Lavoro e previdenzaNews giuridicheRagionamento Legale

Indennità di accompagnamento – Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 234/2018, giudice Robustella

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO – ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA – PENSIONE DI INABILITÀ – MINIMO DELLE FUNZIONI VEGATATIVE – ACCOGLIMENTO
In tema di indennità di accompagnamento, uno dei due requisiti, alternativi, necessari per la sua concessione è quello della inidoneità al compimento degli atti quotidiani della vita, determinante la necessità di un’assistenza continua; senza estendere la portata dell’interpretazione al punto di far coincidere il requisito per la concessione dell’indennità di accompagnamento con quello relativo alla concessione della pensione di inabilità, il requisito in questione si dilata in modo tale da intendere il minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani.

CASSAZIONE 8557/2018
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO – ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA – DEAMBULAZIONE – RIGETTO

L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento ai mutilati e agli invalidi civili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: È una prestazione economica erogata dall’INPS, posta a favore di coloro a cui sia riconosciuta un’invalidità civile nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza l’ausilio di un altro soggetto; spetta indipendentemente dall’età e dalle condizioni di reddito del beneficiario.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

dott. Antonio Robustella – Presidente
dott. Isabella Diani – Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino – Consigliere rel.

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all’udienza del 15.1.2017 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero n 6213/12 R.G. del Ruolo

P. T. F. L., rappresentato e difeso dall’avv. to G. C., presso il cui studio, sito in C. XX, è elettivamente domiciliato

Appellante

INPS ISTITUTO NAZIONALE  in persona del legale rapp. te pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via G. F. n. 4, rappresentato e difeso dall’avv. L. C.

Appellato

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 16.7.2012 l’appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. M. C. V. n. 236/2012, lamentando il rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/1980, a partire dalla domanda amministrativa (7.8.2009). L’appellante sottolineava la gravità del quadro patologico da cui era affetto, presente sin dalla domanda amministrativa, ed insisteva per l’accoglimento della domanda, vinte le spese del doppio grado.

Ricostituitosi il contraddittorio l’Istituto chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi alle argomentazioni svolte nella impugnata sentenza, di cui chiedeva la conferma.

Veniva disposta ed espletata nuova C.T.U.
All’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Lamenta l’appellante che il primo Giudice avrebbe rigettato la domanda pur in presenza di un grave quadro patologico in grado di determinarne l’accoglimento della domanda sin dall’epoca dell’istanza amministrativa; che il giudice di prime cure si sarebbe acriticamente attenuto alle risultanze della relazione di consulenza del perito, il quale aveva sottovalutato il grave quadro patologico della ricorrente, la quale aveva necessità di assistenza continua.

Per quanto attiene al requisito sanitario la questione deve risolversi tenendo conto degli accertamenti condotti dal nuovo CTU, nominato nella presente fase di giudizio, dott. ssa M. T., la quale ha accertato che F. L. risultava affetto da: Gravi esiti di poliomielite acuta arto inferiore destro Artrosi polidistrettuale Cardiopatia da dislipidemia già trattata con angioplastica Retinopatia ipertensiva con glaucoma Diabete mellito con neuropatia agli arti inferiori e pregressa ulcera flebostatica piede destro Sindrome depressiva di grado medio Pregressa insufficienza renale acuta con neoformazione vescicale trattata con chemioterapia Il CTU riteneva che per la presenza di tali patologie il paziente fosse invalido al 100% dalla data della domanda e bisognoso dell’accompagnamento dal 1-3-2013 a causa dell’aggravarsi progressivo delle patologie riscontrate.

Dagli elementi acquisiti al processo anche attraverso una attenta lettura della Consulenza T. e della documentazione in atti si evidenzia dunque che l’assistito da tale data è risultato affetto da una situazione capace di concretare i requisiti richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento vale a dire la necessità dell’aiuto permanente di un accompagnatore per la impossibilità di deambulare ovvero il bisogno di assistenza continua per inidoneità (“non essendo in grado”) a compiere gli atti quotidiani della vita. Deve ritenersi che le patologie rilevate hanno comportato certamente effetti limitanti sulla capacità del soggetto, tenuto conto dell’età, ed esse hanno determinato anche, dalla predetta data, la inidoneità a compiere gli atti quotidiani della vita. Tale situazione induce appunto la XX ad affermare che a partire dal 1.3.2013 gli atti quotidiani della vita di F. L. sono risultati impediti, rendendosi giornalmente necessaria la presenza di accompagnatore.

Invero, requisito necessario alla concessione del beneficio, in alternativa rispetto alla non deambulazione, è quello costituito dalla inidoneità al compimento degli atti quotidiani della vita determinante la necessità di un’assistenza continua. Con tale requisito, di autonoma rilevanza rispetto a quello della non deambulazione, veniva dal legislatore del 1980 notevolmente allargata l’area di discrezionalità nel riconoscimento del diritto al trattamento in quanto il concetto di inidoneità (“non essendo in grado di compiere”) agli atti quotidiani della vita appare ben più elastico e di soggettiva valutazione rispetto a quello della cecità, ovvero della non deambulazione, identificandosi con quello abbastanza generico di non autonomia (di soggetti “non autosufficienti”parla infatti la legge interpretativa del 26.7.84 n. 392). Anche se ciò non consente di estendere la portata della interpretazione al punto di far coincidere il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento con quello relativo alla concessione della pensione di inabilità, tuttavia, occorre valutare con attenzione il quadro complessivo costituito dalle patologie riscontrate dal Consulente. La circolare ministeriale n. 14 del 1992 definisce gli atti quotidiani della vita con riferimento a “quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita” ponendo tra gli altri proprio la vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento bisogni fisiologici, spostamento in ambiente domestico che sono appunto il nucleo essenziale non conservato dal soggetto in esame.

È certo che nella fattispecie in esame i requisiti di legge possono ravvisarsi a partire dalla data indicata dal CTU. L’INPS va quindi condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.3.2013 e non versati, oltre accessori come per legge.

Le spese, considerata l’accoglimento della domanda da una data successiva rispetto alla domanda amministrativa vanno parzialmente compensate nella misura di un terzo per il presente grado di giudizio. Le spese di CTU vengono poste a carico dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte così provvede: Accoglie parzialmente l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, riconosce il diritto di F. L. all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.3.2013; condanna l’INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre accessori come per legge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 e pone la restante parte a carico dell’INPS, che si liquidano in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario.

Pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico dell’INPS.

Napoli 15.1.2018

L’estensore Nicoletta Giammarino
Il Presidente Antonio Robustella

Scopri la Giurisprudenza di Merito del tuo Tribunale
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button