CivileDiritto dell'immigrazioneNews giuridiche

Il decreto di espulsione cade per stato di indigenza del cittadino straniero

Del fatto che un decreto di espulsione emesso contro un soggetto extra comunitario non fosse inviolabile se ne è già avuta prova quando questo si trova in contrasto con una richiesta di protezione internazionale (leggi il nostro articolo).
Una nuova decisione presa dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 39773/2018, va a confermare il fatto che un immigrato in stato di indigenza non può essere condannato per non aver obbedito all’ordine di espulsione. E non spetta a lui provare la sua situazione di povertà, ma al giudice.
La Corte si è trovata, quindi, ad accogliere il ricorso presentato da un cittadino algerino già condannato dal giudice di pace a pagare oltre 10mila euro per non avere eseguito quanto ordinatogli tramite il decreto emesso dal prefetto di Alessandria.
A essere messa in dubbio è la buona fede del giudice di pace, il quale, secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, avrebbe eseguito delle indagini superficiali per accertarsi dello stato del cittadino straniero, giungendo “frettolosamente” alla condanna. La situazione dell’algerino, infatti, non era stata considerata così indigente da non permettergli di comprare un biglietto per tornare in patria.
È risultato, però, che l’uomo rientrava nel circuito assistenziale, alloggiando presso la Caritas e che l’ordine di espulsione era scattato proprio per la «mancanza di fonti lecite finanziarie». A questo proposito, i giudici della Corte ricordano che, in questi casi, il nuovo orientamento detta che l’intimazione di allontanamento può scattare solo quando risultino infruttuosi i meccanismi per l’agevolazione della partenza volontaria e solo alla fine del periodo di permanenza in un centro di identificazione.
Fonte: IlSole24Ore

Leggi il testo integrale della sentenza

Scopri altre sentenze di diritto dell’immigrazione su iltuoforo.net

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button