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Bando assistenti sociali: illegittimo se prevede il requisito di cittadinanza italiana

Sono due i Tribunali italiani pronunciatisi sul bando dedicato ai mediatori culturali indetto dal Ministero della Giustizia. Sia Milano, sia Roma hanno giudicato illegittimo il concorso nella parte in cui si specifica il requisito, da parte dei candidati, di cittadinanza italiana per poter partecipare. Un requisito fatto valere dal ministero in base al DPCM 174/94, ritenuta però discriminatoria in ragione del mancato esercizio diretto e specifico di pubblici poteri nelle funzioni in concreto esercitate.
Il DPCM 174/94, infatti, consentendo l’esclusione dei cittadini stranieri da tutti i posti appartenenti al ruolo Civile del Ministero della Giustizia, è incompatibile con il diritto comunitario; la valutazione dell’esercizio di pubblici poteri deve avvenire in riferimento alle mansioni designate.
Da definizione, la professione di mediatore culturale (o assistente sociale) opera solo in base a istruzioni impartite dal dirigente. Inoltre, si specifica nelle sentenze, «si tratta di attività ausiliarie, preparatorie all’esercizio di pubblici poteri, che non comportano l’esercizio di poteri decisionali, e piuttosto, lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione dei responsabili degli uffici».
Il giudice ha, quindi, disapplicato il DPCM così da consentire l’accesso al bando a tutti i titolari di status di rifugiato e ai familiari di cittadini europei, come previsto dall’art. 38 del D.lgs 165/2001.
 
 

Fonte: Asgi
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