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Diritto all’adozione internazionale – Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 38/2018, giudice Mariani

ADOZIONE INTERNAZIONALE – OBBLIGAZIONE DI MEZZI – DIRITTO DI ADOTTARE – RIGETTO
La principale obbligazione dell’ente specializzato in adozioni internazionali è un’obbligazione di mezzi, ossia una prestazione conforme al criterio di diligenza, e non di risultato, in quanto l’oggetto dell’obbligazione non potrebbe in alcun modo essere quello di assicurare alla coppia l’adozione di un minore straniero, sia perché non esiste, notoriamente, un diritto ad adottare, così come non esiste, più in generale, il diritto ad avere un figlio.

CASSAZIONE 13332/2010
ADOZIONE INTERNAZIONALE – RESPONSABILITÀ DELL’ENTE – INIDONEITÀ – RIGETTO
Non vi è colpa dell’ente ma inidoneità degli adottanti se l’accoglienza del minore sia subordinata all’appartenenza di questi a una determinata etnia, rifiutando le altre.

LEGGE 476/1998 ARTICOLO 29BIS: «Le persone residenti in Italia che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2014 promossa da:

G. G. e B. D. con l’avv. C. F. e avv. F. S. con domicilio eletto in D. T. N. 13 ASCOLI PICENO presso lo studio dei difensori

ATTORI

contro

A. con l’avv. C. A. e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in XX, 210 C/O AVV. M. SESTILI 63100 ASCOLI PICENO

CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità contrattuale/ Risarcimento Danni

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.7.2017 in cui il giudice tratteneva la causa a sentenza ex art.281 quinques c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione a comparire innanzi all’intestato Tribunale i sigg.ri G. e B., coniugi, chiedevano “in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’A. … e per l’effetto condannare la stessa … a risarcire in favore degli attori la somma di 13.204, 47 a titolo di danno patrimoniale e di 12.000,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione. se del caso, in applicazione del disposto di cui all’art. 120 c.p.c., ordinare alla A. . di voler provvedere, con spese da porsi esclusivamente a carico della convenuta, alla pubblicità della decisione di merito, da realizzarsi mediante inserzione della sentenza per estratto, per una volta, sulle pagine di quotidiani a diffusione nazionale”. A fondamento della suddetta domanda, gli attori deducevano di aver conferito all’A. l’incarico per l’apertura di un procedimento di adozione internazionale, di essersi visti prospettare la possibilità di adottare i Messico un minore di nome V. ospitato presso il Centro denominato P. di Guadalajara, di non aver portato a compimento il procedimento adottivo a seguito del rifiuto del minore ad essere adottato da una coppia italiana e nell’espletamento del suddetto incarico l’A. avrebbe difettato di diligenza “allorquando: a) proponeva un abbinamento con una struttura (il P. ) al centro di uno scandalo mediatico-giudiziario inerente il “mercato delle adozioni internazionali”; b) ometteva ogni forma di assistenza e supporto ai coniugi attorei al momento del loro rientro in Italia; c) non agevolava nessun contatto con la struttura estera nel periodo intercorrente tra il rientro in Italia e la celebrazione dell’udienza per la acquisizione del consenso del minore lasciando anche quest’ultimo nella convinzione di vivere in uno stato di abbandono anche da parte degli aspiranti genitori adottivi; d) non forniva alcuna informazione, neppure attraverso i propri referenti, del differimento dell’udienza; e) non comunicava l’esito dell’udienza celebratasi tre mesi dopo il rientro”. Nel giudizio così instaurato si costituiva con comparsa cartacea del 15.4.2014 si costituiva in giudizio l’Associazione I. P. Adozioni A. eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli, individuando invece quale competente il Tribunale di Roma, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto. Alla prima udienza di comparizione parti del 12.5.2014 il Giudice riservava la decisione sulle questioni preliminari sollevate dalle parti e con ordinanza del 28/5/2014 ritenendo che “il primo contratto fra le parti sia stato sottoscritto in Castorano mediante la sottoscrizione del modulo in all. n. 1) fascicolo di parte attrice”, rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con rinvio in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie alla nuova udienza del 24.11.2014. La predetta udienza come in atti veniva d’ufficio differita al 15.6.2015 nella quale il Giudice riservava la decisione sulle istanze istruttorie rispettivamente avanzate dalle parti.

Con ordinanza del 25.6.2015 il Giudice ammetteva le prove orali nei limiti di cui al provvedimento a cui si rinvia e rinviava in sede di interrogatorio formale e audizione dei testi alla nuova udienza del 30.11.2015. .5 Nella predetta udienza si procedeva, pure con le modifiche alla ordinanza istruttoria di cui al verbale di udienza a cui si rinvia, all’interrogatorio formale la sig. ra M. R., Presidente dell’A., nonché alla audizione dei testi J. S. (per parte convenuta), S. F. e P. C. (per parte attrice) ed all’esito il Giudice riservava la decisione sulle richieste delle parti.

Con ordinanza del 3.12.2015 il Giudice disponeva la prova delegata dinanzi al Giudice del Tribunale di Sassari.

La causa veniva quindi istruita a mezzo acquisizione del fascicolo relativo all’espletamento della prova delegata che si svolgeva all’udienza del 11/4/2016, innanzi al Tribunale di Sassari, ove veniva sentito l’ulteriore teste di parte attrice A. P..

All’udienza del 26/9/2016 la causa su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 29/5/2017 ed in tale occasione la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 24/7/2017. Alla successiva udienza del 24.07.2017 all’esito di discussione delle parti le quali si riportavano alle proprie rispettive note conclusionali, la causa veniva trattenuta a sentenza dal Giudice ex art. 281 quinques c.p.c.. In via preliminare si conferma l’ordinanza in atti sopra richiamata di rigetto della eccezione di parte convenuta sulla incompetenza per territorio del Giudice adito alla luce della motivazione di cui al citato provvedimento che si ha qui integralmente riportata e trascritta.

Perimenti infondata la questione preliminare sollevata dalla parte convenuta in verbale di udienza del 15.6.2015 in quanto la produzione documentale è avvenuta comunque nei termini e per non esservi stato alcun pregiudizio al diritto di difesa e replica della controparte.

Per quanto attiene al merito della vicenda ritiene il giudice che punto nevralgico del presente giudizio sia stabilire se alla società convenuta possano o mero essere ascritte ed addebitate condotte negligenti e dunque colpose in merito alla pratica di adozione internazionale intentata dagli attori e tali da cagionare agli stessi i danni lamentati.

Ritiene il Giudice che la domanda attorea sia fondata nei limiti di cui .5 alla motivazione che segue per non avere l’A. assolto all’onere contrattualmente assunto di controllare l’intero iter adottivo sia sull’Italia che sull’estero nei confronti dei coniugi odierni attori.

Ritiene il Giudice che l’atto di conferimento di incarico all’A., quale ente preposto ad intermediare la richiesta di adozione internazionale, abbia la natura giuridica di un contratto, nella specie del mandato con rappresentanza. La rilevanza pubblica della funzione a cui l’ente assolve non intacca il nucleo essenziale del contratto che resta regolamentato dagli artt. 1703 e seguenti del codice civile.

Ovviamente si tratta di obbligazioni di mezzi, non di risultato: la principale obbligazione dell’ente è dunque un’obbligazione di mezzi ossia una prestazione conforme al criterio di diligenza e non di risultato in quanto l’oggetto dell’obbligazione non potrebbe in alcun modo essere quello di assicurare alla coppia l’adozione di un minore straniero, sia perché non esiste, notoriamente, un diritto ad adottare, così come non esiste più in generale il diritto ad avere un figlio, sia perché, in termini più prosaici, le richieste di adozione superano spesso il numero di minori adottabili internazionalmente (a meno che non si tratti di bambini già in età scolare o preadolescenziale o con importanti patologie). Ritenere che l’ente non risponda per il mancato conseguimento del “risultato” (doverosamente tra virgolette), non equivale a sostenere che sia esente da qualunque responsabilità sul piano giuridico e di tanto si dirà appresso. Si precisa per inciso che la forma deve essere necessariamente scritta – può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Nel caso di specie è senz’altro oneroso anche se la determinazione del corrispettivo a carico del mandante (la coppia) non è affidata alla libera discrezionalità del mandatario (l’ente), ma deve rispettare i limiti fissati dalla Commissione Adozioni Internazionale. Secondo l’art. 32 della Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale dei minori, a cui l’Italia ha aderito: “non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.

Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi”.La coppia, in qualità di mandante, può revocare l’incarico in qualunque momento, senza che vi sia la necessità di esplicitarne la ragione, fermo restando l’obbligo di rimborsare all’ente i costi sostenuti previa esibizione dell’idonea documentazione giustificativa. Dal canto suo, invece, l’ente, in qualità di mandatario, può rinunciare all’incarico solo per giusta causa: la casistica è potenzialmente assai eterogenea, infatti la “giusta causa””può consistere sia in fattori subiettivi, e cioè in comportamenti propri del mandante, sia in avvenimenti obiettivi che ostacolino il normale svolgimento dell’attività gestoria; in entrambi i casi comunque deve trattarsi di avvenimenti oggettivamente rilevanti” (Tribunale di Napoli, sentenza 27.04.2009) .Si pensi, solo per fare un esempio tra i molti possibili, al blocco delle adozioni internazionali nei Paesi in cui l’ente opera. In assenza di una giusta causa la rinuncia potrebbe dar luogo ad inadempimento contrattuale con conseguente obbligo di risarcire i danni (il risarcimento del danno è lo strumento attraverso il quale, nel nostro diritto civile, si chiede la riparazione di un pregiudizio, non necessariamente solo economico). L’ente ovviamente potrà inserire nel contratto, come spesso poi accade, una specifica clausola che preveda la possibilità di rinunciare all’incarico in casi ad hoc, ad esempio nell’ipotesi in cui la coppia rifiuti l’abbinamento proposto senza giustificato motivo (in caso di contestazione, la sussistenza del giustificato motivo dovrà essere accertata in sede giudiziaria). Per quanto attiene alle obbligazioni che l’ente si assume nel momento in cui accetta il mandato della coppia, si può sostenere in via preliminare che l’ente non dovrà accettare l’incarico qualora sia già consapevole di non poter adempiervi in un periodo di tempo ragionevole, ragionevolezza che, chiaramente, va rapportata a dati oggettivi, non certo modulati sulle esigenze o aspettative della coppia. In caso contrario l’ente potrebbe dover giuridicamente rispondere per la propria negligenza o malafede nell’accettare un mandato già sapendo di non poterlo assolvere in un lasso di tempo accettabile. Nel caso di che trattasi DOPO 4 ANNI dal conferimento incarico A. proponeva l’adozione di I., con ciò solo già incorrendo in una violazione dell’impegno come sopra previsto di assolvere all’incarico in un tempo ragionevole, non potendo rappresentare 4 anni un tempo ragionevole. La responsabilità dell’ente può configurarsi non solo all’atto del conferimento dell’incarico e dunque nella fase precontrattuale, ma anche durante lo svolgimento del mandato. In linea generale potrà esserci responsabilità ogniqualvolta l’Ente non operi con la dovuta diligenza alle proprie prestazioni oppure violi il principio della buona fede nell’adempimento. Il mancato rispetto dell’obbligo di informazione nei confronti della coppia rappresenta certamente il più emblematico esempio di violazione di questo principio. All’Ente compete, infatti, il compito di raccogliere tutte le informazioni relative all’età, alla storia del minore, alle cause dell’abbandono, ove note, alle sue condizioni di vita e di salute fisica e psicologica, trasmettendole tempestivamente alla coppia. Il mancato invio delle informazioni o l’invio di informazioni errate, se imputabile all’operato negligente dell’Ente, configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale. Parimenti responsabile sarà l’Ente che ometta, nasconda o attenui informazioni relative al minore di cui sia venuto in qualunque modo a conoscenza. La ragione è evidente: informazioni puntuali, corrette aiuteranno i futuri genitori ad esprimere un consenso consapevole, permettendogli di comparare le loro risorse con i bisogni del minore che presumibilmente diventerà loro figlio. Nel caso di che trattasi è evidente la leggerezza e la negligenza dell’ente nel fornire alla coppia tutte le informazioni tecniche necessarie non solo a perfezionare la pratica, ma anche volte a favorire il rapporto fra V. e gli attori : da un lato dunque dopo ben 4 anni dal conferimento dell’incarico provvedeva a contattare i coniugi per una possibile adozione, poi non andata a buon fine; proponeva una ulteriore adozione ma relativa al piccolo V. ospitato in un istituto che, come dimostrato da parte attrice, era al centro di uno scandalo internazionale, con ciò pertanto, come sopra, violando l’obbligazione primaria su di esso ente incombente di scelta oculata dei bambini e da ultimo, come appresso, ometteva di fornire ai coniugi tutte le informazioni utili sia sulla struttura ove risiedeva, che , come meglio appresso, sul rinvio della udienza e sui contatti fra il bambino ed i genitori proprio nel momento in cui questo doveva decidere se accettare o meno l’adozione.

Naturalmente nulla potrà imputarsi all’ente ove la carenza di informazioni non dipenda dall’operato negligente dell’Ente bensì dalla mancata trasmissione o dall’invio di informazioni forvianti da parte dell’Autorità straniera, ma non è questo che si verificato nel caso del quo in cui le mancanze rilevate come sopra e comunque esattamente indicate dagli attori nell’atto introduttivo, sono imputabili direttamente all’A. ed ai suoi operatori delegati per la trattazione della pratica dei coniugi G.. Ritiene quindi il Giudice, alla luce dei fatti come appresso analiticamente evidenziati, che l’Ente abbia operato con leggerezza trascurando l’aggiornamento del dossier relativo al minore e ancora prima per avere omesso li studio approfondito della condizione del piccolo V. peraltro ospitato come detto nella Struttura che notoriamente era stata al centro di polemiche e rilievi anche di rilevanza mediatica. Evidente pertanto anche alla luce dell’aspetto appena evidenziato la violazione del principio di buona fede nell’adempimento del mandato da parte dell’A. se si considera l’apprensione e la Ritiene quindi il Giudice che dall’A. proprio per lo scopo specifico cui è preposto, si debba pretendere trasparenza e serietà, che nel caso di che trattasi è mancata ove non ha fornito agli attori una immagine veritiera sulla struttura che ospitava il piccolo V. essendone gli attori venuti a conoscenza da altre fonti. Questi i fatti così come ricostruiti dalla parte attrice e non contestati dalla convenuta in quanto peraltro rispondenti alla documentazione prodotta ed acquisita in atti ed in ogni caso risultati dalla istruttoria orale espletata. Il 21.7.2008 gli attori conferivano incarico per l’apertura di un procedimento di adozione internazionale all’A. Associazione I. P. Adozioni in forza di quanto stabilito dall’art. 31 L. 184/83 e succ.modd. (cfr. doc. 1); 2) gli attori erano già stati ritenuti idonei all’adozione in forza di decreto di idoneità reso dal Tribunale per i minorenni di Ancona del 14.2.2008 (cfr doc. 2); 3 ) l’incarico de quo veniva accettato dall’A. con comunicazione del 4.8.2008 specificando che la coppia di adottanti era “disponibile per 1 o 2 minori fino a 7/8 anni (previa integrazione della relazione sociale) da Cambogia o altro paese dell’Asia oppure dal Brasile” (cfr. doc. 3 ); 4) sempre in data 4.8.2008, l’A. illustrava la tabella dei costi per l’effettuazione della procedura di adozione (cfr. doc.4); 5) dal momento dell’incarico gli attori si vedevano proporre oralmente dai responsabili dell’A. la possibilità di procedere all’adozione di minori provenienti, nell’ordine, da Cambogia, India, Nepal e Congo (circostanza non contestata ex art. 115 cpc); 6) in tutti i casi suesposti la stessa A. comunicava, sempre oralmente, generici impedimenti all’avvio delle procedure da essa stessa proposte, con la conseguenza che le offerte abortivano prima ancora che si procedesse alla concreta individuazione di un bambino verso cui indirizzare l’adozione (circostanza non contestata ex art. 115 cpc); 7) solo dopo quattro anni dal conferimento dell’incarico i coniugi G. e B. si vedevano proposta l’adozione di una minore, la piccola I., che era affetta da deficit psichici (cfr. interrogatorio formale M. R. cap. 9); 8) i sigg. ri G. e B. rifiutavano la predetta proposta anche alla luce di quanto stabilito dalla relazione sociale per il Tribunale dei Minori (cfr. doc. Il), di cui l’A. era in possesso sin dall’inizio del rapporto con gli attori, che dava conto della consapevolezza degli stessi adottanti di essere inadeguati ad affrontare l’eventualità di un minore con handicap psico-fisico; 9) nel gennaio 2012, sempre a quattro anni dal conferimento di incarico, i coniugi G. e B. si vedevano nuovamente prospettata da A. la possibilità di adottare in Messico un minore di nome V. ospitato presso il Centro denominato P. di Guadalajara; 10) emergeva chiaramente che l’abbinamento tra minori e coppie adottanti avveniva a cura e discrezione di A.: (cfr. teste F. sul cap. 6: “posso dire che l’individuazione dei minori avveniva a cura del Consejo de F. ma che successivamente l’abbinamento dei minori con le coppie viene effettuato dall’A.; posso dirlo in quanto ho intrapreso con loro una procedura di adozione che dapprima ha visto la proposta di un minore, sostituita da una nuova proposta dopo 15 giorni, allorquando erano emerse gravi problematiche fisiche del primo bambino”; teste S. in risposta al capitolo 53 domanda: “vero che i sigg. ri G. e B. inoltravano domanda all’Autorità del Messico corredata di tutta la documentazione solo dopo la proposta di abbinamento al minore V.”; risposta: “confermo che della documentazione passa tramite l’A. che passa all’Autorità centrale Messicana (Città del Messico) e poi si inoltra al DIF di Jalisco”); Il) dall’esame della dichiarazione di adottabilità del minore V., in possesso di A., emergeva però che lo stesso bambino “non mostrava interesse nell’avere una famiglia poiché riconosceva negli operatori dell’Istituto la sua famiglia”[…] “vuole stare con G. (che considera la sua mamma) e L. (che considera come papà) (sono entrambi operatori della Casa famiglia)”[…] “nel corso dell’ultimo incontro effettuato, il 25 novembre dello scorso anno, ha dimostrato apertura nei confronti del suo inserimento in una famiglia adottiva, ma non ha nascosto qualche inquietudine” (cfr. doc. 6); 12) in data 2.5.2012 l’A. comunicava a mezzo email alcuni dei costi da affrontare nel Paese Centroamericano ulteriori rispetto a quelli di cui al sopraddetto tariffario; nello specifico: “al primo viaggio si paga il 75% delle spese legali che nel loro totale ammontano ad 2.500,00 […] per il saldo/liberatoria 1.875,00 che verranno imbustate e le buste consegnate all’avvocatessa G. […] porterete in Messico altri 1.000,00 euro in contanti, 250,00 dei quali verranno consegnati alla G. […] i restanti soldi vi serviranno per i documenti e le traduzioni […] per quanto riguarda le spese dell’hotel la Lic. G. ci comunica che l’importo […] al cambio italiano sarebbe circa 1.120,00 euro […]” (cfr. doc. 5); 13) in data 9.5.2012, veniva consegnata agli attori una dichiarazione liberatoria ove A. dichiarava la ricezione dell’acconto di 1.875,00 a titolo di spese legali e comunicava l’abbinamento con il minore V. M. H. G. (cfr. doc. 6); 14) in data 11.5.2012 gli attori partivano alla volta del Messico al fine di completare in loco i documenti e conoscere il bambino; 15) nel corso del predetto soggiorno i coniugi G. e B. instauravano un proficuo rapporto col minore V. (cfr. teste F. al cap. 34 memoria 183 n. 2 cpc di parte attrice: “confermo la circostanza; posso precisare che sono a conoscenza dei fatti in quanto, unitamente a mia moglie, mi trovavo nella stessa struttura che ospitava i coniugi G.; posso dire che il minore V. manifestò curiosità e disponibilità anche nei nostri confronti oltre che con la coppia dei sigg. ri G.”); 16) nel corso del predetto viaggio i coniugi G. e B. apprendevano che il P. era al centro di un grosso scandalo giudiziario avente notevole risalto sui media locali avente proprio ad oggetto le adozioni internazionali (cfr. doc. 7); 17) il succitato scandalo interessava, oltre al P. , anche il D.I.F., l’organismo locale che si occupa del tutoraggio dei minori, e il Consejo Estatal de F., l’equivalente di un Ministero della Famiglia (cfr. teste S. risposta cap. Il: “confermo la circostanza; non ricordo la data ma dovrebbe essere essere avvenuto tra fine giugno ed inizio luglio 2012 a seguito di una email del Cosejo Statale de F.”); 18) ad ogni buon conto, gli attori mantenevano, come prescritto dalla procedura illustrata dall’A., la loro permanenza nel Paese per un mese durante il quale facevano la conoscenza del bambino V.; 19) gli attori durante il predetto soggiorno affrontavano spese complessive per $ 50, 069.40 pari ad 2.816, 95 (cambio: 1 euro/ 17.7743 peso messicano alla data del 27.11.2013 – fonte Banca D’Italia); 20) i coniugi G. e B. apprendevano la data di udienza (22.6.2012) durante la quale il piccolo V. avrebbe dovuto esprimere il proprio consenso all’adozione solo due giorni prima del rientro in Italia allorquando gli stessi avevano già prenotato il volo di rientro (cfr. interrogatorio formale sig. ra R.: domanda cap. 12 “vero che l’udienza del 22.6.2012 (ove il minore V. avrebbe dovuto prestare il proprio consenso all’adozione) veniva comunicata dai referenti A. in Messico ai sigg. ri G. e B. solo due giorni prima del rientro in Italia ? ” ; risposta: “confermo la circostanza”); 21) i coniugi G. e B. pertanto non potevano restare accanto al piccolo V. nel momento più delicato della vicenda ovvero allorquando doveva essere sentito da un Giudice locale per ottenerne il consenso all’adozione; 22) a questo punto, i coniugi, una volta rientrati in Italia, cercavano mantenere costanti contatti con il minore V. a mezzo internet in vista della celebrazione della predetta udienza ma dapprima apprendevano che la stessa era stata rinviata (circostanza non contestata) e contestualmente venivano invitati a desistere dal contattare il piccolo V. presso l’istituto P. (cfr. interrogatorio formale R. in risposta al cap. 18: “la dott. ssa S. aveva ricevuto delle email dal DIF nelle quali si chiedeva di sospendere provvisoriamente i contatti con l’Istituto P. in quanto questo istituto aveva avuto contrasti col DIF e disordini”; teste S. in risposta al cap. Il “ho comunicato personalmente alla coppia di interrompere le comunicazioni con l’Istituto per ragioni di opportunità”; teste S. in risposta al cap. 40: “posso dire che la direttrice dell’Istituto aveva impedito la comunicazione dei coniugi con il minore”); 23) l’A. ometteva di comunicare le effettive ragioni di tale invito al silenzio con il minore V. e con l’Istituto ove era ospitato (cfr. testa C. in risposta al cap. 43: “mi stupii che non fosse stata l’A. a comunicare alla coppia questa circostanza così grave”); 24) lo stesso Istituto P. si dimostrava effettivamente ostile al mantenimento dei contatti tra il minore e i coniugi sin dal momento della ripartenza di questi ultimi (cfr. teste C.: domanda cap. 39 “vero che in data 14.6.2012 i sigg. ri G. G. e B. D. effettuavano a mezzo skype una chiamata con la sig. ra G., direttrice dell’Istituto P. , per avere un colloquio con il minore V. ?”, risposta: “Non ricordo la data però ero presente al momento della videochiamata con la direttrice la quale dimostrò ostruzionismo nel consentire contatti tra la coppia ed il minore accampando scuse e/o impegni dello stesso; preciso che la direttrice parlava in spagnolo ed italiano e mi risultò chiaro il messaggio che la stessa veicolava precisando che la stessa disse alla coppia che “V. deve fare la sua vita””; domanda cap. 41 “vero che i sigg. G. G. e B. D. contattavano la dott. ssa I. G., psicologa e referente dell’A. ?”risposta: “confermo la circostanza; la chiamata avvenne nella stessa giornata; la psicologa riferì di non poter parlare col bambino poiché era scoppiato uno scandalo riguardante altri minori presenti nell’istituto”); 25) l’A. non comunicava il motivo del rinvio dell’udienza prevista per il 22.6.2012 né la fissazione della nuova udienza prevista per il 29.8.2012 (entrambe le circostanze non sono contestate ex art. 115 cpc); 26) nel frattempo trascorreva l’intera estate 2012 durante la quale i coniugi G. e B. non potevano più avere né contatti con il piccolo V. né avere notizie inerente la nuova udienza (teste C. in risposta al cap. 46: “non posso essere precisa sulla data però dopo circa un mese la coppia chiamò l’A. e la sig. ra J. S. disse testualmente “non disturbate dei pazzi”invitandoli nuovamente a non contattare l’orfanotrofio col rischio sennò di compromettere l’adozione”); 27) gli attori sollecitavano l’A. affinché la stessa intervenisse a ripristinare i contatti con la struttura messicana ospitante il minore nonché a contattare la Cai (Commissione Adozioni I.), il Ministero degli Esteri o il C. Italiano in Messico (cfr. teste S. in risposta al cap. 54: “non ho contattato né la C. né il Ministero degli Esteri; ho contattato solo il console in quanto a parere mio era il più adatto ad intervenire sulle problematiche presenti”); 28) in data 29.8.2012, a più di due mesi dall’ultimo contatto audio […] e la coppia adottante, veniva celebrata l’udienza presso il Tribunale messicano competente ove il minore comunicava la propria volontà di non essere adottato da una coppia italiana (cfr. doc. 9 fascicolo parte convenuta: “è stata approvata la revoca dell’abbinamento del minore V. M. H. G. segnalato ai coniugi di origine italiana G. G. e D. B. in virtù del fatto che il suddetto minore ha manifestato davanti al giudice del tribunale familiare all’udienza di ascolto che, NON HA IL DESIDERIO DI ESSERE ADOTTATO”); 29) anche stavolta i sigg. ri G. e B. apprendevano la circostanza soltanto dopo la celebrazione dell’udienza dall’A. per tramite della dott. ssa J. S. S. (cfr. teste S. in risposta al cap. 50: “comunicai telefonicamente l’esito; credo di avere comunicato anche la motivazione del diniego”); 30) l’A. proponeva abbinamenti alternativi solo dopo la racc.a.r. dell’avv. S. del 19.10.2012 (cfr doc. 12). 31) Parimenti il provvedimento del tribunale messicano veniva addirittura prodotto ai coniugi G./B. solo con il fax di A. del 27.12.2012 (cfr doc. 13), pertanto ben 4 mesi dopo la celebrazione dell’udienza.

Per quanto attiene alla quantificazione dei danni patiti ritiene il Giudice che parte attrice ha assolto all’onere incombente di quantificare esattamente tutte le somme spese per la procedura di adozione intrapresa ma non sussistono i presupposti per il rimborso di tutto quanto speso tenuto conto che in ogni caso il mandato conferito, come sopra spiegato, è una obbligazione di mezzi e tenuto conto che l’A. non è stata totalmente inadempiente sia pure non è stata in grado di gestire con la diligenza e con l’impegno richiesto, la pratica di che trattasi.

A fronte di una spesa complessiva sostenuta di € 13.204,47 di cui € 10.387,52 corrisposti in Italia ed € 2.816, 95 corrisposti in Messico, così come esattamente specificata dalla parte attrice in allegato sub doc. 9 ritiene il Giudice che la stessa sia rimborsabile nell’importo pari alla metà tenuto conto dell’inadempimento come sopra evidenziato dall’A. in quanto le spese di istruzione della pratica e comunque di soggiorno erano in ogni caso poste già inizialmente a carico dei genitori ed a prescindere dell’esito della adozione.

Ritiene il Giudice risarcibile altresì il danno non patrimoniale alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata della Sentenza della Sezione Unite n.26792/2008 che consente, anche per il caso di responsabilità contrattuale il risarcimento dei danno non patrimoniali: il principio del necessario riconoscimento per i diritti inviolabili della persona, della c.d. tutela minima rappresentata dal risarcimento, consegue che la lesione di quei diritti, laddove abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Perché possa essere chiesta la riparazione del danno non patrimoniale a fronte di un inadempimento contrattuale, è quindi necessario che alla violazione di obblighi di rilievo economico assunti con il contratto , si accompagni anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore.

Nel caso di che trattasi non si è di fronte ad un mero stress o tensione .5 degli attori e non è questo che vale ad incidere sulla configurazione del danno non patrimoniale che così solo non sarebbe configurabile, ma quello che rileva la vicenda de quo è che la pratica di che trattasi sin dall’inizio -e comunque già decorsi dopo 4 anni dal conferimento del mandato- sia stata caratterizzata da attesa fatta di angosce crescenti , inciampi, , blocchi, sensazioni di incertezza e di sfiducia, provocate da condotta negligente e superficiale dell’A. che pertanto ha violato gli obblighi contrattualmente assunti e dal predetto inadempimento e violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale, discende la legittimità della richiesta di risarcimento danni anche non patrimoniali svolta dalla parte attrice che il giudice ritiene equo liquidare in euro 6000,00 pari ciò è alla metà delle spese sostenute e dunque all’importo richiesto a titolo di danno patrimoniale.

Alla soccombenza della convenuta segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna l’A. al risarcimento del danno in favore degli attori a titolo di inadempimento contrattuale quantificato nella complessiva somma di euro 6.600,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo al tasso legale a titolo di danno patrimoniale e nella complessiva somma di euro 6000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in 250,00 per spese, 4.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12, 50 % per spese generali.

Ascoli Piceno, 9 gennaio 2018

Il Giudice
dott. Paola Mariani

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