che fa sorgere, per quest’ultima, «l’obbligo di fornire la prestazione richiesta, l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro i quali frequentano le piscine».

In secondo luogo, stando a quanto specificato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/07/2016 n. 206, G.U. 17/11/2016, una simile struttura ha l’obbligo di assumere del personale addetto al servizio di salvataggio e primo soccorso. La responsabilità del centro natatorio, quindi, è quella di natura contrattuale specificata nell’art. 1218 c.c.

La parte attrice ha, quindi, provato con successo l’inadempienza del personale preposto alla salvaguardia della clientela, la quale responsabilità contrattuale nei confronti del cliente investe anche il gestore responsabile.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4123/2016 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all’udienza del 04/06/2019 con la fissazione del Termine previsto dall’art. 190, c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale

TRA

B. L. C., c.f.: X, e M. V. X elett. te dom. te alla VIA X, 15 46100 MANTOVA presso lo studio dell’Avv. A. C. c.f.: X ed A. G., dai quali sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce all’atto di citazione – ATTRICE

E

B. G., c.f.: X, – CONVENUTO CONTUMACE

NONCHÉ

S. S.P.A ., in persona del l.r.p.t. -CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c..

Conclusioni:

Attrici: “- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. G. B., ut supra, nonché di S. spa, ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la morte del sig. G. M. e per i danni tutti subiti dalle attrici in seguito ai fatti de quo, per i motivi esposti; – conseguentemente condannare G. B., ut supra, nonché S. spa, ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro, a pagare alla sig. ra L. C. B., ut supra, la somma di 300.000,00 a titolo di danno per la perdita del congiunto ed 543,78 per danno patrimoniale, ed alla sig. ra V. M., ut supra, la somma di 280.000,00 a titolo di danno per la perdita del congiunto e 2.914,00 per danno patrimoniale, o quelle maggiori o minori somme che risulteranno accertate in corso di causa, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decesso del M. (21.07.2015) sull’intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo. Col favore delle spese ivi compreso il rimborso forfettario al 15%. Si insiste per l’ammissione delle prove non ammesse.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, L. C. B. e V. M., rispettivamente moglie e figlia del signor G. M., hanno esposto che in data 05/07/2015, alle ore 11.00 circa, i coniugi M. si recarono presso il centro natatorio E. D. di Mantova, ove il signor M. si immerse nella vasca olimpionica centrale, mentre la moglie faceva il bagno nella piscina con il livello dell’Acqua più basso, e che intorno alle ore 11.15 circa alcuni bagnanti si accorsero che il sig. M. era prono quasi sul fondo della vasca; a quel punto uno dei bagnanti tentò di soccorrere il signor M. e gli altri bagnanti attirarono l’attenzione del bagnino che si tuffò per tirare fuori dall’acqua il sig. M., il quale, a seguito delle manovre di rianimazione, venne trasportato in coma al pronto soccorso dell’ospedale X di Mantova, con diagnosi di “I. in post ACC in annegato”, e ove è poi deceduto in data 21/7/2015. Le attrici a fondamento delle proprie pretese hanno altresì sostenuto che, dalle informazioni rese dai testimoni e dalla consulenza medico-legale del tecnico nominato dal pubblico ministero nell’ambito delle indagini penali, è risultato provato l’eccessivo ritardo con cui è intervenuto l’assistente bagnante, G. B., ed è emerso il nesso causale fra il decesso del signor M. e l’annegamento. Tanto premesso, hanno chiesto condannarsi, in via solidale, il gestore del centro natatorio, S. s.p.a. e il bagnino G. B. al risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale in favore delle attrici, rispettivamente moglie e figlia convivente del defunto signor M. G..

I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.

Compiute le verifiche preliminari, acquisiti i documenti ed espletata istruttoria mediante escussione testimoniale, le attrici hanno precisato le conclusioni in epigrafe trascritte innanzi al giudice (assegnatario del procedimento dal 10.5.2018 a seguito di trasferimento ad altro Ufficio giudiziario del Giudice originario assegnatario del procedimento), e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.

Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.

Nel merito, è opportuno premettere alcune considerazioni con riguardo alla natura della responsabilità in contestazione ed al conseguente regime dell’onere probatorio.

II rapporto tra i clienti del centro natatorio e il centro stesso si inquadra, infatti, nell’ambito della responsabilità di tipo contrattuale. pacifico che con il pagamento dell’ingresso da parte del cliente sorge in capo alla struttura oltre all’obbligo di fornire la prestazione richiesta, l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro i quali frequentano le piscine. In particolare, con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/07/2016 n 206, G.U. 17/11/2016 è stata confermata l’obbligatorietà per tali strutture di dotarsi di figure professionali quali l’assistente bagnante, ovvero persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine, il quale ha il compito: di prevenire gli incidenti in acqua o farvi fronte se avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di formazione e periodicamente aggiornate; nonché di regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti; far applicare e far rispettare il regolamento della piscina. La struttura, quindi, adempie i propri obblighi contrattuali anche attraverso l’attività, necessaria e obbligatoria, della figura dell’assistente bagnante. Ne deriva che la responsabilità del centro natatorio nei confronti degli utilizzatori, di natura contrattuale, può conseguire, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., anche dall’inadempimento degli obbligazioni poste in capo agli ausiliari, anche in assenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, laddove vi sia un collegamento fra la prestazione dell’ausiliario e l’organizzazione aziendale (Cassazione Civile n. 18610/2015; Cassazione Civ. n. 10616/2012). La consacrata natura contrattuale della responsabilità civile della struttura comporta l’applicazione del corrispondente regime di onere probatorio.

È, dunque, a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto, del danno e del nesso di causalità, restando a carico del danneggiante la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Peraltro, ad ulteriore precisazione di quanto precede, ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità del centro postuli pur sempre la colpa dell’ausiliario, non potendo della responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l’art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore non certo il debitore (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n. 4400). A tal riguardo la giurisprudenza penale, con principi valevoli anche in sede di responsabilità civile, ha precisato che “il bagnino deve tenere una condotta diligente, tenendosi pronto ad intervenire per scongiurare sia pericoli evidenti che pericoli più subdoli; il suo dovere di diligenza troverà un limite nella concreta possibilità di intervento, nel senso che, qualora si possa definire l’intervento del bagnino come impossibile, egli non incorrerà in responsabilità” (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 04/06/2013 n 24165). Più in generale, in assenza di colpa imputabile al bagnino verrà quindi meno anche la responsabilità della struttura per fatto dell’ausiliario.

È principio altrettanto consolidato che del fatto dannoso possa rispondere, in via solidale, anche lo stesso ausiliario autore immediato del danno. Anche in questo caso, con riguardo alla natura della responsabilità, valga osservare che trattasi, nel caso di specie, di responsabilità di tipo contrattuale. Quando, infatti, il cliente richiede la prestazione alla struttura, stipula sì, formalmente, un contratto con tale ente, ma l’ente tale contratto lo esegue anche attraverso l’attività degli assistenti bagnante, di cui, come si è visto, è tenuta a dotarsi obbligatoriamente in osservanza della legge.

Nella prestazione richiesta appaiono, pertanto, inscindibili gli obblighi di fornitura di un servizio e gli obblighi c.d. di protezione della persona del cliente, che costituiscono oggetto del rapporto giuridico che si instaura rispetto alla struttura, con il contratto, e, rispetto al bagnino, in esito al c.d. contatto sociale.

Dunque, la natura della responsabilità di tutti i convenuti è, nel caso di specie, da reputarsi contrattuale, e soggetta pertanto al regime probatorio privilegiato di cui si è fatto cenno, e al termine prescrizionale decennale che è proprio di tale specie di responsabilità. Ne deriva che l’elemento soggettivo della colpa rientra nell’onere probatorio gravante su i convenuti e in mancanza di assolvimento di tale onere, la conseguente incertezza circa la sussistenza dell’elemento soggettivo giova, come visto, al cliente.

Ciò posto occorre indagare se le attrici abbiano soddisfatto l’onere probatorio su di esse gravante, in particolare rispetto al nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’assistente bagnante e l’evento dannoso.

Dalla cartella clinica prodotta in atti (doc. 5) contenente anche la relazione di soccorso e il verbale di pronto soccorso, risulta che il “paziente è stato estratto dalla piscina, rinvenuto sul fondo” senza attività cardiaca, ripresa solo con le manovre rianimatorie dei soccorritori (cfr. pag.14 e 15) e che ha fatto ingresso in pronto soccorso in cd. codice rosso e successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione, ove è stata diagnosticata “ira in post acc in annegato” (cfr. pag 29); è poi deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale C. in data 21.7.2015 con diagnosi di “lesione anossica cerebrale post arresto cardiaco”.

Nella relazione di consulenza tecnica medico legale richiesta dal Pubblico Ministero nell’ambito delle indagini penali (doc.6 ), il dott. D. R. ha accertato, sulla base dei dati clinici, necroscopici e istopatoligici, che la morte di M. G. “va ragionevolmente ricondotta ad arresto cardiorespiratorio secondario a ipossia cerebrale, a sua volta conseguenza di asfissia meccanica acuta da annegamento” (cfr. pag.19). In particolare, nel caso specifico il paziente è stato interessato dalla “sindrome di pre-annegamento/semiannegamento” che si verifica quando l’insufficienza respiratoria acuta, consecutiva alla inalazione di acqua nelle vie aeree, conduce ad una morte del soggetto a distanza. Ciò chiarito, il consulente ha concluso affermando che “in virtù del continuum fenomenico – tra la sindrome di semiannegamento e il decesso- si deve indubbiamente riconoscere il nesso causale tra il decesso del sig. M. e l’annegamento patito il giorno 5.7.15, non evidenziandosi elementi sopravvenuti ed esclusivi atti ad interrompere/modificare la consecuzione degli eventi”. Aggiungendo che “ciò rende ragionevole ritenere che sulla ipossia verificatasi a livello encefalico abbiano inciso in maniera maggiormente significativa i minuti (peraltro non precisamente quantificabili) in cui il soggetto è rimasto nel mezzo annegante. La successiva evoluzione peggiorativa del quadro clinico, trattato in maniera tempestiva, assidua e adeguata dai sanitari, rappresenta peraltro quanto comunemente si osserva in casi simili di grave decadimento psico-fisico, sui quali anche i più moderni trattamenti medico-chirurgici non possono che agire in modo marginale”. (cfr. pag. 24). Da tali emergenze processuali può ritenersi provato che la causa del decesso di M. G. è stato l’annegamento, ovvero il trascorrere dei minuti in cui è rimasto nel mezzo annegante.

Così ricostruito l’evento dannoso occorre verificare se il protrarsi del tempo (causa del decesso) in cui M. G. è rimasto sott’acqua in fase di annegamento sia riconducibile alla condotta omissiva dell’assistente bagnante, premesso che sullo stesso, come visto, vige l’obbligo di salvataggio dei bagnanti. Su tale aspetto, il convincimento del Giudice può fondarsi oltre che sulle dichiarazioni testimoniali rese in udienza, anche sui verbali, prodotti in atti, di sommarie informazioni assunte nell’ambito delle indagini penali. Le prove raccolte nell’ambito del procedimento penale costituiscono, infatti, legittima fonte di convincimento in sede civile (Cass. civ. Sez. II Sent.20/01/2017, n. 1593). Preliminarmente, la teste B. B., dipendente della società convenuta, ha confermato, all’udienza del 19.3.2018, che il giorno 5.7.2015 erano in servizio quali assistenti bagnante: il sig. L. M., il sig. A. D., il sig. G. S. F. e il sig. G. B., quest’ultimo in qualità di responsabile -coordinatore.

La teste G. G. ha poi confermato che i “bagnini si trovano nelle posizioni usuali” e che “G. B. faceva la spola tra l’ombrellone e il lato lungo della piscina olimpionica opposto alle gradinate”. Appare dunque confermato che G. B. fosse in servizio il giorno 5.7.2015 e che fosse addetto alla sorveglianza della piscina olimpionica- in cui si trovava M. G. sul bordo lungo.

Quanto ai tempi di reazione di G. B. ai fini della valutazione della sussistenza di una condotta omissiva- in quanto non adeguatamente tempestiva- giuridicamente rilevante poiché in violazione dell’obbligo di salvataggio su di esso gravante, valgono innanzitutto le dichiarazioni di F. M., cliente del centro natatorio, il quale è stato sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Locale del Comune di Mantova, in data 5.7.2015 alle ore 13.55. Tali dichiarazioni di F., non legato peraltro da alcun rapporto di parentela o di amicizia con le odierne attrici, risultano particolarmente attendibili perché rese nell’immediatezza del fatto. Lo stesso ha affermato che: “mi stavo portando dal lato dei trampolini verso il lato prospiciente l’edificio quando notavo una signora che segnalava la presenza di un bagnante sul fondo piscina. Un altro bagnante si immergeva e subito dopo risaliva richiamando l’attenzione di un assistente bagnante che immediatamente si immergeva e soccorreva il predetto bagnante in difficoltà” (cfr. doc.3). Tale circostanza è confermata anche dalle dichiarazioni della sig. ra F. P., assunte nel medesimo giorno del fatto. La sig. F. ha precisato che quando insieme al figlio “ci trovavamo a nuotare a metà vasca ho notato un signore che stava nuotando dal centro verso il bordo vasca. Quando con mio figlio siamo giunti al fondo vasca lo stesso mi faceva notare che il signore che avevamo notato poc’anzi era sul fondo vasca immobile. Un signore dal bordo vasca si è tuffato per verificare la condizioni del signore e nel frattempo altre persone allertavano i bagnini”. (cfr. doc.2). Risulta, pertanto, provato che il primo ad intervenire per tentare il recupero di M. G. dal Fondo vasca è stato un cliente della struttura il quale si è immerso per verificare le condizioni del soggetto posto sul fondo della vasca (M. G.) ed è poi risalito, e a quel punto G. B., si è tuffato per condurre fuori dall’acqua il sig. M..

Dalle dichiarazioni rese alla Polizia Locale dalla sig. ra G. G., sempre nell’immediatezza del fatto, risulta poi evidente che l’intervallo di tempo trascorso dall’inizio dello sprofondamento del corpo di M. G. all’intervento di G. B. sia stato superiore ai due minuti. La stessa ha dichiarato: “mentre nuotavo nell’area libera da corsie nella vasca da 50 metri situata nel parco estivo della piscina D. ho notato ad una distanza di circa 10 metri dai blocchi di partenza lato nord, ovvero dove la vasca ha una profondità di 2 metri, un uomo (n.d.r. il M.) in posizione verticale … sott’acqua di circa 80 centimetri con gli occhi chiusi”. “continuavo a nuotare in direzione del lato opposto della vasca. Dopo circa un paio di minuti ritornavo nuotando in direzione del punto in cui si trovava l’uomo notato in precedenza e mi sono accorta che lo stesso era in posizione prona quasi sul fondo della vasca quindi richiamavo urlando l’attenzione del bagnino” (doc. n. 1 verbale di sommarie informazioni). evidente che al di là del tempo stimato dalla stessa sig. ra G., è corretto ritenere che il tempo di percorrenza a nuoto dal punto in cui si trovava il M., circa 10 metri dai blocchi di partenza, al bordo opposto (distante quindi circa 40 metri) e di ritorno nel medesimo punto di incontro, sia di circa due minuti.

Dalle su esposte emergenze processuali risulta, pertanto, provato che il corpo di M. G. è rimasto immerso nel mezzo annegante per almeno due minuti, sprofondando verso il fondo, e che dal momento in cui il primo bagnante si è accorto della presenza sul fondo del corpo, è trascorso un altro lasso di tempo, non quantificabile, in cui altro soggetto si è immerso per verificare le condizioni del M. e solo successivamente il B. provvedeva al salvataggio e all’effettuazione delle manovre di primo soccorso.

Risulta, dunque, che l’intervento di G. B. non possa considerarsi tempestivo, tenuto conto che il tempo stimato per il decesso da annegamento (così come anche da relazione tecnica del dott. R., doc.5) è compreso tra i 3 e i 7 minuti e che il corpo di M. G., privo di sensi, è rimasto sott’acqua un tempo sufficiente a sprofondare sul fondo, a farsi notare dagli altri bagnanti e a consentire che un bagnante si accertasse delle sue condizioni, prima che il B. si tuffasse per recuperarlo.

A fronte di tali elementi probatori forniti dalla parte attrice, incombeva sui convenuti dimostrare le diverse ragioni di esclusione dell’imputabilità del fatto dannoso, provando l’impossibilità di intervento (ad esempio, per carenza di personale o per il sovraffollamento della struttura; circostanze che peraltro, nel caso di specie, sono escluse rispettivamente, dalle dichiarazioni rese dalla teste B. e dalla relazione della Polizia Locale di cui al doc.7). Parte convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo assolto all’onere probatorio su di lei incombente, sicché sussiste la responsabilità dei convenuti per la morte del sig. G. M. e per i conseguenti danni da perdita parentale subiti dalle attrici.

Passando alla quantificazione dei danni, vi è da premettere che L. C. B. e V. M., sono rispettivamente la moglie e la figlia convivente della vittima.

In assenza di emergenze istruttorie che comprovino il contrario (invero non risulta che il nucleo familiare fosse travagliato da divisioni o incomprensioni ), non vi è ragione di dubitare (e può quindi presumersi) che, in base a massime di esperienza ed all’id quod plerumque accidit, tra le ricorrenti e la vittima intercorressero gli abituali rapporti di frequentazione, solidarietà ed affetto reciproco che connotano abitualmente il rapporto con il proprio marito o padre o figlio.

Ed è noto che l’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia trova riconoscimento e tutela costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Conseguentemente, come ben chiarito dalle note pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.03 della Corte di Cassazione e da tutta la giurisprudenza successiva (ivi comprese le pronunce delle sezioni unite del novembre 2008 ), in caso di uccisione di un prossimo congiunto, compete senz’altro ai parenti, ai sensi dell’art 2059 cc, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la vittima.

Per le stesse ragioni prima evidenziate, può altresì presumersi che le ricorrenti, oltre a vedere interrotto il loro rapporto familiare con la vittima, abbiano anche patito considerevole sofferenza morale a seguito della perdita del congiunto.

Il pregiudizio maggiore (sia conseguente alla lesione del rapporto parentale, sia di natura morale per la sofferenza patita a seguito della scomparsa del M.) è stato senza dubbio accusato dalla moglie, la quale ha perduto il proprio compagno di vita all’età di 65 anni.

Inferiore deve invece stimarsi il pregiudizio patito dalla figlia V., di anni 40, tenuto comunque conto del fatto che la stessa viveva ancora con i genitori e che, dunque, anche se aveva raggiunto un’età adulta, condivideva la propria quotidianità con il defunto padre.

Alle ricorrenti, quindi, compete jure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto e per la sofferenza patita.

Ai fini della liquidazione può aversi riguardo ai parametri risarcitori di della voce di danno elaborati dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano ed abitualmente utilizzati anche dall’intestato Tribunale.

sulla scorta di queste premesse va quindi riconosciuta a B. L. C. la somma di euro 274.000,00, e alla figlia V. M. la somma di euro 250.000,00, importi già liquidati all’attualità e che non vanno quindi sottoposti a rivalutazione monetaria.

Potendosi ritenere che in caso di immediata percezione delle predette somme le ricorrenti ne avrebbero fatto un uso che avrebbe loro consentito di ottenere una remunerazione pari almeno all’interesse legale, alle attrici possono essere riconosciuti anche gli interessi compensativi della mancata immediata percezione del risarcimento dovuto, al tasso legale. Ai fini della liquidazione degli interessi, le somme sopra indicate (come detto liquidate all’attualità ), vanno però devalutate, secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data della morte del M. (21.7.15) e poi rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice da della data sino all’attualità, con calcolo degli interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale.

Alla figlia M. V. spetta inoltre il risarcimento del danno emergente per le spese funerarie tutte sostenute in conseguenza del decesso del padre, e alla moglie B. L. C. quelle sostenute per la cremazione della salma.

sulla scorta della documentazione prodotta le prime possono essere quantificate nell’importo, già liquidato all’attualità, di euro 2.914,00, e le seconde nell’importo di euro 543,78, con gli interessi calcolati nel modo innanzi esposto con devalutazione alla data del pagamento (30.7.2015). La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dei convenuti, con liquidazione d’ufficio sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 1 e 4 del DM 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 37/18, tenendo conto della mancata opposizione dei convenuti e del valore della causa corrispondente a quello minimo dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: – accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine ai pregiudizi patiti dalle attrici e, per l’effetto, condanna, G. B. e S. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro, a pagare alla sig. ra L. C. B., la somma di 274.000,00 a titolo di danno per la perdita del congiunto ed alla sig. ra V. M., la somma di 250.000,00 a titolo di danno per la perdita del congiunto, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decesso del M. (21.07.2015) sull’intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo; – Condanna, G. B. e S. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro, a pagare alla sig. ra L. C. B., la somma di 543,78 per danno patrimoniale, ed alla sig.ra V. M., la somma di 2.914,00 per danno patrimoniale, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del 30.7.2015 sull’intero importo del danno devalutato a quella data e via via rivalutato anno per anno fino al saldo; – Condanna G. B. e S. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, che liquida nella somma complessiva di euro 21.875,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Mantova il 12.9.2019

Il giudice
Dott. Valeria Monti

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button