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Obbliga la moglie a baciarlo in bocca: Cassazione lo condanna per violenza sessuale

Corte di Cassazione – sentenza n. 37460/2021, sez. Quinta Penale

La sopraffazione e la mancanza di consenso sono i concetti chiave che portano alla configurazione della violenza sessuale, e valgono anche quando si pretende un bacio.

È quanto si evince dalla sentenza n. 37460/2021, con la quale la Cassazione ha respinto le tesi difensive avanzate dal marito per un gesto compiuto ai danni della moglie.

Il caso

L’uomo era già stato condannato in appello a due anni di reclusione con beneficio della sospensione condizionale per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei figli, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie. Il tutto a configurare un rapporto basato su prevaricazione, vessazione e violenza nei confronti dei famigliari.

Fatto il ricorso in Cassazione, l’uomo ha denunciato l’inattendibilità della moglie additandola come la causa stessa della separazione. Secondo il primo motivo, le dichiarazioni rilasciate dalla moglie non dimostrano in alcun modo le violenze subite, tanto meno una violenza sessuale che consisteva nel baciarla sulla bocca senza il suo consenso. Il secondo motivo, invece, è volto a provare l’inconsistenza delle denunce per lesioni, violenza privata e sequestro. Tuttavia, le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato quanto dichiarato dalla moglie.

La violenza sessuale

Esaminato il ricorso, i giudici di Cassazione l’hanno ritenuto inammissibile. Il racconto fornito dalla donna, infatti, è coerente e privo di un fine calunnioso ai danni del marito, senza contare le conferme avute da elementi esterni per i reati di lesioni, maltrattamenti e sequestro di persona.

Per quanto riguarda la violenza sessuale, i giudici hanno ricordato che la «giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutti quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante».

Nel caso in questione, la violenza sessuale è evidente: «L’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa». In poche parole, siamo in presenza della mancanza di consenso nei confronti di un’atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie e senza alcun fine rinconciliatorio.

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