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Diffamazione e social network: la differenza tra ‘ladro’ e ‘imbroglione’

Ci sono offese e offese. Se poi si parla di social network, vista anche la disastrosa piega che ha preso il dibattito pubblico su tali piattaforme, è bene specificare quali rientrino nella diffamazione e quali no. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 628/2019, ha definito uno spartiacque.

Il caso in esame è quello di un cittadino, il quale su Facebook aveva definito ‘imbroglioni’ il querelante e i colleghi, accusandoli anche di essersi appropriati del denaro prelevato forzosamente ai cittadini. Il ricorso presentato alla Corte voleva un riesame della decisione presa in Corte d’Appello, nel tentativo di far rientrare le affermazioni fatte nel calderone della critica politica; in questo modo, si sarebbe potuto approfittare dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p.

I giudici, però, non sono dello stesso avviso. Sebbene la definizione ‘imbroglioni’ possa rientrare in un’aspra critica di tipo politico, l’accusa di essersi appropriati del denaro pubblico è ben più grave; con essa, infatti, si valicano i confini della critica politica per varcare quelli della diffamazione. Nessuna particolare tenuità del fatto è configurabile.

Viene, così, respinto il ricorso presentato contro la condanna per diffamazione già decisa dalla Corte d’Appello di Messina.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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