Diritto amministrativo e sanzioniSport

La Responsabilità Civile del gestore di impianti sportivi

Il gestore dell’impianto sportivo, mettendo a disposizione degli atleti e degli spettatori gli spazi destinati allo svolgimento delle pratiche sportive, deve orientare l’esercizio della propria attività verso criteri di massima efficienza, specialmente con riguardo alle esigenze di garanzia e sicurezza richieste dalla peculiarità della sua funzione.

È, pertanto, il soggetto responsabile della sicurezza e della incolumità di chi accede e fruisce degli impianti sottoposti alla propria gestione. Al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, il gestore dell’impianto deve adottare tutte le misure idonee a prevenire gli eventi lesivi che potrebbero danneggiare i soggetti che per varie ragioni ne fruiscono. Nelle misure preventive va altresì ricompresa l’attività di vigilanza sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La responsabilità può avere duplice natura: contrattuale, qualora sussista un rapporto negoziale con il danneggiato, oppure extracontrattuale, in ossequio al principio del neminem laedere.

La responsabilità extracontrattuale è disciplinata dall’art. 2043 cod. civ. e, quanto alle forme di responsabilità speciale, dagli artt. 2050 ss. cod. civ. Le forme di responsabilità speciale configurano un criterio di imputazione del danno che si fonda sul mero esercizio, nel caso previsto dall’art. 2050 cod. civ., di un’attività pericolosa cioè di un’attività altamente rischiosa che per sua natura comporta una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, ovvero, nel caso previsto dall’art. 2051 cod. civ. per i danni derivanti dalle cose in custodia e, infine, quanto all’art. 2053 cod. civ., per i danni derivanti dalla rovina di un edificio.

Considerando singolarmente l?ipotesi di danno derivante da attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. si nota come le attività sportive difficilmente si adattino a tale norma. In assenza di un concetto generale di pericolosità riferibile a tutti gli sport, la giurisprudenza effettua una valutazione, caso per caso, delle vicende sottoposte alla propria attenzione, evidenziando che, nella casistica rilevata ad oggi, tra gli sport ritenuti attività pericolosa sono stati ricompresi ad es: l’attività venatoria, le gare automobilistiche, l’attività equestre e le arti marziali. Con particolare riferimento all’attività equestre, la Corte di cassazione si è, infatti già espressa in merito alla qualificazione delle attività pericolose con la sentenza n. 10268 del 20/05/2015 affermando che “ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ., la valutazione in concreto se un’attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell’esercizio dell’attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata”. Nel caso concreto la Corte ha applicato l’art. 2050 cod. civ. al caso di noleggio di cavalli e guida del cliente fuori dall’area attrezzata a maneggio, connotando tale attività come eccedente il livello normale di rischio.

A carico del gestore di impianti sportivi si rileva anche una forma di responsabilità indiretta, in forza dell’art. 2049 cod. civ., a fronte dei danni determinati da condotte poste in essere da dipendenti e collaboratori. La responsabilità indiretta si fonda su un rapporto di preposizione, sia nel caso di lavoro subordinato sia con riguardo al temporaneo/occasionale inserimento del preposto nell’organizzazione aziendale. Requisito necessario è che tale rapporto permetta il controllo e la sorveglianza delle attività del dipendente o collaboratore da parte del preponente. In tali casi, con la responsabilità del gestore concorrerà quella della persona direttamente responsabile dell’evento lesivo. A precisazione di ciò è intervenuta la sentenza n. 377/2011 del Tribunale di Venezia, che ha escluso la responsabilità indiretta dell’associazione sportiva per fatto illecito degli istruttori volontari che svolgano la loro attività a livello dilettantistico e non professionale.

Quanto al soggetto onerato della prova del fatto lesivo, nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. è il danneggiato a dover fornire la prova del danno, della colpa o del dolo del danneggiante e del nesso materiale di causalità tra condotta ed evento. Diversamente, nel caso delle forme di responsabilità speciale ex artt. 2050 ss. cod. civ., l’onere probatorio è a carico del danneggiante, il quale dovrà dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre il danneggiato dovrà dimostrare di aver subito un danno durante l’esercizio di un’attività sportiva rientrante tra quelle pericolose. In tal caso non risulta sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza e diligenza. Saranno però il cd. caso fortuito o la responsabilità di terzi elementi idonei ad escludere la responsabilità in capo al gestore.

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Fanini Stefano

Avvocato, SLF Studio Legale Fanini, Verona

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