Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 3273/2016 del 13.12.2016 (Dott. F. Chiavegatti)

Verbale di udienza del 13/12/2016
nel procedimento iscritto al n. R.G. XXX XXX

promosso da

G. S.

nei confronti di

D. H.

Successivamente oggi 13/12/2016 alle ore 12.15 è comparso l’€™avv. M. G. in sostituzione dell’€™avv. T. S. per parte attrice il quale dimette l’€™originale dell’€™atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all’€™ordinanza del 27.9.2016 di mutamento del rito, all’€™intimata D. H. , ex art. 143 c.p.c. in data 20-10-16 ed insiste in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 6400 pari a n. 16 mensilità;
Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco
dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia della convenuta D. H., ed invita parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all’€™atto di intimazione di sfratto e successiva memoria integrativa autorizzata;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione; dando atto che la parte costituita allontanandosi rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza disponendone comunicazione;

Il Giudice
dott. F. Chiavegatti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Chiavegatti:
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. XXX XXX r.g. promossa da,

G. S., con il patrocinio dell’€™avv. T. S., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. T. S.

ATTRICE

Contro

D. H.

CONVENUTA contumace

In punto a Intimazione di sfratto per morosita’ (uso abitativo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell’€™art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem: della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria; da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;

MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)

– osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall’€™esposizione del tradizionale ‘€œsvolgimento del processo’€, essendo sufficiente, ai fini dell’€™apparato giustificativo della decisione, ‘€œla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione’€;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’€™art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare ‘€œconcisamente’€ la sentenza secondo i dettami di cui all’€™art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto – ‘€œrilevanti ai fini della decisione’€ concretamente adottata;
– che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come ‘€œomesse’€ (per l’€™effetto dell’€™ error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva
– premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 15.1.2015 e debitamente registrato (cfr. contratto di locazione, doc. 1 attore) nonché la conseguente condanna della convenuta D. H. al rilascio dell’€™immobile locato sito nel Comune di Villafranca in via (e censito al N.C.E.U., Foglio 52 , part. 697 sub 4), libero e sgombero da persone o cose anche interposte ed al pagamento della somma di € 4400 a titolo di canoni e accessori non pagati da settembre 2015, nonché al pagamento dei canoni a scadere (ciascuno dell’€™importo mensile di euro 400) sino all’€™effettivo rilascio del bene in favore di parte intimante;
– dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segua ad ordinanza del 27.9.2016 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. relata di notifica dell’€™intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma 20.4.2010 e Trib. di Padova 26.10.2010);
– ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata in data 18.8.16 nonché mediante notifica dell’€™ordinanza di mutamento di rito del 27.9.16 alla convenuta in data 20.10.2016;
– rilevata in fatto l’€™esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 15.1.15 e debitamente registrato relativamente all’€™immobile indicato in premessa (doc. 1 attore);
– dato atto di come i locatori – attori abbiano allegato in fatto l’€™inadempimento da parte del convenuto all’€™obbligo di corrispondere € 4400 di cui:
n. 11 mensilità da settembre 2015 ad luglio 2015 compreso, per un importo di € 4400 ( 400 x 11), oltre ai canoni maturati successivamente e ad oggi pari alla somma di € 2000 (5 x 400), nonché di quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all’€™art. 1591 c.c. sino all’€™effettivo rilascio;
– ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L. 392/78;
– ritenuto in particolare, in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l’€™inadempimento del debitore all’€™obbligazione e quest’€™ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell’€™eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 ‘€œin tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento la prova dell’€™inadempimento );
– ritenuto in particolare come ‘€œqualora l’inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita’€ (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14234);
– ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l’€™inadempimento del convenuto;
– ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, la condanna di quest’€™ultimo al rilascio dell’€™immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi euro (400 x 16 =) 6000, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e oltre alle indennità di pari importo (€ 400 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all’€™effettivo rilascio;
– ritenuto che all’€™accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna del convenuto contumace alla refusione al primo delle spese del presente  giudizio liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell’€™assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2016 /9144 , ogni diversa difesa, istanze eccezione o domanda disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia di D. H.;
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 15.1.15 per inadempimento della convenuta;
3. dichiara tenuta e condanna D. H. al rilascio dell’€™immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice G. S.;
4. fissa per il rilascio la data del 10-1-17;
5. dichiara tenuta e condanna D. H. al pagamento in favore di G. S. della somma di € 6400 per canoni impagati sino a dicembre 2016 compreso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna D. H. al pagamento della somma di € 400 per ogni mensilità successiva a partire da dicembre 2016 sino all’€™effettivo rilascio;
7. condanna D. alla refusione delle spese di lite in favore di G. S. che si liquidano in € 87,50 per esborsi ed in € 1600,00 per compensi difensivi; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.

Così deciso in Verona il 13/12/2016.

Si comunichi.

Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti

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