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Stop alla multa per secondary ticketing: le piattaforme sono soggetti passivi

Consiglio di Stato – sentenza n. 7949, 13 settembre 2022

Una piattaforma dedicata al secondary ticketing è da considerarsi un hosting passivo. Il solo fatto che metta a disposizione un servizio per la conclusione di contratti di vendita/rivendita di biglietti non può in alcun modo configurarla come hosting attivo.

Su questa motivazione il Consiglio di Stato basa la sua sentenza n. 7949/2022, con la quale si annullano la sentenza n. 4335/2021 del Tar e la multa di 1,75 milioni di € quantificata dall’Agcom.

La decisione arriva con l’impugnazione della sentenza del Tar da parte della società americana Stubhub.Inc.

Hosting attivo e passivo

Cardine della sentenza sono le definizioni di hosting attivo e passivo in accordo alle direttive europee sul commercio elettronico e sul copyright. Mentre l’hosting passivo è una messa a disposizione del servizio, l’hosting attivo è il soggetto che produce la manipolazione dell’informazione.

Secondo il Cds, è giusto ritenere che «la mera circostanza che il gestore sia al corrente, in via generale, della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti»; se lo facesse, sarebbe configurabile una sua responsabilità. In questo senso, e ammesso che la piattaforma avesse anche intercettato la differenza di prezzo contestata nella rivendita secondaria, non è automatico «che da tale comportamento detto gestore abbia consapevolmente voluto trarre vantaggio, elementi entrambi indispensabili per poter configurare la fattispecie di punibilità».

In secondo luogo, non vi è prova che Stubhub.it (sito italiano) sia la diretta emanazione della società statunitense sanzionata.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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