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Causa del decesso e responsabilità medica – Tribunale di Verona, sentenza n. 1151/2019, giudice Attanasio

In data 15 settembre 2013, la signora G. è stata rinvenuta priva di conoscenza in un bagno della casa di riposo di cui era ospite. La causa del decesso, come supportato dalla domanda degli attori, sembra evidente: soffocamento da cibo.
G. era già stata vittima di numerose cadute incidentali e comportamenti ossessivi riguardo il cibo, tanto da arrivare a richiedere soldi agli ospiti della struttura e ai loro parenti per procurarsene. Comportamenti messi in evidenza nel momento in cui era stata presa in cura nella casa di riposo, e per la prevenzione dei quali i parenti avevano richiesto la massima attenzione.
Con la sentenza in esame, i parenti avanzano una richiesta di risarcimento danni per responsabilità della casa di cura per incuria nei confronti della paziente.

Per accertare la responsabilità della casa di cura, bisogna prima stabilire la causa del decesso. Sebbene una morte per inalazione di cibo non masticato sia la via più semplice, il giudice non esclude altri sintomi derivati dallo stato clinico della paziente. «Risulta quindi di tutta evidenza che, in mancanza di un riscontro diagnostico, la accuratezza sulle cause e mezzi della morte è scarsa», in quanto:

  • non vi è stata testimonianza diretta del decesso, ma solo un ritrovamento in tale stato;
  • «l’asfissia meccanica trova giustificazione dall’evidenza di cibo nelle vie aeree, non in quelle digestive»;

Non basta neppure la storia clinica della paziente, vittima già di numerosi casi di asfissia ab ingestis e di comportamento ossessivo-compulsivo nei riguardi del cibo.

Il concetto di morte improvvisa, infatti, è per definizione «un decesso che non ci si attende in relazione alle condizioni cliniche del soggetto, con conseguente irrilevanza della circostanza».

In definitiva, seguendo l’orientamento tracciato recentemente dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica, «nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è sempre onere dell’attore provare, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno».

Nel caso in questione, in quanto la causa del decesso rimane incerta, la domanda va rigettata «(cfr. Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3704)», condannando gli attori al versamento delle spese legali.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Verona, nella persona della dott. ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 13917 R.G., anno 2016, riservata per la decisione all’udienza del giorno 23 gennaio 2019 promossa con atto di citazione del 29 dicembre 2015

Z. A., Z. S., Z. A. rappresentati e difesi dall’avv. R. P. del Foro di Verona

ATTORI

CONTRO

F. CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI L. O. rappresentata e difesa dagli avv. ti S. D. e S. P. del Foro di Verona

CONVENUTA

IN PUNTO: risarcimento danni

Conclusioni per gli attori

Gli attori chiedono che venga preliminarmente revocato il provvedimento di cui all’udienza dell’8.02.2018 con il quale il Giudice dott. Bressan ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per l’eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 11.07.2018, poi differita al 17.10.2018, disattendendo di fatto sia le istanze di parte attrice di chiamata a chiarimenti della CTU dr. ssa D. S., peraltro ampiamente illustrate nel foglio di deduzioni allegato al verbale d’udienza dell’8.02.2018, sia le istanze istruttorie ed opposizioni di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2, in quanto trattasi di un provvedimento assolutamente privo di motivazione, in violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ed in quanto gli attori non sono stati posti nelle condizioni di comprendere le ragioni per cui il Giudice non ha accolto le istanze di chiamata a chiarimenti della CTU e non ha ammesso le istanze istruttorie.

In via Istruttoria, gli attori, previa revoca del summenzionato provvedimento del dott. Bressan dell’8.02.2018, insistono sulle istanze di cui al verbale dell’8.02.2018, da intendersi per richiamate, anche per i motivi ulteriormente specificati nel foglio deduzioni allegato al verbale dell’udienza del 21.06.2018, da intendersi anch’esso per integralmente richiamato e chiedono che la presente causa venga rimessa in istruttoria e che dunque la Dott.ssa D. S. venga chiamata a chiarimenti sui seguenti punti: A) spieghi il CTU in base a quali elementi in relazione alla presenza di cibo nel cavo orale abbia affermato a pag. 12 “potrebbe trattarsi di cibo non deglutito o anche di cibo vomitato”, considerato che le dichiarazioni testimoniali e le risultanze documentali depongono in senso contrario di parte attrice -testimonianza sig. ra K.: ” rimasugli di cibo fresco tipo un pasticcino al cioccolato. Vi era molto cibo. Ho rimosso il cibo e la dentiera, controllando in profondità la bocca, ma non vi era respiro. Pensavo pertanto che l’ostruzione delle vie aeree era in profondità e non visibile”; testimonianza della sig. ra M.: “residui di pastina al cioccolato, erano parzialmente masticati…”; testimonianza del dr. V. del S.: “ho eseguito un controllo trovando nella bocca dei residui… mi sembravano residui di un dolce non masticato…” il quale, con riferimento alle ragioni della morte, ha affermato: “dissi che la mia prima impressione fu dovuta a soffocamento”) e considerate le documentate operazioni di disostruzione delle vie aeree; B) spieghi il CTU perché, muovendo dalla premessa di cui a pag. 11 secondo la quale “sulla causa ed i mezzi della morte di G. N. non si può formulare un’asserzione ma una o più ipotesi ragionevoli e plausibili” non giunga alla conclusione di individuare quale nel caso in esame possa dirsi l’ipotesi più ragionevole e plausibile, di fatto non rispondendo al quesito posto dal Giudice. Si ritiene gli elementi testimoniali e documentali (doc.8 attoreo – ricovero presso Ospedale di Negrar in data 03.08.2005 con diagnosi “insufficienza respiratoria acuta ab ingestis”; doc.9 verbale di Pronto Soccorso di Caprino Veronese del 26.02.2012 di ricovero per asfissia “per ostruzione delle alte vie respiratorie da abbondante quantità di cibo (crackers)”; doc.10 Scheda di Valutazione Multidimensionale in cui si indica “alimentazione con avidità pregressi episodi di ab ingestis”; doc.3 diario multidisciplinare in cui in particolare alle pagg. 6, 7, 8, 13 si fa riferimento a comportamenti ossessivi della sig. ra G. di richiesta di soldi per acquistare cibo alle macchinette), avrebbero dovuto condurre alla conclusione che, non solo che nel caso in esame “non si può comunque escludere che via sia stato un ab ingestis”, ma che è plausibile e ragionevole pensare che vi sia stato ab ingestis; C) spieghi il CTU perché giunga alla conclusione che “a causa della indeterminatezza della causa di morte non ci si può esprimere sulla valenza di un intervento della struttura… non c’è la possibilità di comprendere in quali tempi ed in quali schemi siano state poste in essere nel caso specifico” le manovre di primo soccorso, pur in presenza di dichiarazioni testimoniali (doc.6 attoreo) e prove documentali (verbale S. doc.6) dalle quali è possibile ricostruire i tempi e gli schemi delle manovre di soccorso e dalle quali si evince che il personale della struttura era stato allertato in relazione alla patologia di ab ingestis della sig. ra G. (doc.6 – dichiarazione sig. re K. e M.). Si contesta la CTU laddove con riferimento alle ipotesi del decesso si soffermi maggiormente su ipotesi prive di riscontro documentale e testimoniale quale quella del “cibo vomitato” o sembri attribuire ingiustificatamente rilevo alla “storia clinica pregressa della sig. ra G. di diabete mellito tipo 2, dislipidemia, ecc…” (pagg.12 e 13 della CTU) pur in assenza di riscontri documentali che possano far pensare che tali problematiche sanitarie si siano ripresentate o che abbiano potuto avere incidenza causale o che vi siano state problematiche sanitarie acute di nuova insorgenza nei giorni immediatamente precedenti, anziché attribuire rilievo alle circostanze testimoniali e documentali di cui si è detto, peraltro richiamate ed esaminate nella CTU che, unitamente alle circostanze fattuali (ritrovamento del cadavere in vicinanza delle macchinette distributrici di snack e bevande, cibo in cavo orale anche in profondità ), avrebbero dovuto condurre, a parere della scrivente difesa, alla diversa conclusione di ritenere plausibile e ragionevole l’ipotesi dell’ab ingestis. Si insiste altresì sulle istanze istruttorie ed opposizioni formulate nelle memorie ex art.183 co.6 n.2 e 3 c.p.c., da intendersi per richiamate.

Nel merito, rigettarsi tutte le domande, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni formulate dall’odierna Convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili e/o infondate e/o indimostrate per i motivi esposti in atti; accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale od extracontrattuale della F. Casa di riposo Immacolata di L. Onlus, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, per il decesso della sig. ra G. N. e ciò per i motivi esposti in atti e per l’effetto condannare la F. Casa di riposo Immacolata di L. Onlus, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig. ra Z. S. l’importo di Euro 175.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita della madre, a corrispondere al signor Z. A. l’importo di Euro 175.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita della madre ed a corrispondere al sig. Z. A. l’importo di Euro 163.990,00 a titolo di risarcimento per la perdita della moglie o condannarsi la Convenuta a pagare agli Attori la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, per i motivi esposti in atti.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre a IVA, CPA e gli altri accessori previsti dalla legge.

Conclusioni per la convenuta

Accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione notificato, per omessa indicazione dei requisiti previsti dall’art. 163 n. 4 c.p.c., con ogni conseguente statuizione ex lege.

Nel merito, respingersi perché infondate in fatto e diritto le pretese risarcitorie azionate dagli attori. In ogni caso, con rifusione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 29 dicembre 2015 Z. A., S. e A. convenivano in giudizio la F. Casa di riposo Immacolata di L. onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della morte di G. N., moglie di Z. A. e madre di Z. S. e A., morte avvenuta il 15 settembre 2013 ed attribuibile all’inosservanza dell’obbligo di vigilanza incombente sulla F.. Essi esponevano infatti che: – in data 23 febbraio 2013 G. N., che sino a tale data ed a partire dal 2002 era stata stabilmente ricoverata presso la R. Sanitaria Assistenziale Riabilitativa Mentale Centro Polifunzionale di Caprino Veronese a causa delle sue condizioni di salute, venne dimessa da tale struttura per raggiunto limite di età e contestualmente ricoverata presso la F. Casa di riposo Immacolata di L. in P.; – che in occasione dell’accoglimento presso la nuova struttura i figli della G. si erano raccomandati affinché venisse prestata nei confronti della madre la massima attenzione e vigilanza, anche in considerazione del fatto che frequentemente la stessa, a causa della patologia di cui soffriva, ingurgitava cibo senza avere adeguato controllo dell’apparato masticatorio, tanto da incorrere in passato in due episodi di ab ingestis; – che le condizioni di salute della G. erano del resto riportate nel foglio di dimissioni dell’istituto che l’aveva in precedenza accolta, e i responsabili ed il personale della F. ne avevano preso diretta conoscenza durante il periodo di permanenza nella struttura, come testimoniato dal diario multidisciplinare, ove erano riportati numerosi episodi di cadute accidentali, comportamenti ossessivi, stati di confusione, insistenti e reiterate richieste di soldi agli ospiti della struttura e a loro parenti per l’acquisto di cibo; – che in data 15 settembre 2013, verso le 4 del pomeriggio, la sig. ra G. era stata rinvenuta da un’addetta alle pulizie in un bagno al piano terra, stesa a terra e priva di conoscenza; – che le manovre poste in essere dall’infermiera K., la quale aveva dapprima rimosso rimasugli di cibo presenti all’interno della bocca della G., quindi tentato di liberare le vie aeree della paziente utilizzando una cannula ed un aspiratore, ed infine iniziato le operazioni di massaggio cardiaco, non avevano sortito segni di ripresa, e così pure l’attività di rianimazione posta in essere dall’unità mobile del S., nel frattempo intervenuta.

La convenuta, ritualmente costituitasi, eccepita in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per mancata specificazione del comportamento omissivo (o commissivo) in cui si sarebbe concretizzata la mancata o inadeguata sorveglianza, instava nel merito per la reiezione delle domande attoree.

Negato ingresso alle prove testimoniali articolate dalle parti, ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del giorno 23 gennaio 2019 la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contenuto dell’atto introduttivo, quale riportato in parte narrativa, porta a disattendere l’eccezione preliminare formulata dalla convenuta: nell’atto di citazione, infatti, sono chiaramente enucleati sia il petitum (la condanna della F. al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli attori), sia la causa petendi (il mancato apprestamento di un sistema di vigilanza adeguato alle condizioni di salute della paziente). Nel merito, le domande attoree sono tuttavia infondate.

Il C.t.u ., dott. ssa A. D. S., ha concluso nel senso che, in mancanza di esame autoptico, è impossibile stabilire una causa certa del decesso della G., sulla base delle considerazioni di seguito riportate: “La causa di decesso della signora N., riportata nella scheda Istat risulta essere “arresto cardiocircolatorio”. Questa non è ritenuta una diagnosi che indichi la causa di morte, ma, semmai ne indica il meccanismo; la causa di morte risulterebbe, quindi, indeterminata e non è stata ricercata e confermata con un riscontro diagnostico.

Dunque l’ipotesi del decesso cagionato dalla inalazione di cibo nelle vie aeree è deduttiva: essa prende spunto dai dati circostanziali riferiti e dalle pregresse patologie della paziente, elementi che non sono sufficienti per dirimere la causa del decesso. Difatti non vi è alcuna certezza che la causa di morte sia effettivamente riferibile all’inalazione di cibo nelle vie aeree: non lo dimostra la circostanza del reperimento di cibo nella cavità orale né i pregressi incidenti documentati.

Le circostanze che hanno portato alla morte della de cuius – “morte improvvisa” per definizione, ovvero un decesso che non ci si attende in relazione alle condizioni cliniche del soggetto – non sono neppure state direttamente testimoniate, in quanto l’ospite è stata ritrovata già supina sul pavimento ed incosciente.

Nel chiedersi se la diagnosi di decesso corrisponda realmente a quella desunta in base alle circostanze, possiamo fare riferimento ad alcune risorse bibliografiche che hanno per tema proprio l’accuratezza della diagnosi delle cause di morte.

Uno studio di F. del 2004 su un campione limitato caratterizzato da riscontri autoptici selezionati su casi di diagnosi incerta, ha evidenziato come la discordanza clinicopatologica fosse del 39%. I case reports di Giard RW del 1999 delineano come anche in situazioni di decesso dovuto a patologie importanti come un aneurisma dissecante la presenza di sindrome della morte improvvisa impedisca gli accertamenti e come solo all’autopsia si possa chiarire le cause del decesso.

Lo studio di Mieno del 2016 riferito ad autopsie eseguite in ambiente geriatrico tra il 2000 e il 2002 ha comportato una discrepanza tra cause di morte scritte nel certificato clinico e rilievi autoptici dal 20% circa in caso di neoplasia al 66% in caso di patologie polmonari. Nello studio di N. del 1998 si riferisce come circa i 2/3 delle cause di morte sconosciute rilevate all’autopsia fossero suscettibili di trattamento.

Interessante risulta anche lo studio di P. del 2003 in cui su 49 autopsie eseguite su pazienti deceduti in reparti di terapia intensiva sono state rilevate discrepanze maggiori tra diagnosi di causa di morte clinica e autoptica in 15 (39%) casi.

Risulta quindi di tutta evidenza che, in mancanza di un riscontro diagnostico, la accuratezza sulle cause e mezzi della morte è scarsa.

Fatte queste premesse, nel caso specifico si vuole analizzare la circostanza della presenza di cibo nel cavo orale: potrebbe trattarsi di cibo non deglutito o anche di cibo vomitato. Queste due ipotesi non presuppongono che vi sia stata una inalazione del materiale alimentare: l’asfissia meccanica trova giustificazione dall’evidenza di cibo nelle vie aeree, non in quelle digestive.

Nell’ipotesi, invece, che vi sia stata inalazione (ab ingestis), si ricorda come questa circostanza possa essere primitiva, per inalazione diretta, in relazione a fenomeni di incoordinazione dei fenomeni di deglutizione, oppure avvenire anche come epifenomeno secondario a fatti acuti (angina, infarto miocardico, ictus cerebri, ecc). Tali eventi possono essere richiamati nel caso in questione, vista la storia clinica pregressa della signora G. di diabete mellito tipo 2, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva ed encefalopatia vascolare”. Queste conclusioni, e le argomentazioni che le fondano, sono fortemente contestate dagli attori (non, invece, dal loro C.t., il quale ha al contrario dichiarato di “concordare appieno con le conclusioni espresse dal CTU. In particolare, in assenza di un accertamento autoptico, o perlomeno di un esame esterno del cadavere, possono essere avanzate esclusivamente ipotesi circa la causa del decesso, trovandoci in difetto quindi di elementi dimostrativi del nesso causale”). Le critiche si appuntano, in primo luogo, sul fatto che la dott.ssa D. S. abbia affermato che il cibo trovato all’interno della bocca della sig.ra G. dagli operatori che per primi ebbero a soccorrerla avrebbe potuto essere cibo non deglutito o vomitato, affermazione di cui si predica il contrasto con dichiarazioni testimoniali e risultanze documentali, e segnatamente, con le sommarie informazioni rese dalla sig.ra K. (che ebbe a parlare di “rimasugli di cibo fresco tipo un pasticcino al cioccolato”, precisando che “Vi era molto cibo. Ho rimosso il cibo e la dentiera, controllando in profondità la bocca, ma non vi era respiro. Pensavo pertanto che l’ostruzione delle vie aeree era in profondità e non visibile”), dalla sig. ra M. (che ha sua volta riferito della presenza di residui di una pastina al cioccolato, parzialmente masticati ), e dal dr. V. del SUEM (“ho eseguito un controllo trovando nella bocca dei residui. mi sembravano residui di un dolce non masticato”). Sennonché, tali dichiarazioni possono al più contrastare con l’ipotesi del cibo vomitato, ma non con quella del cibo non deglutito, sì che resta valida l’osservazione del C.t.u. secondo la quale “l’asfissia meccanica trova giustificazione dall’evidenza di cibo nelle vie aeree, non in quelle digestive”, nonché, ed in ogni caso, quella per la quale l’inalazione può “essere primitiva, per inalazione diretta, in relazione a fenomeni di incoordinazione dei fenomeni di deglutizione, oppure avvenire anche come epifenomeno secondario a fatti acuti (angina, infarto miocardico, ictus cerebri, ecc)”. In definitiva, la presenza all’interno del cavo orale della sig.ra G. di cibo, masticato o non masticato, non deglutito ovvero rigurgitato, è compatibile con l’ipotesi di morte conseguita ad un episodio di ab ingestis né più meno che con altre ipotesi di morte improvvisa aventi una diversa eziologia.

Certamente, il fatto che la sig. ra G. fosse incorsa in passato in episodi di ab ingestis (uno nel 2. ed altro nel 2012 ), e la persistenza di un suo comportamento ossessivo-compulsivo nei riguardi del cibo, parrebbero attribuire maggiore consistenza all’ipotesi di morte da soffocamento per inalazione di cibo; la valenza di questi elementi circostanziali risulta però sminuita dalla presenza di fattori predisponenti a morte improvvisa (morte che, ricorda la dott.ssa D. S., è per definizione un decesso che non ci si attende in relazione alle condizioni cliniche del soggetto, con conseguente irrilevanza della circostanza, evidenziata dal C.t. di parte attrice, del “mancato rilievo di problematiche sanitarie acute di nuova insorgenza nei giorni appena precedenti il fatto”): come riportato dal C.t.u., la sig. ra G. non versava in buone condizioni di salute, ma soffriva di diabete mellito tipo 2, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva ed encefalopatia vascolare.

Non significativo appare poi il fatto che le persone che ebbero a prestare soccorso alla sig.ra G. (l’infermiera K. dapprima e gli operatori del S. successivamente) abbiano posto in essere manovre di disostruzione delle vie aeree: l’inalazione di cibo costituiva ipotesi plausibile, e ciò era sufficiente a suggerire, e rendere anzi doveroso, l’intervento compiuto. Va piuttosto osservato che nella scheda di soccorso del S. risulta evidenziata soltanto una midriasi delle pupille e nessun stato cianotico.

poi appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli attori in memoria di replica alla conclusionale, la dott.ssa D. non ha revocato in dubbio che la sig.ra G. sia morta per arresto cardiaco, quanto piuttosto segnalato che esso identifica soltanto il meccanismo che conduce alla morte; si tratta, insomma, della causa ultima del decesso, compatibile con una pluralità di cause primigenie, alcuna delle quali si presenta nel caso di specie, alla luce degli elementi circostanziali in precedenza evidenziati, munita di un grado di probabilità maggiore delle altre.

Tanto premesso, deve ricordarsi che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (formatosi in tema di responsabilità medica, ma valido anche nella fattispecie in esame ), nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è sempre onere dell’attore provare, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno; la conseguenza ne è che, se al termine dell’istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3704). La domanda degli attori deve pertanto essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in base a valori medi e tenendo conto dell’aumento e della riduzione di cui all’art. 4, commi 2 e 4, del D.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 13917/2016, promossa da Z. A., Z. S. e Z. A. avverso la F. Casa di riposo Immacolata Di L. Onlus, definitivamente decidendo: Rigetta le domande proposte dagli attori Z. A., Z. S. e Z. A. avverso la F. Casa di riposo Immacolata Di L. Onlus. Condanna gli attori, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in 15.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA.

Spese di C.t.u. definitivamente ed interamente a carico di parte attrice.

Verona, 20 maggio 2019

Il Giudice
dott. Monica Attanasio


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