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Una nuova decisione in tema di assegno di divorzio, nel rispetto dei principi delle Sezioni Unite

25 MAR 2020 – VERONA
Tribunale di Verona, 28 gennaio 2020, n. 179  – Pres. D’Amico – Rel. Nappi

DIVORZIO CONTENZIOSO – ASSEGNO DIVORZILE – VALUTAZIONE CAPACITÀ PATRIMONIALE – CONTRIBUTO AL MENAGE FAMILIARE – DURATA DEL MATRIMONIO – SUSSISTE (art. 5 L. 898/1970)

Va accolta, nel rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie, sulla base delle circostanze emerse in corso di causa, ovvero: l’entità della capacità reddituale e patrimoniale del marito; l’assenza in capo alla moglie di redditi ulteriori rispetto a quelli percepiti a titolo di assegno di mantenimento; il contributo fornito dalla moglie al ménage familiare, essendosi quest’ultima  dedicata alla cura e all’accudimento della prole, considerate la presumibile gravosità degli impegni lavorativi del marito e la durata quasi trentennale del matrimonio, che viene presa in considerazione nell’ottica di valorizzare le istanze solidaristiche che permeano il vincolo coniugale, anche dopo la sua cessazione.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, a fronte di un patrimonio del marito pari a circa 5 milioni di euro, ha disposto in favore della moglie un assegno divorzile di 4.500,00 euro mensili. Quest’ultima non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale, essendosi invece dedicata pacificamente alla cura e all’accudimento dei figli, mentre il marito era presumibilmente assente a causa di impellenti impegni lavorativi.]

Conformi: SS.UU., Cass. Civ. n. 18287/2018.

Massima a cura dell’avv. Sabrina De Santi

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