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Adozione e disabilità del minore – Tribunale di Belluno, sentenza n. 22/2018, giudice Giacomelli

SEPARAZIONE CONIUGALE – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO – ASSEGNO ACCOMPAGNATORIO – MINORE DISABILE
Nell’ambito della separazione coniugale è possibile che il giudice disponga un contributo aggiuntivo fino a quando il figlio rimarrà titolare di un assegno accompagnatorio di cui gode in seguito alla sua parziale disabilità visiva.

CASSAZIONE 28230/2013
MINORE DISABILE – INCAPACITÀ GENITORIALE – INTERESSE PRIORITARIO – RIGETTO
Il diritto del disabile alla maternità, e l’obbligo dello Stato di sopperire a tale disabilità, non è leso dalla possibilità di dare il minore in adozione allorquando le capacità genitoriali della madre siano insufficienti.

ARTICOLO 291 CODICE CIVILE: «L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare».


SENTENZA

TRIBUNALE DI BELLUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

– dott. Umberto Giacomelli, Presidente
– dott. Paolo Velo, Giudice
– dott. Chiara Sandini, Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi

B. E., nata a Belluno il X

A. G., nato a Kln (D) il X assistiti in giudizio dall’avv. to C. Z.

Oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio

FATTO E DIRITTO

I coniugi B. E. e A. G. hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.

Sentiti in Camera di Consiglio, all’udienza del 12.10.2017 hanno confermato tale loro volontà.

Poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall’alt 3 n. 2 lett. b della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n.55; poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita; poiché le condizioni concordate tra ì coniugi in ordine alla prole rispondono all’interesse dei minori; sentito il P.M. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

P.Q.M.

[…]
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