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Procuratore sportivo: Gli avvocati non sono tenuti ad iscriversi al registro della FIGC

Gli Avvocati possono esercitare la propria attività di consulenza legale a favore di Società Sportive o Calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un Calciatore per la sottoscrizione di un contratto sportivo o per un trasferimento, il discorso cambia.
L’Avvocato può infatti assistere il Calciatore professionista o la Società nella stipula di un contratto sportivo tanto quanto un Procuratore, ma il rapporto, per essere valido, deve necessariamente rispettare le norme dell’ordinamento sportivo.
Conseguentemente, negli anni, sono stati dichiarati nulli/inefficaci vari contratti di prestazione d’opera tra Avvocato e Calciatore in quanto non rispettosi dei vari Regolamenti Agenti (ora Procuratori Sportivi), che si sono susseguiti negli anni.
I giudici, anche della Suprema Corte, hanno infatti sempre sostenuto che le violazioni di norme sull’ordinamento sportivo si riflettevano sulla validità del contratto concluso tra soggetti che a quelle regole sono sottoposti; e anche se non determinavano la nullità dell’atto, incidevano comunque sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela giuridica.
Tale principio comportava che l’Avvocato fosse tenuto al rispetto di ogni norma del Regolamento al tempo vigente, ivi compreso, fra gli altri, l’obbligo per lo stesso di iscriversi annualmente al registro istituito presso la F.I.G.C., nonché a depositare in Federazione, entro un termine stabilito, i mandati ricevuti.
Recentemente, nella fattispecie,  è però intervenuto il Consiglio Nazionale Forense, organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, il quale, accogliendo positivamente l’istanza di Avvocaticalcio, un’associazione italiana di avvocati esperti di diritto calcistico, ha stabilito che gli Avvocati che assistono Calciatori o Società nelle operazioni di mercato, non sono più tenuti ad iscriversi al (nuovo) Registro istituito dalla F.I.G.C..
Inoltre, sempre il C.N.F. ha anche statuito che gli Avvocati saranno altresì esentati dall’obbligo di depositare in Federazione gli indicati mandati, ricevuti da Società o Calciatori.
Questi interventi vanno quindi considerati come un corretto contemperamento tra i principi giuridici sopra indicati e le mere formalità cui un avvocato può legittimamente sottrarsi, senza minare la sostanza e la ratio della norma sportiva.
 
 
 
 

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Sergio Puglisi Maraja

Avvocato in Verona,

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