Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2412/2016 del 29.09.2016 (Dott. F. Bressan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott. Federico Bressan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009, trattenuta in decisione all’udienza del 10.3.2016, vertente

TRA

SUPERMERCATI T. C. S.R.L., in persona del legale rappresentante prò tempore, , con sede in C. (VR), via , rappresentata e difesa dagli avv.ti U. T. e L. M., elettivamente domiciliata presso i difensori, inVerona, via

attrice

E

UNIPOLSAI S.P.A., nuova denominazione assunta, far tempo dal 6 gennaio 2014, da Fondiaria-SAI S.p.a. dopo avere incorporato, per fusione, Milano Assicurazioni S.p.a., come da atto di fusione per incorporazione del 31.12.2013 a ministero del dott. F. T. del Distretto Notarile di Bologna, Notaio in Imola – Rep. n. 53712, Raccolta n° 34018, Registrato a Imola il 2.1.2014, n. 1, Serie 15, C.F./P.I. , con sede in Bologna, , con gli avv.ti F. L., F. L., E. B. e L. P.

convenuta

avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e risarcimento danni da inadempimento contrattuale;

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti, che si intende qui richiamato in parte qua per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decisorio unitamente agli atti del giudizio ai quali le parti hanno fatto espresso rinvio nella individuazione delle rispettive conclusioni. In dettaglio: conclusioni di parte attrice:
“Relativamente alla “Polizza Incendio” n. del 17.4.2007:
1. accertata la validità, l’efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del 17.4.2007 – polizza n. – con le relative appendici ed allegati, nonché il diritto dell’attrice all’integrale indennizzo dei danni subiti a causa dell’incendio del 7.12.2007, come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi degli artt. 18 e 19 delle C.G.A., condannarsi: la) “UNIPOLSA1” S.p.a., già “FONDIARIA-SAI S.p.a.”, P.I. , con sede in Bologna, via , in persona de! legale rappresentante protempore, a corrispondere all’attrice il 65% dell’indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata e, per l’effetto, a pagare alla Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 14.879.389,00, già detratto l’acconto di € 1.549.370,70 corrisposto il 2.4.2008, o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all’effettiva corresponsione, dando atto dell’avvenuto pagamento in data 22.10.2009 da parte di “Fondiaria SAI”, in esecuzione dell’ordinanza del 9.9.2009, depositata il 16.9.2009, da confermarsi per il predetto capo con l’emananda sentenza;
lb) “UNIPOLSAI” S.p.a.” (già “FONDIARIA-SAI S.p.a.”), P.I. , con sede in Bologna, via , incorporante, ex art. 2504bis c.c., “MILANO ASS.NI S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all’attrice il 35% dell’indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata e, per l’effetto, a pagare alla Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 8.846.255,20, o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della pronuncia ed interessi legali dalla data di questa fino al saldo effettivo, dando atto dell’avvenuto pagamento in data 22.10.2009 da parte di “Milano Ass.ni S.p.a.”, in esecuzione dell’ordinanza del 9.9.2009, depositata il 16.9.2009, da confermarsi per il predetto capo con l’emananda sentenza;
2. condannarsi “UNIPOLSAI S.p.a.” (già “FONDIA RIA-SAI S.p.a.”) con sede in Bologna, via , in persona del legale rappresentante prò -tempore, ed incorporante, ex art. 2504bis c.c., “MILANO ASS.NI S.P.A.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire l’attrice del maggior danno derivatole, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, per l’indisponibilità delle somme da indennizzarsi allo scadere del termine contrattuale di esigibilità e, per I effetto, a pagare alla Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 5.159.875,66 o la maggiore o minore che risulterà di giustizia di cui:
– € 3.019.626,42 (o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia) a titolo di lucro cessante, pari agli interessi compensativi nella misura del 16,95% annuo calcolato dal C. T.U. dal dovuto aI pagamento;
– € 1.674.341,62 (o la diversa somma che risulterà di giustizia), a titolo di danno emergente, quale corrispettivo per il canone di locazione corrisposto dall’attrice per il periodo di ritardo nella corresponsione della somma dovuta in forza della polizza n. del 17.4.2007 per il fabbricato, computata dal 14.8.2008 alla data del pagamento, avvenuto il 22.10.2009;
– € 465.907,62 (o la maggiore o minor somma risultante di giustizia), quale danno emergente per oneri finanziari;
oltre agli interessi dalla domanda all’effettiva corresponsione;
3. condannarsi “UNIPOLSAI S.p.a.” (già “Fondiaria SAI S.p.a.”) con sede in Bologna, via , in persona del legale rappresentante pro-tempore, incorporante “MILANO ASS.N1 S.p.a.”, a corrispondere all’attrice la somma di € 3.301,94 maturata a titolo di interessi ed € 3.489,57 a titolo di rivalutazione monetaria sulla somma di € 1.549.370,70 dal 7.3.2008, giorno in cui l’anticipo indennizzo ai sensi della clausola 0002 della polizza è divenuto esigibile, al 2.4.2008, giorno in cui è stato accreditato;
Relativamente alle “Polizze Leasing singola” n.
in principalità:
4. accertata la validità, l’efficacia e la piena operatività dei contratti di assicurazione sopra indicati, nonché il diritto dell’attrice all’indennizzo dei danni derivatile a causa dell’incendio del 7.12.2007 come determinati net loro preciso ammontare ai sensi dell’art. 21 delle C.G.A., condannarsi “UNIPOLSAI S.p.a. , già “La Fondiaria – SAI S.p.a.”) con sede in Bologna, via , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a parziale modifica, su questo capo, della ordinanza de! 9.9.2009, dep. il 16.9.2009, a corrispondere all’attrice il 100% dell’indennizzo e, per l’effetto, a pagare alla Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 1.513.000,00, già applicate le franchigie e gli scoperti contrattuali, o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi nella misura legale dal 2.11.2008 all’effettiva corresponsione su € 566.000,00 ed oltre agli interessi nella misura legale dal 21.11.2008 all’effettiva corresponsione su € 947.000,00;
In subordine:
5. condizionarsi la condanna di cui alla domanda 4) alla mera esibizione alla convenuta LA FON DIA RIA -SAI S.p.a. della dichiarazione di assenso, al pagamento in favore dell’attrice contraente, da parte delle società di leasing in favore delle quali l’indennizzo è stato vincolato.
In ogni caso:
6. respingersi la domanda riconvenzionale della convenuta Fondiaria-Sai S.p.a. per la manifesta sua infondatezza in fatto ed in diritto.
7. Rifuse le spese, i diritti e gli onorari di causa, oltre 15% spese generati, I.V.A. e Cassa Forense”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: in via preliminare:
– revocare l’ordinanza pronunciata ai sensi deU’art. 186 ter c.p.c. in data 9-16 settembre 2009;
in via istruttoria:
(espressamente ribadendo di non voler con ciò assumere oneri probatori che competono esclusivamente all’attrice):
– revocare l’ordinanza 20-25 settembre 2013 con la quale il G.U. ha respinto la richiesta della società convenuta di essere autorizzata a ridepositare il CD ed I quattro DVD già prodotti in allegato a! documento n° 13 inserito nel proprio fascicolo di parte;
– previa declaratoria della totale erroneità ed inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica contabile eseguita dalla C.T.U. dott.ssa S. L., nonché previa declaratoria della totale inconsistenza ed inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica espletata da! C.T.U. dott. geom. L. C. in ordine alle cause dell’incendio di cui si tratta, disporre l’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, con affidamento dell’incarico ad altro consulente, volta ad accertare le effettive cause dell’incendio verificatosi il 7 dicembre 2007;
– ammettere, ove occorra, i seguenti capitoli di prova per testi, già ritualmente dedotti e non ammessi in corso di causa:
1) Vero che verso le ore 13:15/13:20 del 7 dicembre 2007, mentre si trovava all’interno dei magazzini e precisamente all’altezza centrale della corsia n° 8, si avvedeva che si era sviluppato un incendio che aveva avvolto in quasi tutta l’altezza una scaffalatura della corsia n° 5;
2) Vero che, dopo circa 5-10 minuti, mentre con i colleghi era intento a spegnere l’incendio in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, veniva richiamato da altri colleghi, accorgendosi così che vi era in atto un altro incendio di dimensione molto più grande che colpiva la corsia n° 19;
3) Vero che sulla scaffalatura della corsia 19 erano depositati materiali infiamma bili quali la “Diavolina”, bottiglie di alcol etilico e altro analogo materiale; Teste: X presso Supermercati T. C. s.r.i.;
4) Vero che tra le ore 12:35 e le ore 13:45 circa del 7 dicembre 2007, mentre si trovava all’interno dei magazzini e precisamente all’altezza centrale della corsia n° 7, dopo aver udito cadere a terra della merce dalle vicine scaffalature, si recava verso te corsie n° 4 e n° 5, notando così essere in atto un incendio che stava avvolgendo completamente una pila di scaffali;
5) Vero che un paio di minuti prima era passato vicino al punto dove è scoppiato l’incendio senza notare nulla;
6) Vero che dopo circa 5-10 minuti, mentre con i colleghi era intento a spegnere l’incendio in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, veniva richiamato da altri colleghi accorgendosi così che vi era in atto un altro incendio di dimensione molto più grande che colpiva il magazzino a diversi metri di distanza da dove si trovava;
7) Vero che tale incendio aveva attinto le corsie poste dopo la metà del magazzino;
Teste: signor F. G., presso Supermercati T. C. s.r.i.
8) Vero che tra le ore 13:00 e le ore 13:15 circa del 7 dicembre 2007, mentre si trovava all’interno dei magazzini e precisamente all’altezza centrale della corsia n° 6 e/o n° 8, si recava verso le corsie n° 4 e/o n° 5, notando così essere in atto un incendio che stava avvolgendo completamente una pila di scaffali;
9) Vero che poco dopo, mentre con i colleghi era intento a spegnere l’incendio, veniva richiamato da altri colleghi accorgendosi così che vi era in atto un altro incendio di dimensione molto più grande che colpiva il magazzino a diversi metri di distanza da dove si trovava e precisamente fra la corsia n° 18 e la corsia n° 19; Teste: signor A. P. presso Supermercati T. C. s.r.i..
10) Vero che il magazzino di C. della Supermercati T. C. è composto da n° 34 corsie e che fra le corsie nn° 19-20 e le corsie nn° 4-5 intercorrono 80 metri;
11) Vero che il fuoco avvolgeva gli scaffali ad un’altezza di un metro e mezzo-due metri;
Testi: i tre testi già sopra indicati nonché il doti. , presso Studio Genova.
12) Vero che in prossimità delle corsie nn° 4-5 e nn° 19-20 non vi erano né linee elettriche né quadri elettrici;
13) Vero che il giorno 7 dicembre 2007 sul tetto del magazzino di C. della Supermercati T. C. non erano in corso lavorazioni a caldo (che comportassF. O. di fiamme). Testi: ing. M. G., Via della Macchia n° 21, Montepulciano Staz. (SI); dott. F. O., presso Studio XXXXXXXX , Genova; ing. E. T., , Rivanazzano;
14) Vero che, in occasione dell’evento del 7 dicembre 2007, la quantità di materiale altamente infiammabile distesa sopra la copertura del fabbricato determinò il divampare delle fiamme lungo tutta la sua struttura ed anche all’interno dello stesso fabbricato, non esistendo, per il fuoco ed i fumi caldi, una barriera fra l’interno dello stabilimento ed il pacchetto coibente-impermeabilizzante della copertura;
Testi: ing. M. G., della Montepulciano Staz. (SI); dott. F. O., presso Studio X , Genova; ing. E. T., , Rivanazzano; dott. chim. M. C., Livorno.
15) Vero che, in occasione delle operazioni di spegnimento dell’incendio occorso il 7 dicembre 2007 presso il magazzino della società Supermercati T. C., dopo circa 2 ore dall’inizio di tali operazioni venne a mancare l’alimentazione idrica alla rete antincendio locale, che determinò vuoti e ritardi nell’approvvigionamento idrico dovuti alla spola delle autobotti”;
16) Vero che ciò fu dovuto al fatto che non era stato completato dalla società Supermercati T. C. il serbatoio interrato previsto nel progetto per il rilascio del certificato di prevenzione antincendio;
17) Vero che le porte tagliafuoco posto all’interno del deposito furono trovate inefficienti, essendo stati posizionati sotto di esse dei cunei che ne impedivano la chiusura (doc. n° 12).
Testi: geom. V. C., signor P. G., signor B., signor A. B., signor S. V., signor A. T., presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Verona, di Legnago e di Bardolino.
Disporre l’espletamento di una consulenza tecnica d’uffìcio al fine di valutare se la quantità di prodotti accendifuoco stipata presso il magazzino della società Supermercati T. C. possa considerarsi proporzionata ai volume di attività dell’impresa ovvero se debba considerarsi del tutto anormale rispetto ad essa; nel merito:
– in principalità, respingere tutte le domande proposte da Supermercati T. ed in diritto e non provate;
C. s.r.l. perché infondate in fatto
– in subordine, dato atto che l’Allegato ES alla polizza incendio n° ricomprende nella garanzia assicurativa i danni causati da atti dolosi di terzi, in deroga all’esclusione contenuta nell’art. 12 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione afferenti la medesima polizza incendio, ma che, in tal caso, l’indennizzo non può essere superiore al 70% della somma assicurata, contenere entro tale limite la misura delle obbligazioni indennitarie a carico della società assicuratrice convenuta, respingendo le maggiori domande dell attrice perché infondate e comunque perché non provate;
– in via riconvenzionale, dato atto che la società Supermercati T. C. s.r.l. ha ricevuto dalla società convenuta il 2 aprile 2006 la somma di € 1.549.370,70 a titolo di anticipo sugli indennizzi ed il 21 ottobre 2009 l’ulteriore somma di C 24.569.367,90 (€ 15.401.840,31 versate da Fondiaria-Sai s.p.a. + € 9.126.576,50 versate da Milano Assicurazioni s.p.a. + € 40.951,09 per spese, cfr. ns. doc. da n. 18 a n. 22) in forza dell’ordinanza pronunciata dal G.U. ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. in data 9-16 settembre 2009, dichiarare tenuta e condannare la stessa società Supermercati T. C. s.r.l. a restituire a Unipolsai s.p.a. tutte le dette somme, maggiorate degli interessi legali rispettivamente dal 2 aprile 2008 e dal 21 ottobre 2009 sino al giorno dell’effettiva restituzione ovvero dichiarare tenuta e condannare la stessa società Supermercati T. C. s.r.l. a restituire a Unipolsai s.p.a. la somma corrispondente alla differenza fra tali importi e la minor somma accertata come effettivamente in tale ipotesi dovuta, maggiorata degli interessi legali dal 21 ottobre 2009 sino al giorno dell’effettiva restituzione;
– in ogni caso, dichiarare inammissibili e comunque respingere perché infondate e comunque non provate tutte le ulteriori domande svolte dall’attrice, ivi comprese quelle relative al pagamento degli indennizzi quantificati dai periti con riguardo alle polizze leasing;
– condannare la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società concludente nonché al rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P. e dell’imposta di registro di C 734.947,71 dovuta in relazione all’ordinanza ex art. 186ter c.p.c., versata dalla società concludente all’Agenzia delle Entrate il 18 gennaio 2010″.
Posizioni delle parti e svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 2.1.2009 e 8.1.2009, la società Supermercati T. C. S.r.l. conveniva in giudizio Fondiaria-Sai S.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a. (oggi entrambe UnipolSai S.p.a.) chiedendo, in forza della “Polizza Incendio” n. , del , e delle “Polizze Leasing singola” n., la loro condanna prò quota al pagamento delle somme di € 25.275.015,00 e di € 1.513.000,00 quale indennizzo assicurativo correlato all’incendio avvenuto il 7.12.2007 presso il proprio magazzino di C., nonché il maggior danno, quantificato in ulteriori € 2.487.616,61, in ipotesi derivato dall’inadempimento da parte delle due Compagnie assicuratrici degli obblighi contrattuali sulle stessi gravanti, dando peraltro atto di aver già ricevuto l’acconto, corrisposto il 2.4.2008, di € 1.549.370,70.
2. Si costituivano ritualmente in giudizio entrambe le compagnie convenute assumendo la natura dolosa — anziché meramente accidentale, come invece ritenuto dal collegio peritale previsto agli artt. 18 b) e 19) delle condizioni generali di assicurazione per la polizza n. del 17.4.2007 – dell’incendio assunto a presupposto della richiesta di liquidazione dell’indennizzo avanzata dall’attrice, nonché – e comunque -l’inesistenza di tale diritto per effetto delle errate dichiarazioni rilasciate in sede di assunzione del rischio, concludendo: in principalità, per l’integrale rigetto delle domande attoree, con conseguente condanna alla restituzione della quota parte di indennizzo già versata; in subordine, per il contenimento dell’indennizzo nella misura contrattuale del 70% prevista per l’ipotesi del “dolo di terzo”.
3. Nelle more, in accoglimento dell’istanza anticipatoria di condanna ex art. 186ter c.p.c. avanzata dall’attrice, con ordinanza provvisoriamente esecutiva n. 6/09 ord. 186ter, n. 741/09 Rep., del 9-16.9.2009, veniva ingiunto: “a Fondiaria-Sai, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il pagamento immediato di Euro 14.879.389,05 a favore di Supermercati T. C. S.r.l., oltre agli interessi, nella misura legale, maturati e maturandi, dal giorno di deposito delle perizie contrattuali sino al di dell’effettivo soddisfo;
a Milano Assicurazioni S.p.a., in persona delSentenza n. 2412/2016 pubbl -tempore, il pagamento Immediato di Euro 8.846.255,25 a favore di Supermercati T. C. S.r.l. oltre agli interessi, nella misura legale, maturati e maturandi, dal giorno di deposito delle perizie contrattuali sino al dì dell’effettivo soddisfo”.
Veniva invece respinta la richiesta di condanna al pagamento dell indennizzo in relazione alle polizze leasing singole atteso che, alla data del deposito dell’istanza ex art. 186ter c.p.c., non erano stati ancora prodotti in giudizio gli atti di assenso al pagamento dell’indennizzo direttamente a favore dell’attrice da parte delle società di leasing in favore delle quali dette polizze erano vincolate.
L’ordinanza veniva ottemperata in data 22.10.2009 dopo la notifica dell’atto di precetto.
4. Con successiva ordinanza del 16/23.2..2010 venivano rigettate, sia l’istanza depositata dalle società assicuratrici convenute per la revoca dell’ordinanza ex art. 186ter c.p.c., sia la nuova istanza ex art. 186ter c.p.c. formulata dall’attrice per il riconoscimento degli indennizzi relativi anche alle polizze leasing singole.
5. L’istruttoria si svolgeva con l’assunzione di prove orali e con l’affidamento di due consulenze tecniche. In particolare, con ordinanza del 16.4.2011 veniva disposta:
a) C.T.U. contabile (affidata alla dr.ssa S. L.) per la determinazione degli oneri finanziari sopportati dall’attrice a causa e in dipendenza della indisponibilità delle risorse finanziarie corrispondenti agli indennizzi che avrebbero dovuto ricevere e per la determinazione del mancato profitto riconducibile all’impossibilità di reimpiegare tale capitale;
b) C.T.U. tecnica ingegneristica (affidata al dr. Geom. L. C.) volta ad individuare la natura e le cause dell’incendio, nonché ad accertare la congruità dei prodotti accendi fuoco esistenti presso il magazzino dell’attrice in rapporto al volume dell’attività.
Respinta l’istanza di rinnovazione della C.T.U. sub b), con ordinanza del 20.9.2013 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l’udienza 24.3.2016.
6. Riassegnata la causa allo scrivente istruttore, all’udienza del 10 marzo 2016, anticipata rispetto a quella in precedenza fissata, le parti assumevano le conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è la richiesta di indennizzo avanzata dall’attrice, società Supermercati T. C. S.r.l., nei confronti delle Compagnie coassicuratrici Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni S.p.a. – nelle more confluite entrambe in UnipolSai S.p.a., la quale, pertanto, costituisce ora il contraddittore unico [e non a caso uniche sono la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate da parte convenuta] – in dipendenza del verificarsi dell’evento sinistroso dedotto nelle polizze di riferimento sopra indicate e, segnatamente, dell’Incendio sprigionatosi il giorno 7 dicembre 2007, alle ore 12.45/13.00 circa, all’interno del magazzino sito in C. (VR), località Palesella, gestito e nella disponibilità della Supermercati T. C.; incendio che, nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco, non veniva domato prima delia sua propagazione a tutto il fabbricato, che veniva sostanzialmente distrutto in uno con la merce e le attrezzature che vi trovavano ai suo interno.
2. Quanto alle premesse di fatto, alle vicende contrattuali che hanno preceduto il sinistro ed agli eventi che lo hanno poi seguito – indagine penale n. /07 R.G.N.R. iscritta a seguito della presentazione di denuncia da parte della Supermercati T. C.; conferimento dell’incarico al collegio peritale; accertamenti e conclusioni ai quali questo è pervenuto – per evitare inutili ripetizioni, trattandosi di fatti pacifici ed in ogni caso documentalmente riscontrati, si rinvia a quanto esposto nell’atto di citazione da pag. 1 a pag. 10 (che si richiamano per relationem).
3. Con riguardo al merito della pretesa avanzata dalla società attrice in relazione all’indennizzo di cui al punto 1) delle sopra riportate conclusioni dalla medesima definitivamente assunte, essendo stata la questione già ampiamente trattata ed illustrata dal precedente titolare del procedimento nella richiamata ordinanza ex art. 186ter c.p.c., adottata il 9/16 settembre 2009, si fa a questa integrale rinvio condividendosi pienamente le argomentazioni ivi sviluppate e le conclusioni assunte, che si hanno qui per ribadite ed integralmente confermate, non essendo peraltro emerse dall’istruttoria svolta evidenze contrarie idonee ad infirmarle.
3.1 Per quanto, come appena detto, l’istruttoria non abbia fatto emergere un quadro fattuale distonico e contraddittorio rispetto a quello preso in esame, considerato e valutato dal primo giudice, per completezza di disamina appare in ogni caso opportuno riesaminare alla luce dell’istruttoria svolta le argomentazioni poste dalle Compagnie convenute (e quindi ora dalla convenuta unica, UnipolSai S.p.a.) a fondamento della permanente determinazione di non riconoscere la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dei richiesti indennizzi e, conseguentemente, per denegarne il pagamento, così come per respingere le ulteriori richieste risarcitone avanzate dall’attrice sulla base del lamentato inadempimento contrattuale per essere stato (in ipotesi) deliberatamente omesso (da entrambe le compagnie) il pronto pagamento di un indennizzo ritenuto invece pacificamente dovuto.
Nell’esame si procederà nel medesimo ordine espositivo seguito dalle convenute nella propria comparsa di costituzione.
I) Suiroriaine dell’Incendio.
§ La perizia contrattuale (doc. 59 di p.a.) ha concluso (a maggioranza) circa l’insussistenza di precise evidenze in merito alla genesi del sinistro, che non potrebbe, pertanto, considerarsi di origine dolosa.
Le convenute, avvalendosi della clausola contrattuale (art. 19 delle C.G.A.) prevedente la non vincolatività per le parti di tale parte dell’indagine peritale, hanno contestato le risultanze peritali e la richiesta indennitaria dell’attrice sostenendo che l’incendio avrebbe avuto, invece, origine dolosa. Per sostenere questa tesi si sono basate sull’esistenza di un duplice punto di innesco dell’incendio; circostanza suggestiva dell’intervento volontario di più persone parimenti concorrenti nell’esecuzione dell’azione tipica (della fattispecie dolosa di incendio di cui all’art. 423 c.p.).
Sennonché l’effettiva esistenza di un duplice punto innesco dell’incendio appare smentito, sia dalla valutazione dei fatti operata dal terzo arbitro, che dallo stesso C.T.U., in corso di causa.
Quanto alla perizia contrattuale, alle pagine 28-29 della propria relazione, il terzo arbitro, ing. G., così scrive: “E’ facile presumere, pertanto, la trasmissione delle fiamme anche nella direzione Nord-Sud oltre che, attraverso i tegoloni, Est-Ovest. In questa fase l’incendio non era ancora percepibile all’interno in quanto nel corridoio 3-4 ove “sembrano” essersi verificate le prime fiamme non vi era personale; il sensore di fumo non veniva oscurato in quanto il fumo era raccolto in sommità dello shed; il fumo era espulso dagli evacuatori; il fuoco sulla copertura correva anche negli stessi percorsi previsti per l’acqua piovana, oltre che lungo i tegoloni.
Non è certo impossibile immaginare, date le condizioni ambientali ed al contorno, che, nell’arco 10-15 minuti il fuoco possa aver percorso la distanza di circa 80-90 metri (ossia la distanza tra corsia 4 e corsia 19) non essendoci soluzione di continuità nella copertura, da tutti è conosciuto il fenomeno del “flash-over”, ossia la rapida accelerazione di sviluppo dell’incendio”.
La perizia contrattuale ha, quindi, tendenzialmente escluso la sussistenza di due distinti punti di innesco dell’incendio ed ha concluso per la sua origine nella corsia 4 con successiva trasmissione – dopo un certo lasso di tempo -alla parte superiore degli scaffali della corsia 19 attraverso il pacchetto di copertura del tetto. Il fatto che coloro che si trovavano all’Interno del capannone non abbiano potuto scorgere la continuità materiale fra il primo ed unico focolaio di origine dell’incendio (corsia 4) e la combustione nella corsia 19 (almeno un quarto d’ora dopo) è dovuto solamente alla circostanza che essi, trovandosi all’interno del capannone, non potevano scorgere il collegamento materiale e continuo soprastante il tetto.
Tale accertamento e tale conclusione, inoltre, è in linea con la registrazione, degli eventi dell’impianto di rilevazioni fumi allegata alla perizia.
Quanto alla C.T.U. disposta in corso di causa, il C.T., geom. C., alle pag. da 27 a 29 del proprio elaborato, dopo aver valutato tutti gli altri elementi acquisiti – ovvero: a) i rapporti dei W.FF.; b) le deposizioni testimoniali; c) le informative dell’Arma dei Carabinieri; d) il provvedimento di archiviazione dell’inchiesta in sede penale per insussistenza di elementi idonei a supportare la tesi di un possibile innesco doloso; e) le indagini e le prove svolte durante la perizia contrattuale – ha fatto integralmente propria la conclusione cui è pervenuto il terzo perito, ing. G., concludendo nel senso della impossibilità di sostenere e dimostrare un’origine dolosa dell’innesco.
§ Escluso che in atti vi sia la prova certa, in termini processualmente rilevanti, che l’incendio di cui si tratta sia stato cagionato dalla deliberata azione di qualcuno (ovvero da parte di terzi estranei), va individuato il soggetto a cui carico ridonda tale carenza di prova.
Risulta a tal fine necessario esaminare la ripartizione tra le parti dell’onere probatorio.
Le condizioni generali della polizza incendio n. (v. doc. 10 di p.a., art. 24) e delle polizze “leasing singole” (doc. 17-25, art. 23), contengono una clausola ricorrente nella pratica assicurativa, tanto da essere stata più volte esaminata e valutata dalla giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito: “se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l’assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti daU’art. 12 c)n, ovvero un’ipotesi di “danni causati da atti dolosi di terzi”.
Sul punto la S.C. ha affermato che quando le parti elevino, all’atto della conclusione del contratto di assicurazione, a condizione sospensiva del diritto all’indennità, la circostanza futura ed incerta dell’Inizio di una “procedura giudiziaria” sulla causa dell’incendio, detta espressione va intesa nel senso di “processo penale, l’unico del resto (è il caso di sottolineare) istituzionalmente destinato a indagare sulla causa del sinistro ai fini dell’accertamento delle ipotesi delittuose di incendio doloso o colposo previste dagli artt. 423, 424 e 449 c.p.” (cfr. Cass. civ., Sez. Ili, 7.4.2005, n. 7242).
Ora poiché, come è noto, l’azione penale ha inizio quando il P.M., non dovendo chiedere l’archiviazione, formula l’imputazione, la Cassazione afferma che, essendo il decreto di archiviazione “esattamente l’opposto del processo penale, corrispondendo alla sua mancata instaurazione (omissis), in mancanza di un processo penale teso all’accertamento della causa del sinistro, non opera l’inversione dell’onere della prova a carico dell’assicurato” (Cass. 7242/2005 cit.), così come non opera la condizione sospensiva (costituita dall’assolvimento dell’onere probatorio frutto di detta inversione), difettandone il presupposto, e cioè l’inizio dell’azione penale (sul punto, corrispondente al caso qui in esame, cfr. Cass. civ., sez. Ili, 8.1.1999, n. 100).
In sintesi, laddove si registri una clausola come quella presente nel contratto di riferimento sopra indicato, in difetto di instaurazione del processo penale, ovvero, in presenza di un provvedimento assunto all’esito delle indagini preliminari escludente la rilevanza penalistica della vicenda per essere stato ritenuto l’evento di natura meramente occasionale e cioè non riconducibile all’agire colposamente o dolosamente colpevole di un terzo, è l’assicuratore a dover fornire la prova dell’origine dolosa del sinistro; prova che, in ogni caso, sulla base di quanto previsto dall’allegato ES, non porterebbe ad escludere tout court il pagamento dell’indennizzo, quanto a ridurlo nella misura del 70% (cfr. doc. 10: allegato ES, garanzia A, come definita dalla lettera “A” delle “Condizioni di Assicurazione” di detto allegato).
Risulta, pertanto, infondata la tesi dell’Assicurazione secondo cui spetterebbe comunque all’assicurato, ai sensi dell’art. 2967 comma 1 c.c., trattandosi di “fatto costitutivo della domanda”, dimostrare l’assenza dell’origine dolosa dell’evento costituente il presupposto di fatto dell’indennizzo dedotto in polizza.
E che non si tratti di una condizione dell’azione, quanto piuttosto dell’oggetto di un’eccezione in senso stretto che spettava alla Compagnia allegare e provare, lo si può altresì argomentare sulla base delle seguenti considerazioni;
a) se l’onere probatorio gravasse, in entrambi i casi, sempre sull’assicurato, la clausola di cui all’art. 24 delle condizioni generali di polizza, in tema di regime probatorio per l’ipotesi di “apertura di procedura giudiziaria” sarebbe priva di qualsiasi effetto, in contrasto con la previsione dell’art. 1367 c.c.;
b) trattandosi di clausola predisposta dalla Compagnia Assicuratrice, questa va indubbiamente interpretata contro la stessa, ex art. 1370 c.c..
Riassumendo, avuto riguardo alla fattispecie in esame:
A) l’eventuale partecipazione dolosa dell’assicurato nella produzione dell’evento dedotto in polizza quale fatto costitutivo del diritto all’indennizzo doveva essere in ogni caso allegata e provata dall’assicuratore, ex art. 1900 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. Ili, 12.7.2005, n. 14597);
B) il dolo di terzi, a sua volta, doveva essere parimenti allegato e provato dall’assicuratore (e quindi non solo ipotizzato come “fatto” possibile sulla base di indici di sospetto alternativamente interpretabili) sulla base di quanto previsto dall’art. 24 delle condizioni generali del contratto.
Ebbene, la natura dolosa dell’incendio e, più precisamente, la sua certa riconduzione all’agire di soggetti determinati che avrebbero deliberatamente “appiccato” il fuoco alle merci depositate nel magazzino causando in tal modo il propagarsi di fiamme distruttive, non è stata né allegata (non potendo certamente qualificarsi come allegazione di un fatto l’indicazione di meri elementi di sospetto circa la genesi dello stesso), né comunque provata, sia pure nei termini meno rigorosi richiesti per l’accertamento di un fatto nel processo civile rispetto a quanto previsto per l’accertamento del medesimo fatto nel processo penale.
Conclusivamente – e prescindendo qui dall’ulteriore indagine sulla portata preclusiva di ulteriori accertamenti suil’origina dolosa del fatto implicita nell’adozione di un provvedimento di archiviazione da parte del Gip in ordine al fatto-reato costituente il presupposto della fattispecie indennitaria (cfr. Cass. civ. 29.11.2004, n. 22386, in motivazione) – nel caso di specie, mentre la società attrice ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della propria pretesa – e, cioè: a) l’esistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace a sé riconducibile quale parte contraente e da sé azionabile e, b), il verificarsi del fatto dedotto in polizza quale “fatto” costitutivo dell’operare della polizza – le Assicurazioni convenute (e, quindi, oggi, UnipolSai), non sono riuscite a validamente opporre l’esistenza di fatti determinanti l’inoperatività della polizza.
Può pertanto ritenersi che la Supermercati T. C. S.r.l. ha diritto di ottenere dalle convenute (ora dall’unica convenuta) il pieno indennizzo (e cioè senza decurtazioni) di tutti i danni patiti dai beni oggetto di copertura assicurativa nei termini individuati nella richiamata perizia contrattuale, avente, in punto di valutazione del danno, portata vincolante per le parti.
II) Su M’ipotizzato aggravamento del rischio, ex art. 1892 c.c.
Le convenute hanno altresì contestato all’attrice di aver rilasciato dichiarazioni dolosamente inesatte circa l’effettiva consistenza del rischio assicurando, tali da determinare un oggettivo aggravamento del rischio stesso, con conseguente esclusione del diritto all’indennizzo.
Sennonché difetta in merito un quadro adeguato di allegazioni e di prove circa l’esistenza della situazione denunciata. Le convenute, infatti:
a) non hanno, né offerto di provare, né comunque provato, l’esistenza del dolo di occultamento;
b) non hanno, né allegato, né provato, di aver richiesto all’assicuranda specifiche informazioni in grado di ridurre eventuali spazi di indeterminatezza circa i fatti alla conoscenza dei quali poteva avere interesse, in ottemperanza del dovere di correttezza nella fase precontrattuale (cfr. Cass. civ. 20.11.1990, n. 11206);
c) non hanno, infine, né allegato, né provato, di aver rifiutato di assicurare o di aver assicurato a condizioni diverse immobili aventi caratteristiche omogenee a quelle dell’edificio andato distrutto, risultando, per contro, invece provato il contrario (tutti elementi dei quali è richiesta la compresenza ai fini dell’applicazione della Invocata disposizione, cfr. Cass. civ. sez. Ili, 17.12.2004, n. 23504).
Premesso che in carenza della prova del dolo ogni eventuale inesattezza descrittiva sarebbe in ogni caso coperta dalle clausole 0010 (“Buona Fede”) e 0012 (“Colpa Grave dell’assicurato”), il disposto dell’art. 1892 c.c. non sarebbe comunque applicabile al caso in esame e questo, non solo perché non sussistono alcuni dei fatti che avrebbero potuto supportare l’eccezione, ma anche perché dette “mere inesattezze” (così definite dal Collegio Peritale) non potevano essere comunque valutate come determinanti del consenso dell’assicurazione. Si deve, invero, osservare che:
A) in relazione alla coibentazione del manto di copertura:
1. il polistirolo non è di per sé qualificabile come materiale “altamente infiammabile”;
2. la descrizione dell’Immobile è stata sottoscritta dall’assicurata in
apparente buona fede sul modulo predisposto, previo sopralluogo, proprio dall’agente di Fondiaria-Sai, sig. E. G. (cfr. le deposizioni dei testi: F. N. G., Z. D. e dell’agente Fondiaria-Sai E. G.);
3. le strutture prefabbricate sono pervenute per la posa già coibentate e pronte per l’installazione ad opera dell’appaltatrice (cfr. deposizioni dei testi arch. B. e F. N. G.) così che (sempre che fosse stato rilevante ai fini della valutazione del rischio) I attrice ha potuto rilevare solo all’esito delle operazioni peritali (28.10.2008) che la densità del polistirolo usato per la coibentazione delle travi Flirundo era inferiore a quella prevista nel capitolato d’appalto (cfr. computo metrico prodotto sub doc. 91 di p.a.) che la stessa impresa costruttrice ha confermato in sede di collaudo (cfr. doc. 94 di p.a.);
4. la presenza di detti materiali di coibentazione era nota all’agente assicuratore, nonché ai due periti assuntori del rischio inviati dalle convenute, sia prima del perfezionamento della polizza del 17.4.2007, che dopo, per la sua rinegoziazione del novembre 2007, in quanto è stato consegnato loro, sia il capitolato delle opere appaltate, sia la pratica per i Vigili del fuoco (cfr. doc. 89 – 90 – 91 di p.a.; si tratta comunque di circostanza confermata dalle deposizioni dei testi G. E., Z. D., arch. B. e F. N. G.);
5. gli stessi assuntori delle convenute, l’agente, il direttore dei lavori ed il responsabile dell’attrice, si recarono sia all’interno del magazzino che sul tetto del magazzino (cfr. doc. 45 di p.a. e deposizioni del 7.7.2010 dei testi Z. D. e G. E. e del 16.6.2010 dei testi M. T. e arch. B.);
6. al momento di tali accessi, pur non ancora ottenuta l’agibilità, il manto di copertura del magazzino era già integralmente costruito mancando solamente le parti indicate alla pag. 2 del verbale del 15.7.2008 (cfr. doc. 45 di p.a. e deposizioni del 7.7.2010 dei testi Z. D. e G. E. e del 16.6.2010 dei testi M. T. e arch. B.);
7. la coibentazione risponde alle regole di buona e regolare costruzione del manto di copertura essendo pressoché tutti i fabbricati industriali coibentati interamente con materiale di bassa resistenza al fuoco (cfr. relazione ing. T.: doc. 92 di p.a.);
8. la coibentazione con materiale omogeneo a quello dell’immobile andato distrutto (a destinazione industriale) è utilizzata anche per immobili aventi destinazione abitativa; tale tecnica costruttiva, assurgendo a fatto notorio, rientrante nel comune bagaglio di conoscenza anche per soggetti diversi dagli operatori qualificati del settore, è, per l’effetto, irrilevante ai fini dell’alt. 1892 c.c.;
9. le convenute hanno assicurato, successivamente al sinistro, altri fabbricati dell’attrice aventi le medesime caratteristiche di coibentazione manifestando, quindi, l’indifferenza dell’Assicuratore a detto profilo (cfr. doc. 28 – 29 di p.a.);
10. anche il Terzo Perito, in accordo con il perito dell’assicurata, ha qualificato l’incongruità descrittiva come mera “inesattezza” (cfr. pag. 4 del verbale del 15.7.2008, doc. 45 e 59 di p.a.);
B) in relazione al materiale infiammabile.
Non ha trovato adeguato riscontro probatorio (e deve pertanto valutarsi come indimostrata) la circostanza allegata dalle convenute secondo cui all’interno del centro logistico vi sarebbero stati materiali “infiammabili” ai sensi di polizza per quantità superiori a quelle pattuite (cfr. doc. 10, all. TI). Premesso che le fatture di acquisto prodotte dalle convenute non provavano la consistenza dell’effettiva giacenza della merce nel magazzino all’epoca del fatto, va in ogni caso considerato che se anche fosse stata provata l’abnormità della giacenza, ciò sarebbe risultato comunque irrilevante per effetto della clausola 0012 (Colpa Grave dell’assicurato) della polizza e non avrebbe potuto integrare un fatto rilevante ex art. 1898 c.c., trattandosi, eventualmente, di circostanza non permanente (cfr. Cass. civ., sez. Ili, 18.1.2000, n. 500).
Anche ammesso che i prodotti accendi-fuoco potessero essere classificati come infiammabili di TIPO C ai sensi di polizza, è comunque risultato che il loro valore complessivo, al momento del sinistro, non era superiore allo 0,3% del valore totale delle merci stoccate all’interno dei 25.000 mq di magazzino, ovvero una quantità inferiore a quella prevista dall’allegato TI (cfr. stima dettagliata della preesistenza di merci allegata al citato verbale di perizia del 15.7.2008). La circostanza è stata poi ulteriormente comprovata dall’acquisizione della tabella riepilogativa (cfr. doc. 125), confermata dal Terzo Perito, ing. G., durante la deposizione del 7.7.2010 in relazione al cap. 36 della terza memoria ex art. 186, comma 6, di parte attrice.
Parimenti dimostrata dall’attrice è la rotazione che quei prodotti accendi-fuoco avevano all’epoca del sinistro (la media è di 33,5 giorni), risultando smentita dalle registrazioni delle movimentazioni di magazzino, confermate anche dai testimoni (cfr. le deposizione dei testi R. I. e M. T. del 16.6.2010), l’allegazione delle convenute in merito alla presunta abnormità del quel quantitativo in giacenza il giorno del fatto.
Per l’irrilevanza, peraltro, di tale elemento di rischio al momento della sua assunzione depone altresì la circostanza – dedotta e documentata dall’attrice senza alcuna specifica contestazione da parte delle convenute -per cui queste ultime dopo l’incendio di cui si tratta stipularono con l’attrice anche le polizze n. , emessa dall’agenzia di C. il 9.1.2008 per il punto vendita di Bovolone (cfr. doc. 98), e n. , emessa dall’agenzia di C. il 5.1.2008 per il deposito di C., Via Colombare (cfr. doc. 99), senza alcun limite di materiale infiammabile per la prima e con un limite del 20% per la seconda;
C) in relazione all’impianto antincendio.
Nella propria comparsa di costituzione le convenute hanno contestato che il fabbricato andato distrutto sarebbe stato sprovvisto del CPI al momento del sinistro.
Risulta, per contro, adeguatamente provato dall’attrice fin dall’udienza del 14.4.2009, che:
” alla data del 17.4.2007 il rischio era stato assunto pur nella piena consapevolezza che l’immobile non era ancora agibile;
” la pratica dei VVFF sarebbe stata presentata successivamente secondo la bozza consegnata all’assuntore, il quale non aveva sollevato riserve ed aveva rilasciato parere favorevole all’assunzione del rischio di polizza;
” il CPI provvisorio è stato ottenuto ex art. 3 del D.P.R. 37/98 in data 11.5.2007 (cfr. doc. 93 ed allegato) all’esito del collaudo positivo degli idranti allacciati alla sola rete dell’acquedotto e senza l’allacciamento alle vasche interrate; il tutto rilevato anche nel corso delle operazioni peritali;
” la realizzazione e messa in funzione del serbatoio programmato non avrebbe comportato una diversa fonte di alimentazione idrica che avrebbe continuato ad essere fornita dall’acquedotto. La circostanza è, peraltro, agevolmente deducibile laddove si consideri che un serbatoio di riserva, avente una capacità forzatamente non illimitata, ha come unica funzione quella di assicurare un’alimentazione degli idranti nel caso che in occasione di un incendio l’acquedotto pubblico sia fuori esercizio per un qualsiasi motivo. Durante l’incendio del 7.12.2007 l’acquedotto continuò ad assicurare l’erogazione e non perse mai la sua efficienza. Si verificò, invece, il collasso dell’impianto antincendio ad idranti installato all’interno del capannone a causa del calore e delle cadute dei materiali infiammati, con conseguenti gravi perdite di acqua ed una notevole diminuzione della pressione. In sostanza non risulta che l’acqua sia mai mancata dall’acquedotto, mentre vi fu un calo di pressione che rese necessario l’approvvigionamento di acqua mediante autobotti. Sul punto si richiamano le deposizioni rese dai testi: F. N. G., B. U. e G. S. in relazione al cap. 20 di parte attrice. E’ per contro significativo che nessuno dei testi introdotti su istanza delle convenute abbia confermato che la mancanza di un adeguato approvvigionamento idrico fosse da ricondurre alla mancata messa in funzione del serbatoio.
Ili) Sulla ipotizzata violazione deli’obbliao di salvataggio.
1. A sostegno dell’invocata applicazione dell’art. 1914 c.c. (violazione dell’obbligo di salvataggio), le convenute hanno evidenziato il fatto che alcune delle porte tagliafuoco sarebbero state bloccate da cunei posti sotto le stesse.
L’osservazione – peraltro sfornita di precisi riscontri – non è in ogni caso rilevante ai fini e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione.
Non si tratta, infatti, di una condotta successiva all’evento sinistroso, ma ad esso anteriore, essendo, per contro, pacifico che ai fini di cui al richiamato art. 1914, comma 1, c.c., rilevano le sole condotte poste in essere dall’assicurato successivamente al momento del verificarsi del sinistro, ovvero all’inizio dell’azione che lo generi (cfr. Cass. civ., sez. Ili, 14.4.2007, n. 13958).
Si tratterebbe, peraltro, di una condotta irrilevante a tali fini, sia perché la mancata chiusura di alcune porte tagliafuoco non avrebbe evitato lo sviluppo dell’incendio – la cui propagazione ai vari comparti del magazzino è avvenuta passando dal tetto, dove non vi è soluzione di continuità [circostanza accertata dalla perizia contrattuale, confermata dal C.T.U. e dalle coerenti deposizioni testimoniali] – sia perché, in ogni caso, le condotte dei dipendenti, se anche potessero essere valutate sotto tale profilo in termini di grave negligenza, sarebbero comunque coperte dalla polizza (clausola 0012 – Colpa Grave dell’assicurato).
2. Sempre sotto il predetto profilo è stata altresì dedotta la disattivazione dell’impianto di rilevazione fumi e comunque il suo mancato funzionamento al momento dell’incendio.
L’eccezione non ha trovato conferma. Lo stesso collegio peritale nominato sulla base della previsione di polizza ha peraltro accertato la piena funzionalità del dispositivo di rilevamento fumi ed il collegamento d’allarme al centro di vigilanza, risultando disabilitato manualmente il solo allarme visivo e sonoro locale a causa della sussistenza di un problema tecnico verificatosi qualche giorno prima dell’incendio.
IV) Sulla ipotizzata riconducibilità del sinistro al “dolo eventuale” della società assicurata.
Le compagnie assicuratrici convenute hanno dedotto gli stessi fatti e le stesse condotte richiamate con riferimento agli artt. 1892, 1898 e 1914 c.c. sussumendoli sotto il parametro normativo deH’art. 1900 c.c., ipotizzando la riconducibilità del sinistro alla condotta “eventualmente dolosa” dell’assicurato, con conseguente esclusione dall’obbligo di pagamento dell’indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma della richiamata disposizione.
Anche ammesso che possa automaticamente trasporsi al caso in esame la categoria di origine penalistica del dolo eventuale – per tale intendendosi quel tipo di manifestazione del dolo in cui l’agente si rappresenta la possibilità che l’evento si verifichi ed accetta la possibilità che tale fatto si verifichi; accettazione consapevole del rischio che differenzia questa figura da quella affine della colpa cosciente – e dato per ammesso che detto stato soggettivo fosse proprio dell’organo amministrativo della società, le richiamate considerazioni in fatto e in diritto e le evidenziate risultanze probatorie escludono che nel caso di specie possa ragionevolmente ritenersi sussistente detta ipotesi; ipotesi che, peraltro, ad una più approfondita disamina non risulta effettivamente configurabile nel caso di specie.
Ai fini dell’alt. 1900 c.c. per “dolo” deve intendersi il comportamento fraudolento mirante ad ottenere un vantaggio dalla copertura assicurativa. Ebbene, se si richiede – per legittimare il rifiuto dell’indennizzo da parte dell’assicuratore – un comportamento specificamente finalizzato ad una locupletazione fraudolenta in danno dello stesso, allora non è ontologicamente possibile parlare di “dolo eventuale”, vertendosi piuttosto -sempre utilizzando in maniera impropria le categorie penalistiche – in un’ipotesi di dolo “diretto”, anzi “intenzionale” (posto che l’agente deve avere di mira proprio la causazione dell’evento) e “specifico” (ovvero diretto a trarre un determinato vantaggio dall’evento causato).
V) Gli indennizzi in ipotesi non dovuti all’attrice in forza delle polizze di riferimento.
Va, infine, esaminato il profilo di inammissibilità della domanda risarcitoria relativo al difetto di legittimazione attiva della Supermercati T. in relazione ai beni dalla medesima assicurati, ma non di sua proprietà (cfr., da ultimo, il punto 4 della comparsa conclusionale di parte convenuta).
§ Quanto all’affermata carenza di legittimazione attiva dell’attrice in relazione ai beni di cui alla partita “2 – Mobilio, arredamento, attrezzature, macchinari” della polizza n. , l’eccezione è infondata.
L’art. 11 delle C.G.A. relativa a tale polizza prevede infatti l’obbligo di indennizzo per i danni alle cose assicurate “anche se di proprietà di terzi”.
L’art. 14 delle medesime C.G.A. prevede, poi, in capo al solo contraente la titolarità dei diritti nascenti dalla polizza, ivi inclusi quelli necessari per l’accertamento e la liquidazione dei danni.
L’attrice ha, in ogni caso, depositato sub doc. 96 la dichiarazione di svincolo
anche per tale polizza e voce di danno laddove si legge: “oggetto: polizza Fondiaria Sai. Con la presente, quale integrazione precedente nostra stesso oggetto, con riferimento al Mobilio, Arredamento, Attrezzature, Macchinari, desideriamo informarmi che la scrivente Banca non ha più alcun interesse ai mantenimento del vincolo assicurativo riferito alla polizza in essere in quanto sostituita da altra”.
Ora, considerato che a norma dell’ultimo paragrafo del citato art. 14 delle C.G.A. “L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’interesse assicurato”, appare evidente che a seguito della predetta dichiarazione abdicativa il soggetto titolare dell’interesse assicurato – e come tale della pretesa al pagamento dell’indennizzo – non può che identificarsi nell’attuale attrice contraente.
§ Con riferimento alle polizze leasing singole:
le convenute
hanno eccepito la permanente inesigibilità in favore dell’attrice del corrispondente diritto all’indennizzo stante l’assenza del consenso (dopo la dichiarazione di svincolo) da parte della società di leasing assicurata. L’eccezione è in realtà superata dall’assenso rilasciato da BANCAITALEASE [che dal 31 dicembre 2006 ha incorporato LEASIMPRESA S.p.a., società di leasing del gruppo Banco Popolare] con propria missiva del 9.9.2009 (cfr. doc. 123 di p.a. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 13.6.2009) che riporta: “Con riferimento ai beni oggetto dei contratti sopra indicati la presente per autorizzare la presente per autorizzare la liquidazione del danno direttamente ai Supermercati T.”. Né a diversa conclusione appare possibile pervenire valorizzando il successivo passo “a condizione che il beneficiario ne abbia approvato l’ammontare”, trattandosi di aggiunta inconferente laddove si consideri che l’Assicurato originario non aveva sul punto possibilità di interlocuzione ai sensi dell’art. 26 delle pertinenti C.G.A. che al secondo paragrafo recita: “L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa”.
3.2 Esclusa la fondatezza delle argomentazioni poste dalle convenute a fondamento della propria determinazione di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, deve, quindi, confermarsi:
a) la legittimità della domanda indennitaria avanzata dalla società attrice nella misura richiesta; misura peraltro incontestata e comunque incontestabile alla luce delle specifiche previsioni di polizza e l’omessa proposizione della specifica opposizione contrattualmente prevista e, segnatamente, di quanto previsto dagli artt.: 19 delle C.G.A. pertinenti alla polizza “Polizza Incendio” n. e 21 delle C.G.A. allegate alle polizze leasing singole n.;
b) l’esigibilità delle somme liquidate dal collegio peritale a partire dalle date risultanti dallo schema riassuntivo riportato alla pagina n. 11 dell’atto di citazione (che si richiama qui integralmente).
3.3 A favore dell’attrice, Supermercati T. C. S.r.l., e a carico della convenuta, UnipolSai S.p.a. (successore di Fondiaria Sai S.p.a. Divisione Fondiaria e, quindi, anche di Milano Assicurazioni S.p.a.), vanno pertanto riconosciuti i seguenti importi:
A) con riferimento alla polizza incendio del 17.4.2007, la complessiva somma di € 25.275.015,00, così determinata:
€ 23.725.644,20 – di cui: C 14.879.389,00 (pari al 65%) imputabili alla gestione Fondiaria Sai ed € 8.846.255,20 (pari al 35%) imputabili alla gestione Milano Assicurazioni S.p.a. – già pagati in data 22.10.2009 da Fondiaria Sai S.p.a. in esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 186ter c.p.c. in data 9/16.9.2016 H- € 1.549.370,70, a loro volta già versati ante causam, in data 2.4.2008, da Fondiaria Sai S.p.a. a titolo di acconto;
B) con riferimento alle otto suindicate polizze singole leasing, la complessiva somma di € 1.513.000,00, così determinata sulla base dei verbali di perizia contrattuale in atti, già applicate le franchigie e gli scoperti contrattuali.
Trattandosi di debiti di valore – invero, in tema di assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt. 1905 e 1908 c.c. (cfr. Cassazione, sez. III, sentenza n. 395 dell’l 1.1.2007, Rv. 594444; Cassazione, sez. Ili, sentenza n. 3268 del 12 febbraio 2008) – le indicate somme di € 23.725.644,20 ed € 1.513.000,00 andranno rivalutate mediante applicazione degli indici di rivalutazione ISTAT applicabili ratione temporis, dalla data del sinistro (7.12.2007) a quella della loro liquidazione da parte dei periti contrattualmente designati e, quindi:
A) quanto ad € 18.800.000,00, fino al 15.7.2008, nessun rilievo potendo, per contro, attribuirsi alla circostanza che la somma di € 18.800.000,00 corrisponda all’intero massimale assicurato per le merci e cioè al limite massimo dell’obbligazione indennitaria assunta dall’assicuratore, essendo esclusi gli accessori, comunque dovuti;
B) quanto ad € 5.530.950,20, fino al 28.10.2008;
C) quanto ad € 566.000,00, fino al 3.10.2008;
D) quanto ad € 947.000,00, fino al 22.10.2008.
Non potranno invece applicarsi in tale arco temporale sugli importi via via rivalutati anche gli interessi legali, non sussistendone le condizioni posto che la liquidazione, a norma di polizza, doveva essere operata da un collegio peritale, che, come detto, vi provvide solo successivamente.
Sulle cifre così determinate mediante applicazione dei pertinenti indici di rivalutazione monetaria – divenuti nel frattempo debiti di valuta a seguito della liquidazione operata dai periti contrattuali [la questione non è revocabile in dubbio considerato che “qualora sia previsto un procedimento di liquidazione convenzionale dell’Indennizzo per mezzo di una perizia contrattuale, il debito indennitario si connota come debito di valore dal momento del sinistro fino al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento il debito diventa obbligazione di valuta”: cfr. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 12 febbraio 2008, n. 3268; cfr. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 7 novembre 2013, n. 25046; Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 16 febbraio 2010, n. 3580], non assumendo, per contro, rilievo la circostanza che le compagnie assicuratrici convenute abbiano contestato l’”an” della pretesa e, più precisamente, la dinamica del fatto presupposto allegata dall’attrice – andranno ulteriormente applicati gli interessi legali, decorrenti:
I) dalle date di effettiva esigibilità [14.8.2008, quanto all’importo sub A) e 27.11.2008, quanto all’importo sub B), individuati nel trentesimo giorno dalla liquidazione] al 22.10.2009 [data del pagamento eseguito da Fondiaria Sai S.p.a. in esecuzione delta richiamata ordinanza emessa ex art. 186ter c.p.c.] quanto alle somme indicate al punto che precede sub A) e B);
II) dalle date di effettiva esigibilità [2.11.2008, quanto all’importo sub C) e 21.11.2008, quanto all’importo sub D), individuati anche in questo caso nel trentesimo giorno dalla liquidazione] fino al saldo effettivo, con riguardo alle somme indicate al punto che precede sub C) e D), pari a complessivi € 1.513.000,00.
Da ultimo, alla società attrice vanno riconosciuti anche gli importi conseguenti al ritardato accreditamento da parte di Fondiaria Sai S.p.a. della somma di € 1.549.370,70, dovuta a titolo di anticipo indennizzo e, quindi, il pagamento:
a) della rivalutazione monetaria, calcolata su detto importo secondo gli indici Istat di riferimento dalla data del sinistro (7.12.2007) al 7.3.2008 (giorno in cui l’anticipo indennizzo ai sensi della clausola 0002 della polizza è divenuto esigibile);
b) degli interessi legali (inteso dei soli interessi legali) sull’importo così rivalutato dal 7.3.2008 al 2.4.2008, giorno in cui l’acconto è stato effettivamente accreditato.
3.3 Oltre a tali somme nulla può essere ulteriormente riconosciuto in favore dell’attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante ex art. 1224, comma 2, prima parte, c.c., ed in particolare non possono riconoscersi le voci da ultimo indicate al punto H) della comparsa conclusionale (pagine da 35 a 37), non essendo stata fornita una prova adeguata in merito alla loro dipendenza causale immediata e diretta dall’inadempimento contrattuale delle convenute.
Con l’ulteriore considerazione:
– quanto alla richiesta di risarcimento dei canoni pagati per assumere in locazione un nuovo immobile [€ 1.293.916,40, somma così precisata alla pag. 36 della conclusionale a correzione del dato riportato nel foglio di precisazione delle conclusioni], che la necessità di prendere in locazione un nuovo magazzino non è conseguenza del ritardo dell’assicuratore nel pagamento degli indennizzi, quanto piuttosto della distruzione del vecchio magazzino causata dall’incendio [si tratta di uno di quei danni indiretti in relazione ai quali la stessa assicurata ha dichiarato di non essersi assicurata] e, dunque, non rappresenta un danno che possa essere posto a carico dell’assicuratore in aggiunta agli interessi di mora sulle somme dovute;
– quanto agli interessi passivi che sarebbero stati pagati agli istituti bancari di riferimento, al di là delle carenze probatorie ed alla incompletezza dei dati riferiti al C.T.U., deve comunque considerarsi che il danno eventualmente risarcibile non potrebbe comunque identificarsi tout court nell’importo degli interessi passivi versati agli istituti di credito, quanto piuttosto nel differenziale tra questi e quelli (attivi) che vengono riconosciuti in questa sede sulle somme sopra indicate;
– risulta, infine, inammissibile siccome fonte di evidente duplicazione risarcitoria la richiesta di riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a titolo di indennizzo e, contestualmente, quella dell importo che sarebbe stato ritratto dall’investimento in azienda di quelle medesime somme.
4. L’accoglimento della domanda attorea nella misura sopra indicata comporta come conseguenza immediata e diretta il rigetto della domanda restitutoria avanzata dalla convenuta.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall’alt. 28, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il “decisum” di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accertata la validità, l’efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione polizza n. con le relative appendici ed allegati;
ritenuto sussistente il diritto dell’attrice, società Supermercati T. C. S.r.l., al pagamento dell’indennizzo per i danni subiti a causa e in dipendenza dell’incendio di riferimento (avvenuto il 7.12.2007 in C. – VR), come determinati ai sensi degli artt. 18 e 19 delle pertinenti C.G.A.;
dato atto dell’avvenuto pagamento ante causam, in data 2.4.2008, da parte di Fondiaria Sai S.p.a. della somma di € 1.549.370,70 a titolo di acconto;
dato atto dell’avvenuto pagamento, in data 22.10.2009, da parte di Fondiaria Sai S.p.a. dell’importo di € 23.726.244,30 in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Legnago, in data 9/16.9.2016, ex art. 186ter c.p.c.; condanna, per le ragioni di cui in motivazione, UnipolSai S.p.a. (gtià Fondiaria Sai S.p.a.) a pagare in favore della società Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 23.725.644,20 – di cui: € 14.879.389,00 (pari al 65%) imputabili alla gestione Fondiaria Sai ed € 8.846.255,20 (pari al 35%) imputabili alla gestione Milano Assicurazioni S.p.a. – oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (7.12.2007) al 15.7.2008, quanto ad € 18.800.000,00 e dal 28.10.2008, quanto ad € 5.530.950,20, oltre agli interessi legali decorrenti dalle date di effettiva esigibilità indicate in parte motiva (14.8.2008, quanto ad € 18.800.000,00 e 27.11.2008, quanto ad € 5.530.950,20) al 22.10.2009 (data di avvenuto pagamento da parte di Fondiaria Sai S.p.a. dell’importo di € 23.726.244,30 in esecuzione della riferita ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Legnago, in data 9/16,9.2016, ex art. 186ter c.p.c.); dato atto del ritardato accreditamento da parte di Fondiaria Sai S.p.a. della somma di € 1.549.370,70, dovuta a titolo di anticipo indennizzo, condanna UnipolSai S.p.a. (già Fondiaria Sai S.p.a.) al pagamento in favore dell’attrice, Supermercati T. C. S.r.l.:
1. della somma corrispondente alla rivalutazione monetaria calcolata applicando al predetto importo gli indici Istat di riferimento, dalla data del sinistro (7.12.2007) al 7.3.2008 (giorno in cui l’anticipo indennizzo ai sensi della clausola 0002 della polizza è divenuto esigibile);
2. degli interessi legali sull’importo così rivalutato dal 7.3.2008 al 2.4.2008, giorno in cui l’acconto è stato effettivamente accreditato;
accertata la validità, l’efficacia e la piena operatività dei contratti di assicurazione polizze leasing singole: con le relative appendici ed allegati;
ritenuto sussistente il diritto dell’attrice, società Supermercati T. C. S.r.l., al pagamento dell’indennizzo per i danni subiti a causa e in dipendenza dell’incendio di riferimento (avvenuto il 7.12.2007 in C. – VR), come determinati ai sensi degli artt. 20 e 21 delle pertinenti C.G.A.;
condanna, per le ragioni di cui in motivazione, UnipolSai S.p.a. (già Fondiaria Sai S.p.a.) a pagare in favore della società Supermercati T. C. S.r.l. la somma di € 1.513.000,00 (così determinata sulla base dei verbali di perizia contrattuale in atti, già applicate le franchigie e gli scoperti contrattuali), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (7.12.2007) al 3.10.2008, quanto ad € 566.000. 00 e dalla data del sinistro al 22.10.2008, quanto ad € 947.000. 00, oltre agli interessi legali dalla data di effettiva esigibilità delle somme così liquidate (2.11.2008, quanto ad € 566.000,00 e 21.11.2008, quanto ad € 947.000,00) al saldo effettivo;
d) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
e) condanna UnipolSai S.p.a. alla rifusione in favore dell’attrice, Supermercati T. C. S.r.l., delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 100.000,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
f) pone in via definitiva le spese delle C.T.U. a carico di UnipolSai S.p.a., che condanna a pagare in favore dell’attrice, Supermercati T. C. S.r.l., quanto questa fosse stata nelle more costretta a versare ai CC.TT.UU. a titolo di compenso quale debitore solidale nei confronti
dei medesimi.
Così deciso in Verona il 27.9.2016
Il presidente
Bressan Federico

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