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Obblighi informativi della banca in materia di trading online e prescrizione del diritto al
risarcimento del danno a favore del cliente.

Corte d’Appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano n. 22/2023 dd. 08.02.2023. Pres. Martin. Est. Joppi, in
parziale riforma sentenza Tribunale di Bolzano.

Massime:
“l’inizio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale va pertanto
correlato nell’interesse del danneggiato a farlo valere. Tale interesse non acquista consistenza
nel momento in cui si verifica la violazione contrattuale in sé, vale a dire, nel caso per cui è
processo, quando l’intermediario non ha adempiuto i suoi obblighi informativi. Il diritto
risarcitorio assume consistenza successivamente, quando l’inadempimento ha determinato una
percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore”

Riferimenti normativi:
art. 2943 c.c. art. 1458 c.c., art. 2933 c.c.,
“Per il periodo anteriore al novembre 2007, l’operatività esclusivamente telematica, con
disposizioni impartite da remoto, non può perciò solo ritenersi disintermediata e, dunque, essere
assunta quale esimente del corretto adempimento degli obblighi informativi predisposti dalla

normativa settoriale a tutela del contraente debole. Per il periodo successivo al novembre 2007
l’Art. 43 Reg. Consob n. 20307/2007 stabilisce che gli intermediari possano prestare servizi di
esecuzione di ordini, con o senza servizi senza che sia necessario ottenere le informazioni o
procedere alla valutazione di cui al Capo II” nel caso in cui siano soddisfatte, contestualmente
quattro diverse e indefettibili condizioni, tra cui: “a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei
seguenti strumenti finanziari non complessi …”. Il dato normativo ammette un’accessibilità
libera alla mera esecuzione di ordini (c.d. execution only). È, tuttavia, necessario che ricorrano
contestualmente le condizioni normativamente enucleate, tra cui appunto la negoziazione di
categorie di prodotti non complessi. Per converso, un’operatività in regime di executive only su
strumenti finanziari, come nella specie riscontrato dalla sentenza impugnata, connotati da
un’elevata complessività (e, quindi, rischiosità) senza somministrazione di informativa al
risparmiatore è configurabile come grave violazione del dato normativo e regolamentare, da
parte dell’intermediario”

Riferimenti normativi:
Reg. Consob n. 11522/2008 – Art. 43 Reg. Consob n. 16190/2007

La vicenda:

A partire dal 2006 un investitore privato ha acquistato e rivenduto vari titoli e derivati
attraverso il servizio di investimento online della Banca Popolare dell’Alto Adige – S.p.A.
subendo notevoli perdite, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.
Parte degli ordini era avvenuta ancora quando l’intera materia era regolata dal Reg. Consob n.
11522/1998, stando al quale, a parere dell’investitore, ogni investimento doveva essere
accompagnato da consulenza ed informativa specifica da parte dell’intermediario, mentre quelli
a partire dal 02.11.2007, rientravano nelle previsioni del Reg. Consob n. 16190/2007, che
escludeva la modalità “executive only” per i prodotti finanziari complessi.
Nonostante l’odierno attore fosse un cliente privato con conoscenze basilari di borsa e finanza
tutte le operazioni avvenivano con una quasi totale assenza di informazioni da parte del gestore
del servizio, che si trincerava dietro l’argomento che gli acquisti fossero stati effettuativi in
autonomia dal cliente e respingeva ogni addebito.

I presupposti giurisprudenziali

Sul punto non si riscontrano altri precedenti giurisprudenziali, se non la sentenza del Tribunale
di Bolzano n. 853/2020, oggetto del presente appello, che sostanzialmente aperto la strada sulla
questione degli obblighi informativi in materia di trading online.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello bolzanina, che ha, assieme a quella del Tribunale di Bolzano, avuto un
notevole riscontro a livello italiano, costringendo la maggior parte degli operatori di trading

online a modificare le proprie piattaforme, ha sostanzialmente confermato che per quanto
riguarda gli acquisti effettuati in data antecedente al novembre 2007, sotto il Reg. Consob n.
11522/1998, gli intermediari era obbligati ad effettuare consulenze e fornire ogni informativa
anche per gli acquisti effettuati in proprio in modalità telematica, non essendo prevista diversa
procedura dalla normativa in vigore. Tale differenziazione veniva, invece, introdotta dal Reg. n.
16190/2007, che introducendo la modalità di intermediazione finanziaria “executive only”, la
escludeva per prodotti complessi e, sostanzialmente, ad alto rischio, per i quali la banca
risultava obbligata a fornire idonea informativa al risparmiatore.
Interessante risulta poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla prescrizione dei diritti
del risparmiatore che decorre dal momento in cui l’inadempimento ha determinato una
percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore.

Segnalazione e massima a cura di:
Avv. Christian Perathoner, Ordine Avvocati Bolzano.

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