Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2116/2015 del 24.07.2015 (Dott.ssa Bertipaglia)

Proprietà

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
VERONA

Il Giudice Onorario dott.ssa Bertipaglia Patrizia ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 11200 del Ruolo Gen. per l’anno 2010 promossa

DA

Z. G. L. con il Proc. Avv. Dom. M. S., come da procura alle liti a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

M. G., con il Proc. Avv. Dom. A. T., come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CON L’INTERVENTO VOLONTARIO DI

Z. F. E Z. K. con il Proc. Avv. Dom. M. S., come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta di intervento volontario

INTERVENUTI

SPEDITA la causa a sentenza all’udienza del 19/06/2015 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

IN VIA PRELIMINARE: dichiarare estromessa dal presente procedimento parte attrice sig. Z. G. L., in quanto ad essa subentrerà, per tutte le ragioni dalla stessa fatte valere in atti, gli intervenuti sig. Z. F. e Z. K.;

IN VIA PRINCIPALE:

1. Accertata, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico della sig.ra M. G. per le opere tutte abusivamente poste in essere sulla proprietà ilio tempore dello sig.ra G. Z. (oggi del sig. Z. F.), condannarsi la sig.ra M. G. alla integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE

2. Condannarsi, altresì, la sig.ra M. G. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla sig.ra G. Z. per la lesione del diritto di proprietà (oggi in capo al sig. Z. F.), quantificabili in € 10.000,00, o nella diversa misura che sarà quantificato in corso di causa, in ogni caso entro il valore di € 13.000.

3. Condannarsi, altresì, la sig.ra M. G. al risarcimento dei danni patiti dalia sig.ra G. Z. come conseguenza dell’accesso abusivo compiuto nella sua abitazione, da parte della sig.ra M. G. e quantificabili in € ?0.000,00 o nella diversa misura che sarà quantificata in corso di causa, in ogni caso entro e non oltre la somma di € 13.000.

4. Respingersi integralmente tutte le domande ex adverso avanzate in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, improponibili e d infondate in fatto ed in diritto.

5. Vittoria di spese, generali 12,5 % incluse, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta: nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, chiedendo l’ammissione dei mezzi istruttori non ammessi compresi i capitoli di prova. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove. Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamate le argomentazioni in fatto e in diritto articolate dalle parti; posto che l’attrice chiede la restitutio in pristinum della terrazza, che assume essere di sua proprietà, sulla quale la convenuta ha effettuato dei lavori asseritamente senza il suo consenso;

posto che parte convenuta si ritiene legittimata ad intervenire in loco su tali lucernari, sia poiché necessita di bonificare il locale di sua proprietà che si trova sotto la terrazza, sia perché nega che la terrazza, almeno parzialmente, sia di proprietà dell’attrice, e d’altra parte assume di avere chiesto preventivamente il consenso di quest’ultima;

posto che è pacifico che siano stati svolti dalla convenuta dei lavori che hanno comportato la modifica dello stato dell’immobile, in particolare l’apposizione di una guaina isolante, la rimozione della pavimentazione e della rete divisoria e l’apertura e spostamento dei lucernari;

rilevato che, quanto all’ampiezza della proprietà attorea, dal doc. n. 1, atto di compravendita del 21/12/1972, emerge che l’attrice acquistava “le porzioni di fabbricato in condominio costituite dall’appartamento al piano primo composto di vani 2 (oltre cucina e servizi) con terrazza e da un vano ad uso cantina al piano terreno posto che parte convenuta afferma che la planimetria da prendere come riferimento per determinare la proprietà attorea, allegata affatto originario di compravendita, è costituita dalla “mappetta” allegata quale documento n. 9 di parte convenuta, dalla quale risulta che l’attrice sarebbe proprietaria solo della parte di terrazza costituita da un’area trapezoidale di superficie di circa 22 mq., su cui affaccia un lucernario e un vetrocemento in quadretti; considerato che è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio, da cui è emerso a che la “mappetta” doc. 9 di parte convenuta era, a detta del CTU, allegata all’atto di compravendita;

rilevato, però, che il predetto documento n. 9 è solamente una raffigurazione a fini fiscali e che non è intelleggibile la suddivisione delle rispettive proprietà, non essendovi apposto alcun segno identificativo, e per tale ragione, mancando di certezza, appare opportuno, per quanto riguarda la delimitazione dei confini delle proprietà, far riferimento alla planimetria catastale variata il 28/04/2008, da cui emerge che l’attrice è proprietaria non solo della predetta area trapezoidale, ma anche della porzione di terrazza ad essa laterale, frontistante la cucina, su cui affacciano due dei lucernari;

posto che è escluso che la proprietà della terrazza sia parzialmente condominiale;

considerato che il pavimento della terrazza di proprietà attorea costituisce il soffitto del locale di proprietà della convenuta e pertanto è di proprietà comune alle due parti, e tale circostanza è pacifica;

considerato che, pertanto, il consenso da parte della G. Z. era imprescindibile per poter iniziare tali lavori;

rilevato, quanto al fatto che la G. Z. sarebbe stata informata dei lavori e non avrebbe manifestato opposizione, che non è stata fornita prova scritta da parte della convenuta, ma sul punto sono state assunte prove testimoniali; considerato che parte convenuta non ha provato nemmeno per testi di aver ottenuto il consenso della G. Z., dato che la teste Soave Rosa ha riferito solo in modo vago di aver sentito la M. G. telefonare “ad una persona” in merito alla terrazza, ma senza udire la conversazione; la teste Alessandra Bertoldi nulla ha riferito sulla circostanza, se non quello che le è stato riferito dalla stessa M. G., ed ugualmente il teste Getano Bragantini nulla ha riferito; considerato che, viceversa, dalle prove orali di parte attrice, è emerso che i lavori eseguiti dalla M. G. sulla terrazza sono avvenuti senza ottenere il consenso della G. Z. (teste Rinaldi Tiziana), e dunque abusivamente, anche considerando che la G. Z. non era presente sui luoghi, non abitando nell’appartamento;

vista, inoltre, la Giurisprudenza sul punto, che in applicazione dell’art. 903 c.c., in cui si può inquadrare la fattispecie, è orientata nel senso della necessità di un consenso manifestato per iscritto (Cass. Civ. 8611/1998); considerato che l’attrice non ha richiesto a codesto Tribunale il mantenimento dell’attuale mutata situazione dei luoghi a fronte della corresponsione di una somma da parte della convenuta (eventualmente per la privazione dell’utilizzo delle parti di terrazza ove sono i lucernari), ma che invece la domanda attorea è volta alla restitutio in pristinum;

rilevato che la domanda deve essere accolta, poiché tali lavori, per i motivi suindicati, sono stati svolti dalla convenuta illegittimamente; posto che, infatti, con riguardo all’art. 903, comma 2, c.c., la giurisprudenza ritiene che qualora non si sia verificato l’acquisto del diritto di servitù, da accertarsi attraverso un giudizio petitorio, il comproprietario ha diritto di chiedere la chiusura delle luci aperte sul muro comune senza il suo consenso (Trib. Firenze, 22/9/14), e perciò la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il diritto a mantenere le luci può essere acquisito solo iure servitutis (Cass. Civ. 13649/2007);

rilevato che, per i suesposti motivi, non può essere accolta la domanda di parte convenuta, e che quanto all’usucapione, manca la prova della stessa; per la stessa ragione, devono esser respinte tutte le domande riconvenzionali e quella formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

considerato che, quanto al risarcimento del danno per la lesione del diritto di proprietà, e come conseguenza dell’accesso abusivo compiuto nell’abitazione, la somma complessiva che viene liquidata con valutazione equitativa, dato che il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, € 5.000 euro; visto l’art. Ili, comma 3, c.p.c., e considerato che parte convenuta non ha prestato il consenso all’estromissione dell’attrice, in seguito all’intervento volontario degli acquirenti;

posto che alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo, e che la decisione riguardo alle spese legali è unitaria, poiché i suoi effetti si verificano in capo ad un’unica posizione processuale, benché siano mutati i soggetti titolari;

PQM

Il Giudice, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda, accoglie parzialmente la domanda attorea e per l’effetto
ordina
a M. G. l’integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con spese a suo carico;
condanna
M. G. al pagamento in favore di Z. G. L. (ora Z. F. e Za. K. in solido tra loro) della somma di euro 5.000,00;
condanna
M. G. al pagamento in favore di Z. G. L. delle spese processuali e delle spese legali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Verona, lì 22/07/2015

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Patrizia Bertipaglia

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button