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La revisione dell’assegno divorzile non integra i motivi compresi nella legge n. 898 del 1970

Corte di Cassazione, sentenza n. 1119/2020, sez. Prima Civile
Presidente: M.C. Giancola
Relatore: M.G.C. Sambito

ASSEGNO DIVORZILE – REVISIONE – GIUSTIFICATI MOTIVI SOPRAVVENUTI EX ART. 9, COMMA 1, LEGGE N. 898 DEL 1970 – ACCERTAMENTO DI FATTO – NECESSITÀ – MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE – IRRILEVANZA EX SE – FONDAMENTO

La Prima Sezione civile, decidendo sulla domanda di revisione dell’assegno divorzile determinato anteriormente all’evoluzione giurisprudenziale recata da Sez. 1, 10 maggio 2017, n. 11504 e Sez. U, 11 luglio 2018, n. 18287 in ordine alla sua natura e funzione, ha affermato che tale mutamento dell’orientamento della S.C. non integra, ex se, i giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall’art. 9, comma 1, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per la revisione dell’assegno, atteso che – in forza della formazione rebus sic stantibus del giudicato sulle statuizioni cd. determinative e del carattere meramente ricognitivo dell’esistenza e del contenuto della regula iuris proprio della funzione nomofilattica, che non soggiace al principio di irretroattività – il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi attiene agli elementi di fatto e deve essere accertato dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente.

L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 9, I comma

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte; può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell’obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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