Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza 2112/2015 del 24.07.2015 (Dott. Martoro)

Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Il Giudice, all’esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:
G. R., nato a Rivoli Veronese (Vr) e residente a Cavaion Veronese (Vr), c.f., con l’avv. Roberto Bonadimani di Verona; intimante

contro

R. M., nato a Delianova (Re) e residente a Castelnuovo del Garda (Vr) in via, c.f., con l’avv. P. G. del Foro di Verona; intimato

iscritta al n. /14 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osservato, in via preliminare, che non si procede all’esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell’atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 16.04.2014;

richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con la quale l’intimato aveva richiesto il rigetto della domanda dell’intimante, in quanto infondata in fatto e in diritto ed in via riconvenzionale richiedeva la somma di € 5.000,00 per i danni subiti in occasione dell’allagamento del locale garage, ed in subordine chiedeva la compensazione di tale somma con quanto dovuto per i canoni non corrisposti;

all’udienza del 27.05.2014 non veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio, in quanto l’opposizione risultava fondata su prova scritta;

osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l’opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, l’intimante richiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore con il rilascio dell’immobile, sito a Castelnuovo del Garda in via Stazione n. 43 ed il pagamento dei canoni non corrisposti;

osservato che parte intimante ha dimostrato che il sig. R. M. non ha corrisposto allo stesso i canoni di locazioni maturati dal luglio 2014 e fino al luglio 2015 per complessivi € 7.540,00, non ha corrisposto, altresì, oneri accessori per € 1.358,52 per un totale complessivo di € 8.898,52.

La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti proposta dal sig. R. M. deve essere respinta, in quanto assolutamente sprovvista di supporto probatorio, poiché, il teste Rossi Gianfranco escusso all’udienza del 20.05.2015 ha dichiarato di aver visto allagata l’area del tunnel di accesso ai garage, specificando che ciò era avvenuto in occasione di eventi atmosferici particolarmente violenti ed aggiungeva che il sig. R. M. gli aveva mostrato un cartone con la base bagnata e non gli aveva mostrato neppure il contenuto dello stesso.

Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti e della prova orale, fondata la domanda del sig. G. R. di risoluzione del contratto di locazione datato 01.06.2008 per inadempimento del conduttore, per l’effetto, condanna (intimato al pagamento di € 8.858,52 in favore dell’intimante ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo);

PQM

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l’effetto, ordina al sig. R. M. di rilasciare immediatamente l’immobile sito in Castelnuovo del Garda (Vr) via Stazione n. 43;

condanna il sig. R. M. al Pagamento in favore del sig. G. R. della somma di € 8.898,52, per i canoni e gli oneri accessori non corrisposti dal luglio 2014 al luglio 2015 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;

condanna il sig. R. M. a corrispondere al sig. G. R. quanto maturato dall’agosto 2015 fino al momento del rilascio effettivo a titolo di indennità di occupazione e lo condanna, altresì, alla rifusione delle spese legali in favore dello stesso liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori ed IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 24 luglio 2015

Il Giudice

Dott. Maurizio Martoro

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