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L'infinito mondo della consecuzione fra procedure concorsuali

[fusion_text]di Alberto Pazzi

Nell’ambito dei molteplici aspetti in cui il rapporto di consecuzione fra procedure concorsuali può verificarsi l’Autore, dopo avere esaminato l’evoluzione storica e l’attuale assetto della disciplina della consecuzione fra concordato preventivo e fallimento, valuta se si possa ipotizzare una consecuzione fra concordato e concordato, in assenza o in presenza di una declaratoria finale di fallimento, e quali conseguenze ne derivino.

La consecuzione fra procedure nell’ambito concorsuale (1) si prospetta in multiformi aspetti, che spesso si dilatano in correlazione con la fantasia interpretativa dei professionisti che assistono l’imprenditore in stato di crisi. Non appena si prova a mettere ordine alle tante variabili che questo fenomeno può presentare ci si rende conto di come siano numerose le consecuzioni possibili. Oggigiorno, quando si parla di consecuzione tra procedure concorsuali, il pensiero va immediatamente a un concordato inammissibile o improcedibile a cui faccia seguito una dichiarazione di fallimento (consecuzione concordato – fallimento).

Da Il Fallimento, 1-2015

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