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Cassa integrazione come ritorsione – Tribunale di Milano, sentenza n. 2235/2018, giudice Saioni

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 12 settembre 2018 N. 4113/2018 R.G. La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia instaurata da
I.E. B., rappresentata e difesa dagli avv. ti M. F., M. B. e S. P. presso il cui studio in Milano, viale P. n. 12, ha eletto domicilio

RICORRENTE

CONTRO

EDIZIONI C. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti L. M. D. e L. M. presso il cui studio in Milano, via M. n. 31, ha eletto domicilio

RESISTENTE

OGGETTO: sospensione in CIGS

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 17 aprile 2018 e ritualmente notificato, I. E. B. ha convenuto in giudizio Edizioni C. s.p.a . contestando la sua collocazione in CIGS. La ricorrente ha eccepito l’illegittimità della decisione datoriale sia in quanto attuata come ritorsione, rispetto ad una precedente azione giudiziaria instaurata dalla stessa B., con esito positivo, sia per le modalità di attuazione che, infine, per le ragioni di carattere sostanziale e formale che l’hanno caratterizzata, come anche denunciato dalle OO.SS. Poco giorni prima del deposito del ricorso qui in esame, la ricorrente è stata licenziata per giusta causa (4 aprile 2018). Il licenziamento è stato impugnato ed il relativo procedimento risulta, ad oggi, pendente.
Nella presente sede, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità della sospensione in Cigs della ricorrente, disposta dalla società convenuta, con lettera in data 8.3.2018 conseguentemente, condannare la convenuta a riammettere definitivamente in servizio la signora B. presso una delle redazioni della Edizioni C. S.p.A.; con riserva di agire in separata sede per la quantificazione e la rivendicazione del conseguente danno patrimoniale, nella misura della differenza tra l’indennità di Cigs percepita e la retribuzione spettante, per il periodo di effettiva permanenza in Cigs;
IN VIA SUBORDINATA e con espressa riserva di impugnazione
3. accertare e dichiarare l’illegittimità della mancata applicazione, nella procedura di Cigs, della rotazione e, conseguentemente, condannare la convenuta ad applicare meccanismi di rotazione che interessino in modo paritetico tutti i giornalisti della Casa editrice;
4. conseguentemente, dichiarare l’illegittimità della permanenza in Cigs della ricorrente per un periodo superiore a quello derivante dalla corretta effettuazione della rotazione; con riserva di agire in separata sede per la quantificazione e la rivendicazione del conseguente danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la normale retribuzione e il trattamento di integrazione salariale per il tempo di accertata illegittimità di permanenza in Cigs;
IN OGNI CASO
5. condannare la convenuta alla refusione del compenso professionale e delle spese di lite, oltre al contributo unificato versato nella misura di 259, 00. Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni subiti dall’esponente”. Si è costituita Edizioni C. s.p.a . (infra, C.), contrastando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui ha chiesto l’integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, le domande avanzate dalla ricorrente devono essere respinte in quanto infondate.
Con riferimento al preteso carattere ritorsivo della sospensione in CIGS si rammenta che, nel 2016, la ricorrente ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano lamentando che la sua temporanea adibizione a diverse testate, all’indomani della chiusura della rivista Myself -avvenuta nel 2014 e presso la quale era stata originariamente assunta nel 2011 in veste di redattrice ordinaria – costituisse una violazione dell’art. 4 del CNLG e rivendicando, pertanto, il suo diritto alla stabile adibizione a una testata e al risarcimento dei danni subìti.
Con sentenza n. 37/2017, questo Tribunale ha affermato il diritto della ricorrente ad una stabile assegnazione… a una testata giornalistica”ma non ad una testata giornalistica di maggior gradimento, trattandosi di scelta rimessa alle prerogative aziendali e all’assenso dei direttori di testata (doc. 7). All’esito del predetto giudizio, a far data dal 1 febbraio 2017, la ricorrente è stata adibita alla testata Vogue Sposa e Bambini, ove si è occupata della redazione di pezzi di attualità, pubblicando altresì “alcuni brevi articoli sul canale tematico Vogue Sposa e Bambini sul sito Vogue. it e lanciato alcuni brevi pezzi sulla pagina F. di Vogue Bambini” (rif. punto 39 memoria di costituzione C.). È documentato in causa che, nell’autunno del 2017, le testate L’Uomo Vogue, Vogue Sposa e Bambini abbiano subìto un drastico calo di fatturato (rispettivamente del 31, 33 e 28%, docc. 10 e 13 C.). Al contrario, nel 2016, Vogue Sposa e Bambini avevano fatto registrare un margine lordo attivo (idem). Nel luglio 2017, la resistente aveva quindi deciso di cessare le pubblicazioni di Uomo Vogue, Vogue Sposa e Bambini con conseguente soppressione del posto di lavoro della ricorrente ed avvio della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo (doc. 7 ricorrente). Non è contestato che la collaborazione della direttrice della rivista, E. P. e delle giornaliste D. F., O. P., E. N., S. R., R. Z. sia cessata mediante risoluzione consensuale incentivata.
Nei confronti delle giornaliste S. U. e L. S. è stata invece avviata la procedura ex art. 7 l. n. 604/66, non essendo state rinvenute posizioni lavorative alternative.
A seguito della mobilitazione delle OO.SS., la resistente si è poi determinata a fare ricorso alla CIGS “per cessazione parziale di attività”relativamente al personale giornalistico.
Secondo la prospettazione attorea, la ritorsività della collocazione in CIGS deriverebbe dal fatto che – a seguito della cennata sentenza del Tribunale di Milano – Condè Nast “anziché stabilizzare la posizione della signora B. presso la redazione della rivista G. in cui da mesi operava” (rif. pag. 12 ricorso), decideva, appunto, di adibirla ad una testata in chiusura.
Si osserva peraltro, da un lato, che la ricorrente ha lavorato per Glamour.it., vale a dire per la versione on line della rivista (rif. pag. 9 ricorso e pagg. 5 e 6 memoria) Quanto alla versione cartacea, la resistente ha provato in causa per documenti che la rivista G. stava facendo registrare un andamento negativo, con perdita di esercizio per l’anno 2017 pari ad euro 194.000, 00 (doc. 10). Non è contestato in causa che la redazione della stessa rivista fosse al completo tant’è che sono state poi individuate tre risorse in esubero (di cui una nel campo “attualità”, lo stesso della ricorrente) mentre il doc. 14 di parte ricorrente (corrispondenza intercorsa via mail tra la ricorrente e la direttrice di G., L., non palesa il contenuto che la difesa attorea pretenderebbe (volontà della stessa L. di adibire stabilmente la ricorrente all’organico della rivista) consistendo in un una mera risposta di cortesia, priva di alcun impegno.
A tali condizioni, non può ritenersi provato che presso la redazione di G. la ricorrente avesse effettive chances di stabile collocazione.
Quanto alla scelta di inserirla, invece, nella redazione di Vogue Sposa e Bambini, vale a dire una testata in chiusura, si osserva che il calo di fatturato del 2017, rispetto al 2016, è provato per documenti.
Dal doc. 13 di parte resistente, non contestato, si evince che “…La CIGS verrà richiesta per 5 eccedenze per un periodo di 24 mesi…”. Il documento precisa altresì che il piano di gestione degli esuberi avrebbe, tra l’altro, contemplato possibili “soluzioni transattive, da concordare a livello individuale per favorire l’uscita del personale collocato in CIGS” nonché l’esonero dall’obbligo di esclusiva per i giornalisti collocati in CIGS che avrebbero presentato specifica richiesta per attività di collaborazione esterna, come poi avvenuto anche per la ricorrente (doc. 18 res.). Risulta in causa che C. sia stata autorizzata dal Ministero del Lavoro ad applicare la CIGS senza meccanismi di rotazione del personale “trattandosi di cessazione parziale di attività legata alla chiusura delle tre testate giornalistiche”. Dal doc. 17 di parte resistente si evince dunque che, oltre alla ricorrente, sono state sospese in CIGS, anche le colleghe dirette della signora B., vale a dire S. U. e L. S., anch’esse adibite alla redazione di Vogue Sposa e Bambini.
Ciò ulteriormente preclude la possibilità di individuare un intento illecito nella decisione datoriale.
Per quanto attiene ai supplementi che accompagnano periodicamente l’uscita di Vogue Italia e Vanity Fair (l’Uomo per due numeri all’anno, Mag Accessories, Vanity Fair Junior), si osserva che le relative redazioni coincidono con quelle delle riviste principali, come si evince dalla comparazione dei relativi colophon da cui, parimenti, emerge che il ricorso a collaboratori non è massiccio, come la difesa attorea afferma. L’annunciato ritorno in edicola anche di Vogue Sposa – menzionato nel comunicato della Federazione Nazionale della S. I. in data 5 luglio 2018 – non risulta ad oggi essersi concretizzato.
La pretesa ritorsività della sospensione in CIGS non pare poi reggere a fronte della circostanza che la testata di adibizione della ricorrente risulta effettivamente cessata.
La domanda volta all’accertamento dell’illegittima collocazione in CIGS della ricorrente va quindi respinta.
Analogo esito sortisce, peraltro, anche la pretesa avanzata dalla ricorrente in via subordinata (accertamento della violazione del diritto alla corretta rotazione e conseguente illegittimità della sua permanenza in CIGS per periodi inadeguati dovendo la rotazione essere estesa “in modo equo a tutti i giornalisti della Casa editrice”). Va infatti condivisa l’asserzione difensiva di C. secondo cui il perimetro della CIGS va circoscritto alle redazioni delle testate chiuse.
La qualità del rapporto tra le parti, i profili complessivi della vicenda, giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate in ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12 settembre 2018
Il giudice Francesca Saioni
 

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