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Cassazione: divorzio e cure estetiche per il minore

Se le cure estetiche sono effettuate dal minore al fine di rimuovere una situazione di disagio, l’affidatario può chiederne il rimborso all’ex coniuge. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione tramite sentenza n. 5490.
Il caso in questione è quello di una minore, la quale si sottopone a un intervento per eliminare dal viso una peluria «anomala per un soggetto di sesso femminile» e fonte di non poco imbarazzo. Una volta ricevuta la domanda di rimborso da parte dell’ex coniuge, il padre si rifiuta di pagare la cifra di 5mila euro sostenendo di non essere stato interpellato nel momento in cui l’operazione era stata decisa. Altro motivo per non pagare era l’assenza di qualsiasi prescrizione medica che smentisse l’inutilità dell’operazione.
Secondo la Cassazione, a essere inutile è il ricorso effettuato dal padre. Si ricorda, infatti, che l’obbligo d’informazione a carico del genitore affidatario o di accordo preventivo può essere superato se le spese da effettuare riguardano una decisione di «maggior interesse» per il figlio. In questo caso il genitore non affidatario si deve attenere al rimborso, ma solo nel caso in cui non abbia fornito validi motivi per non farlo. Nel caso in questione, il padre non aveva presentato sufficienti prove che dimostrassero la futilità dell’intervento. Dovrà, quindi, rimborsare le spese sostenute dal genitore affidatario.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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