News giuridicheResponsabilità e risarcimento danniSentenze

Responsabilità extracontrattuale – Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2249/2018, giudice Rispoli

Il caso
B., marito di M.G., entrando nella filiale locale dell’Istituto di credito U., venne colpito dalla porta automatica. In seguito alla caduta a terra, riportò vari traumi giudicati guaribili in 20 giorni:

  • trauma cranico senza perdita di coscienza e trauma braccio destro;
  • trauma da caduta con frattura polso destro;
  • contusione femore destro con conseguente difficoltà di deambulazione;
  • trauma cranico.

In seguito, B. affrontò un periodo di cure domiciliari durante il quale la sua salute fisica e psichica peggiorò gradualmente. Un giorno, in seguito a un incidente domestico, B. cade a terra riportando gravi lesioni. Il soggetto, infine, muore dopo un intervento in ospedale e il successivo ritorno a casa.

La domanda attorea, presentata dalla moglie del deceduto (M.G.), vuole dimostrare la responsabilità dell’istituto di credito nella caduta iniziale del marito. Parte opponente, invece, assume che la causa della caduta di B. fosse ascrivibile alla disattenzione della vittima, in quanto le porte non sono risultate essere affette da malfunzionamenti di alcun tipo.


Scopri altre sentenze in tema ‘responsabilità extraccontrattuale’


TESTO INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice designato dr.ssa Martina Rispoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 4682 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2013 posta in deliberazione, all’udienza del 24 Maggio 2018 con concessione alle parti dei termini e. art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche

TRA

M.. G. rappresentata e difesa dall’avv. G. G. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza,. n. 15;

ATTRICE

CONTRO

U. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F. D. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via L. n. 40;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza del 24.5.2018 che si intende interamente trascritto in questa sede.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

M.. G. ha convenuto in giudizio l’istituto di credito U. spa per ottenerne, previa affermazione di responsabilità, nell’infortunio occorso al marito, A.. B., in data 25.1.2006, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti iure proprio e iure hereditatis. A fondamento della domanda ha esposto che, nelle condizioni di tempo di cui sopra, nel mentre il marito si accingeva ad entrare nella filiale della banca U. spa sita in Vicenza, via, veniva colpito dalla porta automatica (c.d. bussola), cadeva in terra sbattendo la testa riportando “un trauma cranico senza perdita di coscienza e trauma braccio destro..”, “trauma da caduta con frattura polso destro, contusione femore destro con conseguente difficoltà di deambulazione. Trauma cranico.” e veniva giudicato guaribile in giorni venti; che, successivamente, il B., affrontava un lungo periodo di cure domiciliari, assistito dalla moglie e dalla badante, subendo un grave peggioramento della Salute fisica (camminava con la sedia a rotelle o con l’ausilio di un bastone) e psichica (cessava ogni attività sportiva e sociale); che, in data 2 aprile 2007, il B., nell’ambito di un incidente domestico, cadeva in terra riportando che gravi lesioni che, dopo un intervento all’Ospedale di Montecchio Maggiore ed il rientro nell’abitazione, ne provocavano la morte in data 13 ottobre 2007. L’U. spa si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento della domanda attorea, assumendo la causa della caduta del B. fosse ascrivibile ad una mera disattenzione della vittima non essendo stato rilevato alcun tipo di malfunzionamento delle porte automatiche a seguito dell’istruttoria svolta dall’istituto di credito.

Concessi i termini di cui all’art. 183 cpc, sentiti i testi ed accolto l’ordine di esibizione avente ad oggetto le video riprese delle telecamere presenti sul luogo, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all’udienza indicata in epigrafe e trattenuta in decisione con termini di legge (art. 190 cpc) per deposito degli scritti conclusivi.

Tanto premesso la domanda è infondata ed impone una pronuncia di rigetto.

L’attrice ha invocato, l’affermazione di responsabilità dell’istituto di credito in relazione alla caduta del marito asseritamente provocata da una non corretta apertura delle porte automatiche di accesso ai locali che, secondo i canoni normativi, va ascritta nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 cc e su cui si impone qualche breve precisazione.

Sebbene la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cc, abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e che il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l’onere di provare il caso fortuito (ossia, l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale), tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. La responsabilità da cose in custodia e. art. 2051 cc, infatti, sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’alterazione della res che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.

Al riguardo si osserva che la Suprema Corte in ripetute occasioni, (cfr, Cass. 24428/’09; 858/’08 nonché, 8005/’10) ha ribadito che l’insidia è una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 cc) ed, in tal caso, incide sull’onere della prova a carico del custode tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità presunta di cui alla citata norma, l’insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa che ha prodotto o nell’ambito della quale si è prodotta l’insidia ed il danno in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.

Pertanto, spetta al custode l’onere della prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum di colpa, mediante la dimostrazione positiva del “caso fortuito”, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso soggetto danneggiato Va in ogni caso evidenziato, che a fronte della suddivisione degli oneri probatori previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva, la più vantaggiosa condizione della parte attrice impone al giudicante una valutazione particolarmente rigorosa della dimostrazione, a suo carico, avente ad esclusivo oggetto la precisa dinamica dei fatti ed il nesso di causalità fra essi ed il danno lamentato (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 17-01-2018, n. 1064 “In tema di responsabilità e. art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno….”). Ora, venendo all’esame del caso di specie la domanda è infondata e, per l’effetto, deve essere rigettata non avendo l’attrice idoneamente assolto proprio all’onere probatorio sulla stessa incombente della ricostruzione delle modalità dell’infortunio e sulla ricollegabilità causale ed in termini certi ed inequivoci del danno alla persona ad effettiva anomalia della res in custodia della convenuta (nello specifico, della Porta automatica di accesso all’istituto di credito). Le prove orali, sul punto espletate, non hanno fornito nessun elemento fattivo in ordine alla ricostruzione del fatto storico della caduta del marito, A. B., ed al nesso di causalità con la non corretta apertura della Porta automatica.

Infatti nessuno dei plurimi testi di parte attrice, cui la G. è stata ammessa alla relativa testimonianza a seguito dell’estensione dell’originaria ordinanza istruttoria, ha avuto una cognizione diretta del sinistro poiché tutti hanno dichiarato di averne avuto una conoscenza de relato proveniente, peraltro, dalla G. stessa (vedi testi P. D., B. V., R. F.). Al contempo, invece, i testi di parte convenuta hanno dimostrato che le allegazioni dell’attrice sul malfunzionamento della Porta erano prive di fondamento avendo i soggetti preposti alla manutenzione dichiarato di non avere riscontrato alcun tipo di anomalia nell’apertura e chiusura (teste G. S.: “io assistetti alle prove e firmai anche un rapportino che confermò che tutto era regolarmente funzionate” ha anche aggiunto che aveva ricevuto alcune lamentele ma non sul ro o funzionamento delle porte ma sui tempi di apertura e chiusura; il teste C. N. “ho saputo che la Porta non presentava problemi mi pare dal direttore della filiale allorché lo chiamai per sapere se erano stati riscontrati problemi”). Inoltre, va aggiunto, che l’attrice non ha provato la sussistenza del nesso di causalità tra l’infortunio in avvenuto nella filiale della U. spa e quello successivo avvenuto in ambito domestico più di anno dopo che ha determinato il decesso del B.. Ne d’altro canto può affermarsi che l’attrice non sia stata adeguatamente ammessa alla prova dei fatti allegati: in corso di causa è stato accolto dal giudicante l’ordine di esibizione rivolto alla U. spa avente ad oggetto le riprese delle videocamere di vigilanza cui la convenuta non ha ottemperato per una ragione oggettiva, a sé non imputabile, costituita dall’impossibilità di conservare le immagini oltre il tempo limite di dieci anni prescritto dalla legge (cfr. dichiarazione scritta del 18.2.2016 nonché le dichiarazioni rese dall’avv. B.. all’udienza del 2.12.2016) e da cui, pertanto, non è lecito trarre nessun argomento di prova sfavorevole alla ..

Né può ritenersi meritevole di accoglimento l’altro ordine di esibizione, sulla cui ammissione l’attrice ha insistito anche negli scritti conclusivi, rivolto alla società di vigilanza C. spa e finalizzato ad ottenere il nominativo degli addetti alla vigilanza di turno il giorno del sinistro. L’ordine di esibizione non è stato accolto ed è stato correttamente già rigettato in corso di causa dal giudicante, per la ragione assorbente che non è stato ritualmente formulato dei termini per la presentazione di istanze istruttorie (ovverosia i limiti di cui all’art. 183 cpc), ma solo tardivamente dal procuratore all’udienza del 30.5.2017. Quello, invece, di contenuto analogo e rivolto sin dal memoria n. 2 all’istituto di credito, è stato accolto ma non ha potuto fornire la richiesta identificazione per le legittime ragioni più sopra indicate.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto non può che pervenirsi al rigetto della domanda attrice in quanto, coerentemente alla logica dispositiva che informa il sistema probatorio del processo civile, non è stato assolto l’onere probatorio gravante sull’attore posto che l’art. 2697 c.c., ed il sotteso principio processuale (“actori incumbit onus probandi”) pretende che sia esclusivamente l’attore a subire le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio che la citata disposizione pone a suo carico.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai valori medi indicati nel DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della controversia (euro 490.000,00- art 5).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda avanzata da M.. G. nei confronti di U. spa; b) condanna l’attrice alla rifusione, in favore di U. spa delle spese di giudizio che liquida, in euro 12.678,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Vicenza, 14.9.2018

Il giudice
Martina Rispoli

Scopri altre sentenze in tema ‘responsabilità extraccontrattuale’

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button