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Profilo “fake”. Come può difendersi il legittimo proprietario?

Un bollino azzurro come garanzia di autenticità. Carino, ma a quanto pare non basta a proteggere del tutto gli utenti dal rischio rappresentato dai profili fake.
Il reato, tecnicamente definito come sostituzione di persona, trova corrispondenza ed è punito dall’art. 494 del codice penale con la reclusione fino a un anno. Il bene giuridico sotto tutela è la fede pubblica, rappresentata in questo caso dalla fiducia che gli utenti di un social network ripongono nell’identità rappresentata dal profilo. Interessante notare che il procedimento di querela non può essere attivato solo dalla parte direttamente offesa, ma anche da utenti terzi.
Il reato prefigura un dolo specifico, ovvero quello di recare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio (senza considerare il fatto che tale vantaggio venga raggiunto o no). Secondo la Cassazione il vantaggio può configurarsi anche nella semplice vanità, quindi un vantaggio morale più che un profitto. Nella sentenza della Cassazione n. 25774 del 23 aprile 2014 (e nella n. 369 del 29 aprile 2014, Tribunale di Trento), si trovano i riscontri per quanto riguarda l’azione di scambiare messaggi o ottenere “like” fingendosi un personaggio famoso. È un’interpretazione moderna, certo, ma fa sì che il reato scatti tutte le volte che viene aperto un profilo fake.
In concreto non tutti denunciano il fatto, anche perché esistono molti metodi per oscurare l’identità dell’autore (proxy, Tor, VPN ecc.). In secondo luogo sono le stesse piattaforme a concedere molto raramente alle autorità l’autorizzazione a procedere (Instagram è uno dei più difficili da convincere), e il tutto completamente a norma di legge.
Cosa può fare l’utente
Un’arma molto utile è senza dubbio fare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le regole per far sì che la sua attivazione vada a buon fine:

  1. Tramite raccomandata a/r inoltrare la richiesta di accesso ai propri dati personale alla sede europea del social network d’interesse. L’utente dovrà richiedere copia di tutti i dati che lo riguardano, informazioni, fotografie, profili aperti. Di conseguenza dovrà chiedere blocco e cancellazione del falso account comprensivo di tutti i dati presenti. Il tutto viene previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 applicabile direttamente dal 25 maggio 2018;
  2. Nel caso in cui il social network non dovesse rispondere l’utente può fare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale può ordinare al social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all’interessato e in possesso del fake. Tali dati, poi, verranno conservati dal social network solo al fine di collaborare alle indagini per la loro durata (vedi, provvedimento Garante privacy n. 56 dell’11 febbraio 2016).
Fonte: IlSole24Ore
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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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