Civile

Inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale trascritta dopo l'iscrizione di ipoteca

Inopponibilità dell’assegnazione della casa coniugale trascritta successivamente all’iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile – Trib.Verona 24.04.2015

Il Tribunale di Verona conferma il proprio orientamento circa la non opponibilità del diritto di abitazione della casa coniugale assegnata in sede di separazione quando la procedura esecutiva trova titolo in un’ipoteca iscritta in epoca anteriore.

Il caso

Nel 1999 due coniugi acquistano in comproprietà un immobile e iscrivono su di esso ipoteca a garanzia del mutuo fondiario aperto presso la Banca X. Sette anni dopo, e dunque nel 2006, si separano consensualmente: la casa familiare viene assegnata alla moglie e il relativo provvedimento di omologa viene trascritto nel 2007.

Tuttavia, nel 2008, la Banca garantita dalla predetta ipoteca agisce in giudizio contro i coniugi pignorando l’immobile ipotecato in cui vivono la signora e i tre figli minori. Nel 2014, in seguito all’assunzione dei provvedimenti previsti ex art. 569 c.p.c., un terzo acquirente si aggiudica l’immobile e il Tribunale ordina che l’aggiudicatario venga ammesso nel pieno possesso dello stesso. L’esecutata presenta allora istanza di sospensione dell’ordine di liberazione sostenendo la prevalenza del proprio diritto di abitazione ed invocandone, in particolare, la natura di diritto personale di godimento che, in quanto tale, non sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all’art. 2812 c.c..

Il Tribunale respinge l’istanza proposta dall’esecutata e accoglie invece la tesi di controparte secondo cui il diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare non è opponibile all’ipotecario il cui diritto sia stato iscritto precedentemente, confermando così l’ordine di liberazione dell’immobile.

I motivi alla base della decisione

La soluzione della complessa vicenda in questione ruota attorno alla natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare, diritto che è oggi espressamente trascrivibile ex art. 155 quater c.c..

Un primo aiuto nella comprensione della decisione assunta dal Tribunale di Verona si ricava dall’esame della peculiare posizione assunta, nel caso di specie, dall’esecutato il quale si ritrova ad essere, allo stesso tempo, anche assegnatario della casa familiare. A riguardo, la Cassazione aveva invero già chiarito che l’opponibilità del diritto di abitazione rispetto al pignoramento immobiliare trascritto successivamente, rileva fintantoché l’assegnatario non sia parte nel medesimo processo espropriativo (Cass. Civ. Sez. III, n. 15885/2014).

Il successivo nodo da sciogliere ha riguardato più specificamente il rapporto intercorrente tra i diritti qui considerati: da un lato, l’iscrizione di ipoteca sull’immobile di cui i coniugi sono comproprietari e, dall’altro, il diritto di abitazione della casa coniugale assegnata con provvedimento trascritto in epoca successiva all’iscrizione ipotecaria.

Nel caso de quo, l’esecutata/assegnataria invoca l’inapplicabilità dell’art. 2812 c.c., sostenendo che la norma in questione trovi applicazione limitatamente ai diritti reali, non potendo di conseguenza estendersi al diritto di abitazione della casa familiare che si configura, al contrario, quale diritto personale di godimento. Ed ecco dunque che un ruolo chiave nella soluzione della vicenda lo assume l’interpretazione che il Tribunale di Verona adotta dell’art. 155 quater c.c. sulla scorta della costante giurisprudenza in materia.

La giurisprudenza di merito da anni afferma, infatti, che l’espresso richiamo operato dall’art. 155 quater c.c. all’art. 2963 c.c. permette implicitamente di individuare nel principio di priorità temporale della trascrizione la regola per la composizione dei conflitti tra titoli, e ciò anche quando sia coinvolto il provvedimento di trascrizione di un diritto personale di godimento qual è il diritto di abitazione della casa coniugale (v. Trib. Verona, 26.01.2011; Trib. Torino, 25.03.2010; Trib. Trento, 03.02.2010; Trib. Vicenza, 20.12.2007).

Con l’ordinanza in questione, dunque, il Tribunale di Verona si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale pressochè unanime (unica voce contraria: Trib. Firenze, 30.07.2012), il quale, se abbandonato, rischierebbe di condurre a risultati paradossali. Già il Tribunale di Torino, infatti, con sentenza del 25.03.2010 intelligentemente faceva notare come “un provvedimento giudiziale di assegnazione non può far sorgere in capo all’assegnatario una posizione giuridica più ampia ed estesa, per natura e contenuto, rispetto a quella che va ad attribuire”, con la conseguenza che “il coniuge assegnatario si troverà di fronte ai terzi titolari di diritti preesistenti sul bene nella medesima posizione giuridica nella quale si troverebbe il coniuge titolare del diritto di proprietà”. È facile comprendere, pertanto, come sarebbe del tutto illogico riconoscere al coniuge assegnatario una tutela più ampia rispetto a quella attribuita al titolare del diritto di proprietà.

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Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zanotti

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Ascione Ciccarelli Maurizio

Professionista iscritto all?Albo degli Avvocati di Verona dal 2006. Specializzato in diritto civile commerciale, societario, fallimentare ed immobiliare. Socio fondatore dell'Associazione professionale CAVV, prima associazione professionale accreditata presso il Tribunale di Verona, che dal 2008 viene regolarmente incaricata di curare l'attività di custodia degli immobili oggetto di procedura giudiziale. Svolge l'attività professionale presso il proprio studio in Verona, C.so Porta Nuova n. 11.

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Commento

  1. Buon pomeriggio,
    mi piacerebbe sapere invece se il diritto di abitazione della casa alla madre con figli minori, se trascritto dopo il pignoramento, è titolo opponibile per l’aggiudicatario dell’asta ai fini della liberazione forzata.
    grazie

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