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Caso Autovelox: nuovi parametri di taratura

In tema di taratura degli autovelox è emerso un ulteriore principio, il quale opera un distinguo in base a proprietà o noleggio degli apparecchi da parte delle forze dell’ordine: solo in caso di noleggio il test da effettuarsi deve raggiungere una velocità di 230 km/h.
La distinzione tra noleggio e altre modalità di acquisizione del misuratore di velocità emerge dall’ultimo parere espresso dal ministro delle Infrastrutture alla domanda di un’azienda che fornisce gli enti locali.
Presente nella nota 6811/2017 dell’8 novembre, la questione riguarda in realtà tutti quegli apparecchi di cui si servono le pattuglie (i dispositivi mobili utilizzati per un periodo limitato di tempo, in un punto scelto a seconda del luogo del servizio). Questi apparecchi hanno di recente subìto una nuova taratura secondo le nuove modalità previste dal Dm Infrastrutture 282/2017 in vigore dal 31 luglio, dopo la scadenza del certificato di taratura annuale precedente.
La norma prevede che gli autovelox mobili vengano sottoposti a tarature periodiche con test di velocità anche fino a 230 km/h. Dopo un’iniziale conferma di tale parametro, il ministero ha però ridotto il limite massimo di superamento della velocità a 70 km/h, nel caso in cui l’autovelox venga utilizzato da un corpo di polizia situato in punti in cui il limite di velocità è fino a 90 km/h.
Con il nuovo parere, però, si è precisato che nel caso in cui la taratura riguardi dispositivi a noleggio dal fornitore al corpo di polizia, il parametro va comunque tenuto ai 230 km/h originali poiché il fornitore «non può sapere se il corpo di polizia che avrà in uso i rilevatori intenda avvalersi della possibilità di un campo di utilizzo ridotto».

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Redazione interna sito web giuridica.net

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