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Retribuzioni in contanti: dal 1° luglio scatta il divieto

Dal 1° luglio 2018 scatterà il divieto rivolto a datori di lavoro e committenti privati per il pagamento delle retribuzioni in contanti. Le forme di pagamento ammesse dal comma 910 della legge 205/2017 sono le seguenti:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Nel comma 912 vengono definiti gli ambiti in cui la nuova norma trova applicazione: «Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142».
Inoltre, si ricorda che «la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione».
Secondo il comma 913, vengono esclusi dall’obbligo di tracciabilità i «rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», «quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, « quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Verrebbero anche escluse le retribuzioni per borse di studio, lavori autonomi occasionali (contratto d’opera).
Il comma 911, comunque, vieta il pagamento in contanti direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto lavorativo: «I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.»
Un dubbio rimane: a quanto pare la nuova norma permetterebbe il pagamento in contanti delle somme che non rappresentano fiscalmente o previdenzialmente retribuzione, come ad esempio rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti nonché di anticipi di spese per conto del datore di lavoro anche per finalità diverse dalla trasferta.
Le sanzioni previste per mancata ottemperanza possono andare da 1.000 a circa 5.000 euro. Per favorire l’adeguamento alla normativa, si è comunque decisa la non applicazione delle sanzioni per i primi 180 giorni a partire dall’entrata in vigore della norma.
 
Fonte: IlSole24Ore
 

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